21984A0512(01)

Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 12/05/1984 pag. 0003 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0230


(Traduzione) CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di migliorare la circolazione internazionale delle merci,

CONSIDERANDO la necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere,

CONSTATANDO che, alle frontiere, misure di controllo sono applicate da differenti servizi di controllo,

RICONOSCENDO che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalità, alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia,

CONVINTE che l'armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisce uno dei mezzi rilevanti per il conseguimento di tali obiettivi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente convenzione s'intende: a) per dogana, i servizi amministrativi responsabili dell'applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione e all'esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l'altro, all'importazione, al transito e all'esportazione di merci;

b) per controllo doganale, l'insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare

c) per ispezione medico-sanitaria, un'ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell'ispezione veterinaria;

d) per ispezione veterinaria, l'ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonché l'ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali;

e) per ispezione fitosanitaria, l'ispezione destinata ad impedire la diffusione e l'introduzione di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali al di là delle frontiere nazionali;

f) per controllo di conformità alle norme tecniche, il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione relative;

g) per controllo di qualità, qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualità, internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione relative;

h) per servizio di controllo, qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito di merci.

Articolo 2

Obiettivo

Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonché il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d'applicazione.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. La presente convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o più frontiere marittime, aeree o terrestri.

2. La presente convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle parti contraenti.

CAPITOLO II ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 4

Coordinamento dei controlli

Le parti contraenti s'impegnano, nella misura del possibile, ad organizzare in modo armonizzato l'intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo.

Articolo 5

Mezzi a disposizione dei servizi

Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le parti contraenti si adopereranno affinché, nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione: a) personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;

b) materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;

c) direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinché agiscano in conformità degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Le parti contraenti s'impegnano a collaborare tra loro e, in caso di necessità, a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente convenzione e a perseguire, inoltre, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.

Articolo 7

Cooperazione tra paesi vicini

Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le parti contraenti interessate adotteranno - ogni volta che ciò sia possibile - le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare: a) si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo impianti comuni;

b) si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza: - degli orari di apertura dei posti di frontiera,

- dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attività,

- delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.

Articolo 8

Scambio di informazioni

Le parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione, in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati.

Articolo 9

Documenti

1. Le parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l'utilizzazione di documenti allineati alla formula quadro delle Nazioni Unite.

2. Le parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purché siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticità e certificazione e purché siano leggibili e comprensibili.

3. Le parti contraenti vigileranno affinché i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformità con la legislazione relativa.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRANSITO

Articolo 10

Merci in transito

1. Le parti contraenti accorderanno, nella misura del possibile, un trattamento semplice e rapido alle merci in transito, in particolare a quelle che circolano sotto un regime internazionale di transito doganale, limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustifichino. Terranno inoltre conto della situazione dei paesi senza litorale. Le parti contraenti faranno il possibile per prevedere un'estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per lo sdoganamento delle merci che circolano sotto un regime internazionale di transito doganale.

2. Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unità di carico che presentino una sicurezza sufficiente.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Ordine pubblico

1. Nessuna disposizione della presente convenzione è di ostacolo all'applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di salute pubblica o di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale o della proprietà industriale, commerciale e intellettuale.

2. Tuttavia, ogni qualvolta ciò sia possibile, e senza compromettere l'efficacia dei controlli, le parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli connessi con l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.

Articolo 12

Misure d'urgenza

1. Le misure d'urgenza che le parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengano meno i motivi.

2. Ogni qualvolta sarà possibile e senza nuocere all'efficacia delle misure, le parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.

Articolo 13

Allegati

1. Gli allegati alla presente convenzione fanno parte integrante della convenzione stessa.

2. Alla presente convenzione possono essere aggiunti nuovi allegati relativi ad altri settori di controllo, in conformità della procedura stabilita agli articoli 22 o 24.

Articolo 14

Rapporti con altri trattati

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6, la presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le parti contraenti della presente convenzione abbiano concluso prima di divenire parti contraenti di quest'ultima.

Articolo 15

La presente convenzione non è di ostacolo all'applicazione di agevolazioni maggiori che due o più parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all'articolo 16, che siano parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purché non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 16

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente convenzione, depositata presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente convenzione.

2. Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno - per le questioni che rientrano nella loro competenza - esercitare a proprio nome i diritti e adempiere gli obblighi che la presente convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione. In tal caso, gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti, ivi compreso il diritto di voto.

3. Gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui sopra possono divenire parti contraenti della presente convenzione: a) depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato, ovvero

b) depositando uno strumento di adesione.

4. La presente convenzione sarà aperta dal 1o aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso, presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1.

