21981A0508(01)

Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine - Scambio di lettere relativo al punto 2 dello scambio di lettere

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 23/05/1981 pag. 0030 - 0036


SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine

Lettera n. 1

Signor ...,

ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra, nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dalla Iugoslavia, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue: 1. Il presente accordo riguarda: - gli animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);

- le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate (sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune);

- le carni congelate di montone, di agnello e di capra (sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune).

2. Nell'ambito del presente accordo, le possibilità di esportazione verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 provenienti dalla Iugoslavia sono fissate ai seguenti quantitativi annui: - 200 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa (1) (2);

- 4 800 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa (2).

Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, la Iugoslavia si impegna ad applicare le procedure atte a far si che i quantitativi annui effettivamente esportati non eccedano i quantitativi convenuti.

3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso della Iugoslavia al mercato comunitario, come previsto dal presente accordo.

4. Qualora, in un determinato anno, le importazioni in provenienza dalla Iugoslavia eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione.

Il quantitativo esportato in eccesso verrà imputato sul quantitativo che la Iugoslavia sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo.

5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem. (1) S'intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato). (2) Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tale quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre al prelievo specifico di cui sopra, dazi doganali o altre tasse di effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Iugoslavia, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali della Iugoslavia con ciascuno dei nuovi Stati membri.

Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario dei prodotti oggetto del presente accordo in provenienza dalla Iugoslavia entro i limiti quantitativi convenuti.

8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo, la Comunità conviene che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e rispettando la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Tali termini devono essere interpretati in modo compatibile con l'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, ed in particolare in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

9. La Iugoslavia vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra originari della Iugoslavia alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dalla Iugoslavia.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa.

Tali modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità iugoslave comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione e di importazione distinti, se del caso, secondo la destinazione.

10. È istituito un Comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Iugoslavia. Il Comitato vigila a che l'accordo venga correttamente applicato e funzioni armoniosamente.

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

Il Comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti.

11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e gli obblighi delle due parti in seno al GATT.

12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

Il quantitativo applicabile dalla data di applicazione del presente accordo e fino al 31 dicembre dell'anno in corso sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio.

13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

14. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo un preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due pani anteriormente al 1o aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor ...,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra, nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dalla Iugoslavia, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue: 1. Il presente accordo riguarda: - gli animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);

- le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate (sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune):

- le carni congelate di montone, di agnello e di capra (sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune).

2. Nell'ambito del presente accordo, le possibilità di esportazione verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 provenienti dalla Iugoslavia sono fissate ai seguenti quantitativi annui: - 200 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa (1) (2),

- 4 800 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa (2).

Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, la Iugoslavia si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che i quantitativi annui effettivamente esportati non eccedano i quantitativi convenuti.

3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso della Iugoslavia al mercato comunitario, come previsto dal presente accordo.

4. Qualora, in un determinato anno, le importazioni in provenienza dalla Iugoslavia eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione.

Il quantitativo esportato in eccesso verrà imputato sul quantitativo che la Iugoslavia sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo.

5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.

La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre al prelievo specifico di cui sopra, dazi doganali o altre tasse di effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Iugoslavia, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali della Iugoslavia con ciascuno dei nuovi Stati membri.

Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario dei prodotti oggetto del presente accordo in provenienza dalla Iugoslavia entro i limiti quantitativi convenuti.

8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo, la Comunità conviene che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e rispettando la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Tali termini devono essere interpretati in (1) S'intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato). (2) Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tale quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

modo compatibile con l'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, ed in particolare in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

9. La Iugoslavia vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra originari della Iugoslavia alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dalla Iugoslavia.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa.

Tali modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità iugoslave comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione e di importazione distinti, se del caso, secondo la destinazione.

10. È istituito un Comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Iugoslavia. Il Comitato vigila a che l'accordo venga correttamente applicato e funzioni armoniosamente.

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

Il Comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti.

11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e gli obblighi delle due parti in seno al GATT.

12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

Il quantitativo applicabile dalla data di applicazione del presente accordo e fino al 31 dicembre dell'anno in corso sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio.

13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

14. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo un preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1o aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia