Decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Svizzera, del 1° giugno 1981, che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 31/08/1981 pag. 0063 - 0063
DECISIONE N. 4/81 DEL COMITATO MISTO del 1 giugno 1981 che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28, considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, di detto protocollo non è stato interpretato uniformemente e che appare necessario modificarne il testo per assicurarsi che tutti gli operatori commerciali all'esportazione siano trattati nello stesso modo, DECIDE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente: «2. Sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Svizzera al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che sia necessario produrre uno dei documenti di cui al paragrafo 1, i seguenti «prodotti originari» ai sensi del presente del presnete protocollo: a) che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati da privati e il cui valore non sia superiore a 190 ECU; b) che sono contenuti nei bagagli dei passeggeri e il cui valore non sia superiore a 550 ECU. Queste disposizioni vengono applicate solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo e non esista nessun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione. Sono considerate prive di ogni valore commerciale le importazioni a carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei passeggeri: queste merci non devono costituire, per la loro natura e il loro quantitativo, nessuna preoccupazione di carattere commerciale». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1982. Fatto a Bruxelles, addì 1 giugno 1981. Per il Comitato misto Il Presidente Pierre CUÉNOUD