5. A partire dal 1o aprile 1983, la convenzione sarà aperta anche alla loro adesione.

6. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente convenzione sarà considerato applicabile al testo modificato della presente convenzione.

4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l'accettazione di un emendamento, in conformità alla procedura di cui all'articolo 22, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato applicabile al testo modificato della presente convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Articolo 18

Denuncia

1. Qualsiasi parte contraente potrà denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 19

Estinzione

Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero degli Stati che sono parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente convenzione cesserà di essere efficace a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.

Articolo 20

Composizioni delle vertenze

1. Qualsiasi vertenza fra due o più parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione sarà composta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le parti in lite ovvero in altro modo.

2. Qualsiasi vertenza tra due o più parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sarà deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così costituito : ciascuna delle parti in lite designerà un arbitro e questi arbitri a loro volta, designeranno un altro arbitro che sarà il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle parti non ha designato l'arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle parti potrà chiedere al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.

3. La decisione del tribunale arbitrale costituito in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 sarà definitiva ed avrà forza vincolante per le parti in lite.

4. Il tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento interno.

5. Il tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza e sulla base dei trattati esistenti tra le parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale.

6. Ogni controversia che possa sorgere tra le parti in lite in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere deferita da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinché sia giudicata dallo stesso.

7. Ogni parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti nella procedura arbitrale. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle parti in lite.

Articolo 21

Riserve

1. Qualsiasi parte contraente potrà, nel momento in cui firmerà, ratificherà, accetterà o approverà la presente convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 20 della presente convenzione. Le altre parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso.

2. Qualsiasi parte contraente che abbia formulato una riserva in conformità del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sarà ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Articolo 22

Procedura di emendamento della presente convenzione

1. La presente convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.

2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente convenzione verrà esaminato da un comitato di gestione composto da tutte le parti contraenti in conformità del regolamento interno di cui all'allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato di gestione e adottato dal comitato, sarà comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti per accettazione.

3. Qualsiasi emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entrerà in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all'emendamento proposto è stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia parte contraente o da un'organizzazione di integrazione economica regionale che sia essa stessa parte contraente e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell'articolo 16 della presente convenzione.

4. Qualora un'obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterrà che l'emendamento non è stato accolto ed è pertanto privo di effetti.

Articolo 23

Richieste, comunicazioni e obiezioni

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le parti contraenti e tutti gli Stati di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtù dell'articolo 22 e della data d'entrata in vigore di un emendamento.

Articolo 24

Conferenza a scopo di revisione

Dopo che la presente convenzione sarà stata in vigore per 5 anni, tutte le parti contraenti potranno, mediante notifica trasmessa al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente convenzione, indicando le proposte da esaminare in tale conferenza. In tal caso: i) il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la richiesta a tutte le parti contraenti e le inviterà a presentare, entro tre mesi, le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro, nonché le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla conferenza;

ii) il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà ugualmente a tutte le parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convocherà una conferenza di revisione qualora, entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione, almeno un terzo delle parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione;

iii) tuttavia, se il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 22, potrà con l'accordo della parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall'articolo 22, al posto della procedura di revisione.

Articolo 25

Notifiche

Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati: a) Le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtù dell'articolo 16;

b) Le date di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 17;

c) Le denunce in virtù dell'articolo 18;

d) L'estinzione della presente convenzione in virtù dell'articolo 19;

e) Le riserve formulate in virtù dell'articolo 21.

Articolo 26

Esemplari certificati conformi

Dopo il 31 marzo 1984, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente convenzione a ciascuna delle parti contraenti e a tutti gli Stati che non sono parti contraenti.

Fatto a Ginevra il 21 ottobre 1982, in un solo originale, i cui testi inglese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

ALLEGATO 1 ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DOGANALI E DEGLI ALTRI CONTROLLI

Articolo 1

Principi

1. Tenuto conto della presenza della dogana a tutte le frontiere e del carattere generale del suo intervento, gli altri controlli vengono organizzati, nella misura del possibile, in maniera armonizzata con i controlli doganali.

2. In applicazione di questo principio, è eventualmente possibile effettuare interamente o parzialmente tali controlli in luoghi diversi dalla frontiera, purché le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare il traffico internazionale delle merci.

Articolo 2

1. La dogana sarà informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l'intervento di controlli diversi da quelli doganali.

2. Qualora siano ritenuti necessari altri controlli, la dogana si adopererà affinché i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborerà con essi.

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1. Qualora debbano essere effettuati più controlli in uno stesso luogo, i servizi competenti prenderanno tutte le disposizioni utili per effettuarli, se possibile, in una sola volta e nel più breve termine. Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d'informazioni.

2. In particolare, i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinché il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli.

