21982A0706(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell' Uganda, la Repubblica del Surinam, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 06/07/1982 pag. 0004


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ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983

Lettera n. 1

Lussemburgo, . . . . .

Signor . . . . . .

I rappresentanti degli Stati ACP indicati nel protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 1982 - 30 giugno 1983, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a) 42,63 ECU per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b) 52,62 ECU per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif « free out » porti europei della Comunità.

Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1982/1983 è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione degli Stati ACP rispetto alla retroattività nei futuri negoziati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo precitato.

È stato convenuto che le parti contraenti procedano d'urgenza ad un esame del problema del nolo marittimo, quale è stato prospettato dagli Stati ACP, e che i risultati di tale esame siano presentati in tempo utile prima del negoziato dei prezzi garantiti 1983/1984 per lo zucchero ACP.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signor . . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome

del Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Lussemburgo, . . . . . .

Signor . . . . .,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

« I rappresentanti degli Stati ACP indicati nel protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 1982 - 30 giugno 1983, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a) 42,63 ECU per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b) 52,62 ECU per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif « free out » porti europei della Comunità.

Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1982/1983 è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione degli Stati ACP rispetto alla retroattività nei futuri negoziati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo precitato.

È stato convenuto che le parti contraenti procedano d'urgenza ad un esame del problema del nolo marittimo, quale è stato prospettato dagli Stati ACP, e che i risultati di tale esame siano presentati in tempo utile prima del negoziato dei prezzi garantiti 1983/1984 per lo zucchero ACP.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità ».

Ho l'onore di confermarle l'accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei governi