21982A0728(03)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile concernente le importazioni di manioca in provenienza dal Brasile e da altri paesi fornitori membri del GATT

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 28/07/1982 pag. 0059 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0128
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0013
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0013


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ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile concernente le importazioni di manioca in provenienza dal Brasile e da altri paesi fornitori membri del GATT

1. L'11 marzo 1981, la Comunità economica europea (CEE) ha notificato al direttore generale del GATT la propria intenzione di negoziare una modifica delle concessioni relative alle importazioni di manioca e prodotti analoghi della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune.

2. A tale proposito, la CEE e la Repubblica federativa del Brasile, nella sua qualità di beneficiario diretto del consolidamento previsto attualmente nell'elenco LXXII, hanno convenuto quanto segue:

a) l'attuale consolidamento previsto dall'articolo LXXII verrà sospeso per la manioca e i prodotti analoghi della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune;

b) la CEE fisserà i seguenti contingenti tariffari annui per le importazioni di manioca e prodotti analoghi della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai fornitori GATT:

(in tonnellate)

1982 588 235

1983 882 355

1984 882 355

1985 970 590

1986 970 590

L'85 % dei quantitativi summenzionati saranno riservati al principale paese fornitore del GATT. Il resto sarà a disposizione degli altri paesi membri attuali del GATT;

c) per le importazioni di manioca in provenienza dai fornitori GATT, effettuate entro i limiti dei contingenti di cui al punto 2, lettera b), verrà fissato un prelievo pari al massimo al 6 % ad valorem. Alle importazioni in eccedenza dei contingenti verrà applicato il prelievo variabile previsto dall'organizzazione comune dei mercati della CEE nel settore dei cereali;

d) tenuto conto dei propri diritti ed obblighi internazionali, la CEE si impegna a garantire che, durante il periodo di applicazione del presente accordo, la posizione dei fornitori GATT sul mercato comunitario della manioca non verrà pregiudicata da importazioni in provenienza da paesi non aderenti al GATT. In questo contesto, la CEE intende fissare un contingente autonomo per le importazioni di manioca in provenienza da paesi non aderenti al GATT, con i quali non esistano già accordi alternativi bilaterali;

e) gli accordi di cui al punto 2, lettere a), b), c) e d), rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 1986 e si considereranno automaticamente rinnovati per successivi periodi di tre anni, salvo che vengano denunciati da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei successivi trienni; tuttavia, prima di notificare la denuncia dell'accordo, la parte interessata si consulterà con l'altra parte al fine di recercare soluzioni o concordare modifiche che rendano possibile la continuazione dell'accordo. Inoltre, a richiesta di una delle parti e ove ritenuto necessario, potranno svolgersi consultazioni sugli scambi di manioca.

L'eventuale adesione di nuovi membri all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio non comprometterà i contingenti tariffari che sono previsti per i membri attuali del GATT e che sono fissati al punto 2, lettera b).