3. La dogana potrà, su delega espressa dei servizi competenti, effettuare per loro conto, in tutto o in parte, i controlli di cui sono incaricati tali servizi. In questo caso, detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari.

Articolo 4

Risultato dei controlli

1. Per tutti gli aspetti contemplati dalla presente convenzione, i servizi di controllo e la dogana si scambieranno tutte le informazioni utili nei tempi più brevi possibili al fine di garantire l'efficacia dei controlli.

2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il servizio competente deciderà sull'ulteriore trattamento delle merci e ne informerà, se necessario, i servizi competenti per gli altri controlli. In base a questa decisione, la dogana assegnerà le merci al regime doganale appropriato.

ALLEGATO 2 ISPEZIONE MEDICO-SANITARIA

Articolo 1

Principi

L'ispezione medico-sanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata: - le merci soggette ad un'ispezione medico-sanitaria,

- i luoghi in cui le merci in questione possono essere presentate per l'ispezione,

- le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione medico-sanitaria, unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1. I servizi di controllo si adopereranno affinché gli impianti necessari siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l'ispezione medico-sanitaria.

2. L'ispezione medico-sanitaria potrà anche essere effettuata in punti situati all'interno del paese se è comprovato, sulla base delle motivazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzato, che le merci non possono alterarsi, né dar luogo a contagio nel corso del trasporto.

3. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso.

4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione medico-sanitaria, i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalità doganali.

Articolo 4

Merci in transito

1. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione medico-sanitaria delle merci in transito, purché non vi sia da temere alcun rischio di contagio.

Articolo 5

Cooperazione

1. I servizi addetti all'ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all'ispezione medico-sanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell'ispezione medico-sanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

ALLEGATO 3 ISPEZIONE VETERINARIA

Articolo 1

Principi

L'ispezione veterinaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Definizioni

L'ispezione veterinaria definita alla lettera di dell'articolo 1 della presente convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto degli animali e dei prodotti animali. Essa può comprendere anche le ispezioni inerenti alla qualità e alle varie norme e regolamentazioni, come quelle riguardanti la conservazione delle specie minacciate di estinzione che, per motivi di efficacia, sono spesso associate all'ispezione veterinaria.

Articolo 3

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata: - le merci soggette ad un'ispezione veterinaria,

- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,

- le malattie che è obbligatorio dichiarare,

- le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione veterinaria, unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1. Le parti contraenti si adopereranno al fine di: - predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, appropriati impianti per l'ispezione veterinaria, in corrispondenza delle esigenze del traffico,

- agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalità al di fuori degli orari normali, qualora sia stato preventivamente annunciato l'arrivo delle merci.

2. L'ispezione veterinaria dei prodotti animali potrà essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle giustificazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che i prodotti non possano alterarsi, né dar luogo a contagio nel corso del trasporto.

3. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali delle merci deperibili effettuati durante il percorso.

4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione veterinaria, i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno in modo che tale deposito avvenga con il minimo di formalità doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

Articolo 5

Merci in transito

Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purché non vi sia da temere alcun rischio di contagio.

Articolo 6

Cooperazione

1. I servizi addetti all'ispezione veterinaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci soggette all'ispezione veterinaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili o di animali vivi sia trattenuta nel corso dell'ispezione veterinaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

ALLEGATO 4 ISPEZIONE FITOSANITARIA

Articolo 1

Principi

L'ispezione fitosanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Definizioni

L'ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell'articolo 1 della presente convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetali. Essa può comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.

Articolo 3

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata: - le merci soggette a condizioni fitosanitarie speciali,

- i luoghi in cui taluni vegetali e prodotti vegetali possono essere presentati per l'ispezione,

- l'elenco dei nemici vegetali e dei prodotti vegetali per i quali sono in vigore divieti o restrizioni,

- le prescrizioni legali o regolamentari relative all'ispezione fitosanitaria, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1. Le parti contraenti si adopereranno al fine di: - predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, appropriati impianti per l'ispezione fitosanitaria, il deposito, la disinsettazione e la disinfezione, in corrispondenza delle esigenze del traffico,

- agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi fitosanitari e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, le formalità per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato l'arrivo delle merci.

2. L'ispezione fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali potrà essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci non possano dar luogo ad infestazione nel corso del trasporto.

3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali dei vegetali e dei prodotti vegetali deperibili effettuati durante il percorso.

4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione fitosanitaria, i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno il necessario affinché tale deposito sia effettuato con il minimo di formalità doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

Articolo 5

Merci in transito

Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti rinunceranno, per quanto è possibile, all'ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.

