21981A0523(01)

Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 23/05/1981 pag. 0021 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0234
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0234


SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino

Lettera n. 1

Signor ...,

nel corso dei negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di carni ovine e caprine e di animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, la Comunità e la Repubblica socialista di Romania hanno convenuto le disposizioni seguenti: 1. Il presente accordo ha per oggetto: - gli animali vivi della specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);

- le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune];

- le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].

2. Nell'ambito del suddetto accordo, le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si impegnano a provvedere a che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui: - 475 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa non disossato (1);

- 75 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa non disossato (2).

Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania applicheranno a tal fine le procedure opportune.

3. La Comunità non imporrà alcuna restrizione quantitativa, né altra misura di effetto equivalente, a condizione che le esportazioni dalla Repubblica socialista di Romania non superino i quantitativi di cui al punto 2.

Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni dell'accordo resteranno impregiudicate.

4. Se le importazioni provenienti dalla Repubblica socialista di Romania dovessero superare i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell'anno in corso.

In ogni caso, i quantitativi che superino quelli stabiliti per l'anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l'anno successivo.

(1) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondano a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato). (2) Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.