21981D1212(03)

DECISIONE N. 1/81 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE- EGITTO del 18 settembre 1981 che sostituisce l' unità di conto con l' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d' Egitto

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 12/12/1981 pag. 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0102


DECISIONE N. 1/81 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-EGITTO del 18 settembre 1981 che sostituisce l'unità di conto con l'ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, in particolare il titolo I,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato «protocollo», in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 25,

considerando che l'unità di conto non corrisponde all'attuale situazione monetaria internazionale e che è quindi necessario adottare una nuova base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR 2 al posto dei certificati di circolazione EUR 1 e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell'origine;

considerando che a decorrere dal 1 gennaio 1981 le Comunità europee hanno introdotto l'ECU;

considerando che è opportuno utilizzare l'ECU come base comune di valore;

considerando che, per motivi amministrativi ed economici, tale base comune di valore deve rimanere invariata per un periodo di almeno due anni e che, di conseguenza, l'ECU da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che deve essere aggiornata ogni due anni,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo è modificato come segue:

1. all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo «1 000 unità di conto» è sostituito da «1 620 ECU»;

2. il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Fino al 30 aprile 1983 incluso, l'ECU da utilizzare in moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore, in moneta nazionale di tale Stato, dell'ECU in vigore al 1 ottobre 1980. Per ogni periodo successivo di due anni, essa è il controvalore, in moneta nazionale di tale Stato, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU nel presente articolo e nell'articolo 17, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun periodo successivo di due anni, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espressi nella moneta nazionale di un dato paese.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato considerato»;

3. all'articolo 17, paragrafo 2, gli importi «60 unità di conto» e «200 unità di conto» sono sostituiti rispettivamente da «105 ECU» e «325 ECU».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1 febbraio 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1981.

Per il Consiglio di cooperazione

Il Presidente

Michael BUTLER