Articolo 6

Cooperazione

1. I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all'ispezione fitosanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di vegetali o di prodotti vegetali sia trattenuta nel corso dell'ispezione fitosanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

ALLEGATO 5 CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE

Articolo 1

Principi

Il controllo della conformità alle norme tecniche relative alle merci contemplate dalla presente convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata: - le norme che essa applica,

- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,

- le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della conformità alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Articolo 3

Armonizzazione delle norme

In mancanza di norme internazionali, le parti contraenti che applicano norme nazionali si adopereranno al fine di armonizzarle mediante accordi internazionali.

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1. Le parti contraenti si adopereranno al fine di: - predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, posti di controllo della conformità alle norme tecniche, in corrispondenza delle esigenze del traffico,

- agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo di conformità alle norme tecniche e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato l'arrivo delle merci.

2. Il controllo della conformità alle norme tecniche potrà essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci - e particolarmente i prodotti deperibili - non possono alterarsi durante il trasporto.

3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti si adopereranno per ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche.

4. Le parti contraenti organizzeranno il controllo della conformità alle norme tecniche armonizzando, ogniqualvolta ciò sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tali controlli e, all'occorrenza, dei servizi competenti per gli altri controlli ed ispezioni.

5. Nel caso di merci deperibili trattenute in attesa dei risultati del controllo della conformità alle norme tecniche, i competenti servizi di controllo delle parti contraenti si adopereranno affinché il deposito delle merci o la sosta dei mezzi di trasporto avvengano con il minimo di formalità doganali, in condizioni che consentano la conservazione delle merci.

Articolo 5

Merci di transito

Di norma, il controllo della conformità alle norme tecniche non si applica alle merci in transito diretto.

Articolo 6

Cooperazione

1. I servizi responsabili del controllo della conformità alle norme tecniche collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della conformità alle norme tecniche, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

ALLEGATO 6 CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Articolo 1

Principi

Il controllo della qualità relativo alle merci contemplate dalla presente convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata: - i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,

- le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualità, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1. Le parti contraenti si adopereranno al fine di: - predisporre, per quando necessario e dove ciò sia possibile, posti di controllo della qualità, in corrispondenza delle esigenze del traffico;

- agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo della qualità e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato l'arrivo delle merci.

2. Il controllo della qualità potrà essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese, purché le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare la circolazione internazionale delle merci.

3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della qualità.

4. Le parti contraenti organizzeranno il controllo della qualità armonizzando, ogniqualvolta ciò sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tale controllo e, all'occorrenza, dei servizi competenti per gli altri controlli e ispezioni.

Articolo 4

Merci in transito

Di norma i controlli di qualità non si applicano alle merci in transito diretto.

Articolo 5

Cooperazione

1. I servizi responsabili del controllo della qualità collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della qualità, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della qualità, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

ALLEGATO 7 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1

Membri

I membri del comitato di gestione sono le parti contraenti della presente convenzione.

Articolo 2

Osservatori

1. Il comitato di gestione può decidere di invitare ad assistere alle proprie sessioni in qualità di osservatori, per le questioni che li interessino, le amministrazioni competenti degli Stati che non sono parti contraenti ovvero rappresentanti di organizzazioni internazionali che non sono parti contraenti.

2. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 1, le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, competenti per quel che riguarda le materie trattate dagli allegati alla presente convenzione, partecipano di diritto ai lavori del comitato di gestione in qualità di osservatori.

Articolo 3

Segreteria

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dal segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa.

Articolo 4

Convocazioni

Il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa convoca il comitato: i) due anni dopo l'entrata in vigore della convenzione;

ii) successivamente, ad una data fissata dal comitato, ma almeno ogni cinque anni;

iii) su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Stati che sono parti contraenti.

Articolo 5

Ufficio di presidenza

Il comitato elegge un presidente ed un vicepresidente in occasione di ciascuna sessione.

Articolo 6

Quorum

Per prendere una decisione è necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono parti contraenti.

Articolo 7

Decisioni

i) Le proposte sono messe ai voti.

ii) Ogni Stato che è parte contraente, rappresentato alla sessione, dispone di un voto.

iii) In caso di applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 16 della convenzione, le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono parti contraenti della convenzione dispongono, in caso di votazione, di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai loro Stati membri che siano anche parti contraenti, della convenzione. In quest'ultimo caso, tali Stati membri non esercitano il loro diritto di voto.

iv) Fatte salve le disposizioni del paragrafo v) seguente, le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti secondo le condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

v) Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti in base alle condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

Articolo 8

Resoconto

Il comitato adotta il proprio resoconto prima della chiusura della sessione.

Articolo 9

Disposizioni complementari

In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente allegato, è applicabile il regolamento interno della commissione economica per l'Europa, salvo il caso in cui il comitato decida diversamente.