21981A0812(01)

81/606/CECA: Secondo protocollo complementare all' accordo del 26 luglio 1957 tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio e l' Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, dall' altra, relativo all' istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 12/08/1981 pag. 0001 - 0010


SECONDO PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'accordo del 26 luglio 1957 (1) tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca (81/606/CECA)

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO,

da una parte,

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominata «Comunità»,

E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica ellenica aderisce all'accordo del 26 luglio 1957 tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, modificato dall'accordo complementare del 29 novembre 1960, in appresso denominato «accordo».

Articolo 2

Il testo dell'accordo è modificato come segue: 1. Nell'articolo 1, primo comma, le parole «da un punto di confine germano-austriaco a un punto di confine austro-italiano o viceversa» sono soppresse.

2. Nell'articolo 3, primo comma, le parole «che si determinano attraverso i punti di confine (1) Accordo iniziale : GU della CECA n. 6 del 20.2.1958, pag. 78/58 ; accordo complementare : GU n. 68 del 19.10.1961, pag. 1237/61 ; protocollo complementare : GU n. L 12 del 18.1.1979, pag. 27. menzionati all'articolo 1, primo comma» sono sostituite dalle parole «che impegnino in transito linee delle ferrovie federali austriache».

3. Nel capitolo II dell'allegato II dell'accordo, le parole «da un punto della frontiera austro-tedesca a un punto della frontiera austro-italiana o viceversa» sono soppresse.

Articolo 3

Il testo dell'accordo in lingua greca che figura in allegato al presente protocollo fa fede alle stesse condizioni dei testi originari.

Articolo 4

La Commissione delle Comunità europee riconosce la vincolatività del presente protocollo per effetto della firma appostavi.

Ciascuno dei governi degli Stati membri della Comunità notificherà al governo federale austriaco che sono soddisfatte le condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformità del proprio diritto nazionale.

Il presente protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui il governo federale austriaco avrà informato le altre parti contraenti dell'avvenuta ricezione delle notificazioni previste al secondo comma e dell'adempimento delle condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformità del diritto austriaco.

Articolo 5

Il presente protocollo sarà depositato presso il governo federale austriaco che provvederà a inviarne copie certificate conformi ai governi degli Stati membri della Comunità e alla Commissione delle Comunità europee.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti del governo federale austriaco, dei governi degli Stati membri della Comunità e della Commissione delle Comunità europee, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il due aprile millenovecentottantuno, in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede. >PIC FILE= "T0021109">

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ALLEGATO

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