21983A0606(01)

Accordo in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria, negoziato a norma dell' articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 06/06/1983 pag. 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0036


(TRADUZIONE) ACCORDO in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee e la delegazione austriaca hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT, intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all'elenco XXXII-Austria, relative a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati, con il seguente accordo generale.

Le concessioni di cui all'elenco XXXII-Austria, riportate nella parte A dell'allegato I, sono sostituite da quanto segue: a) le concessioni che saranno decise nel quadro del GATT, come previsto nella parte C dell'allegato I;

b) le concessioni autonome previste nello scambio di lettere (allegato II).

Le disposizioni del presente paragrafo entreranno in vigore alla stessa data.

2. Qualora intendesse por fine alle concessioni autonome di cui al punto 1, lettera b), l'Austria si impegna ad avviare consultazioni con la Comunità, al fine di compensare la Comunità stessa. In tali consultazioni la Comunità potrà far valere, su base bilaterale, diritti equivalenti a quelli che avrebbe in quel momento a norma dell'articolo XXVIII del GATT.

Bruxelles, ...

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Per il governo della Repubblica d'Austria

ALLEGATO I

Al Direttore generale del GATT Ginevra

Negoziati relativi all'elenco XXXII-Austria

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell'Austria hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII, intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all'elenco XXXII-Austria, come indicato nella relazione acclusa.

Bruxelles, ...

Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee

Per la delegazione dell'Austria (salvo ratifica)

Esito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII, intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all'elenco XXXII-Austria, negoziate inizialmente nel quadro del protocollo di Ginevra (1967)

MODIFICHE DELL'ELENCO XXXII-AUSTRIA

A. Concessioni da ritirare

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C. Riduzione o modifica delle aliquote fissate negli elenchi esistenti

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ALLEGATO II

Republik Österreich Bundesministerium fùr Handel, Gewerbe und Industrie

Bruxelles, 12 gennaio 1983.

Egregio Signor Jacquot,

ho l'onore di informarLa che, in riferimento all'accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria il 21 luglio 1972, in particolare, all'articolo 15, nel quale le parti contraenti dichiarano di essere pronte a favorire, nella misura in cui le rispettive politiche agricole lo consentano, uno sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli, la Repubblica d'Austria accorda alla Comunità, su base unilaterale, le seguenti concessioni tariffarie: >PIC FILE= "T0023531">

Queste concessioni si aggiungono a quelle di cui alla lettera del 21 luglio 1972, inviata dal capo della delegazione austriaca, A. Marquet, al capo della delegazione della Comunità, E.P. Wellenstein.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente.

Voglia gradire, Egregio Signor Jacquot, l'espressione della mia profonda stima.

(salvo ratifica) G. WAAS

Egr. Sig. Michel Jacquot Consigliere per i negoziati Direzione generale dell'agricoltura Commissione delle Comunità europee Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 12 gennaio 1983.

Egregio Signor Waas,

ho l'onore di confermarLe il mio accordo sul contenuto della sua lettera del 12 gennaio 1983, in cui leggesi:

«ho l'onore di informarLa che, in riferimento all'accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria il 21 luglio 1972, in particolare all'articolo 15, nel quale le parti contraenti dichiarano di essere pronte a favorire, nella misura in cui le rispettive politiche agricole lo consentano, uno sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli, la Repubblica d'Austria accorda alla Comunità, su base unilaterale, le seguenti concessioni tariffarie: >PIC FILE= "T0023532">

Queste concessioni si aggiungono a quelle di cui alla lettera del 21 luglio 1972, inviata dal capo della delegazione austriaca, A. Marquet, al capo della delegazione della Comunità, E.P. Wellenstein.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente».

Voglia gradire, Egregio Signor Waas, l'espressione della mia profonda stima.

M. JACQUOT

Egr. Sig. Gerhard Waas Direttore Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie Stubenring 1 1010 Vienna