Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell' Uganda, la Repubblica del Surinam, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1983/1984
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/1984 pag. 0003
***** ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1983/1984 Lettera n. 1 Bruxelles, . . . . . . Signor . . . . . ., i rappresentanti degli Stati ACP indicati nel protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e la Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto, conformemente a detto protocollo, di presentare all'approvazione delle rispettive autorità competenti il seguente testo che deve essere oggetto di uno scambio di lettere tra gli Stati ACP interessati e la Comunità. Per il periodo 1o luglio 1983 - 30 giugno 1984, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso protocollo, sono: a) 44,34 ECU per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio, b) 54,68 ECU per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco. Tali prezzi s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif « free out » porti europei della Comunità. L'introduzione di detti prezzi non pregiudica assolutamente le posizioni rispettive delle parti per quanto riguarda i principi relativi alla fissazione dei prezzi garantiti. Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1983/1984 è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione degli Stati ACP rispetto alla retroattività nei futuri negoziati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo precitato. È stato preso atto del fatto che per gli Stati ACP la questione dei noli marittimi continua ad essere un problema insoluto ed impellente che esige di essere preso in considerazione e risolto con urgenza. Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità. Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Bruxelles, . . . . . . Signor . . . . . ., mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue: « I rappresentanti degli Stati ACP indicati nel protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e la Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto, conformemente a detto protocollo, di presentare all'approvazione delle rispettive autorità competenti il seguente testo che deve essere oggetto di uno scambio di lettere tra gli Stati ACP interessati e la Comunità. Per il periodo 1o luglio 1983 - 30 giugno 1984, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso protocollo, sono: a) 44,34 ECU per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio, b) 54,68 ECU per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco. Tali prezzi s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif "free out" porti europei della Comunità. L'introduzione di detti prezzi non pregiudica assolutamente le posizioni rispettive delle parti per quanto riguarda i principi relativi alla fissazione dei prezzi garantiti. Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1983/1984 è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione degli Stati ACP rispetto alla retroattività nei futuri negoziati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo precitato. È stato preso atto del fatto che per gli Stati ACP la questione dei noli marittimi continua ad essere un problema insoluto ed impellente che esige di essere preso in considerazione e risolto con urgenza. Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità ». Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede. Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione. A nome dei governi