21980A1106(02)

Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 30/12/1980 pag. 0054 - 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 9 pag. 0207
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 9 pag. 0207
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 23 pag. 0159
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 13 pag. 0152
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0152


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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda , a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

da un lato , e

LA REPUBBLICA D ' ISLANDA ,

dall ' altro ,

VISTA l ' adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1 ° gennaio 1981 ,

VISTO l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda , firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 , qui di seguito denominato « accordo » ,

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all ' accordo , in seguito all ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea ,

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

TITOLO I

Adeguamenti

Articolo 1

Il testo dell ' accordo , compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante , nonché l ' atto finale e le dichirazioni ad esso allegate , è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali . Il comitato misto approva la versione greca .

Articolo 2

La Repubblica ellenica applica le disposizioni di cui alla tabella contenuta nell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del protocollo n . 1 dell ' accordo a tutti i prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune , originari dell ' Islanda e non enumerati nell ' allegato I .

TITOLO II

Misure transitorie

Articolo 3

Per i prodotti di cui all 'allegato I , la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all ' importazione applicabili ai prodotti originari dell ' Islanda secondo il seguente calendario :

- il 1 ° gennaio 1981 , ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1 ° gennaio 1982 , ciascun dazio è ridotto all ' 80 % del dazio di base ;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1 ° gennaio 1983 ,

- 1 ° gennaio 1984 ,

- 1 ° gennaio 1985 ,

- 1 ° gennaio 1986 ,

Articolo 4

1 . Per i prodotti di cui all ' allegato I , il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti dell ' Islanda il 1 ° luglio 1980 .

2 . Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune , il dazio di base è pari al 17,2 % « ad valorem » .

Articolo 5

1 . Per i prodotti di cui all ' allegato I , la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all ' importazione dei prodotti originari dell ' Islanda , secondo il seguente calendario :

- il 1 ° gennaio 1981 , ciascuna tassa à ridotta al 90 % del tasso di base ;

- il 1 ° gennaio 1982 , ciascuna tassa è ridotta all ' 80 % del tasso di base ;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1 ° gennaio 1983 ,

- 1 ° gennaio 1984 ,

- 1 ° gennaio 1985 ,

- 1 ° gennaio 1986 ,

2 . L' aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale .

3 . Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all ' importazione , istituita con decorrenza dal 1 ° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l ' Islanda , è abolita il 1 ° gennaio 1981 .

Articolo 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito , essa deve anche sospendere o ridurre , della stessa percentuale , i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell ' Islanda .

Articolo 7

1 . L ' elemento mobile che la Repubblica ellenica può applicare a norma dell ' articolo 1 del protocollo n . 2 dell ' accordo sui prodotti di cui alla tabella I di detto protocollo ed originari dell ' Islanda , è modificato dell ' importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia .

2 . Per quanto riguarda i prodotti enumerati sia nella tabella I del protocollo n . 2 dell ' accordo che nell ' allegato I del presente protocollo , la Repubblica ellenica elimina , conformemente al calendario stabilito nell ' articolo 3 , la differenza esistente tra :

- l ' elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell ' adesione , e

- il dazio ( diverso dall ' elemento mobile ) di cui all ' ultima colonna della tabella I del protocollo n . 2 .

Articolo 8

1 . La repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizione quantitative sui prodotti di cui all ' allegato II ed originari dell ' Islanda .

2 . Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali che sono aperti anche nei confronti delle importazioni originarie dell ' Austria , della Finlandia , della Norvegia , della Svezia e della Svizzera .

I contingenti globali per il 1981 sono elencati nell ' allegato II .

3 . Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è del 25 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee ( UCE ) e del 20 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume . L ' aumento è aggiunto a ciascun contingente e l ' aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto .

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore , il contingente espresso in volume è aumento nella misura minima del 20 % all ' anno e quello espresso in valore nella misura minima del 25 % all ' anno , i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell ' aumento .

Quanto agli autobus , autocorriere , torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune , il contingente espresso in volume è però aumentato del 15 % all ' anno e quello relativo al valore in misura del 20 % all ' anno .

4 . Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all ' allegato I sono state inferiori al 90 % del contingente , la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario dell ' Islanda e dei paesi di cui al paragrafo 2 , se il prodotto in questione è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale .

5 . Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all ' allegato II proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale , essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie dell ' Islanda o aumenta in proporzione il contingente globale .

6 . In merito alle licenze di importazione per prodotti di cui all ' allegato II ed originari dell ' Islanda , la Repubblica ellenica applica norme a pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originarie della Comunità nella sua composizione attuale , ad eccezione del contingente aperto per i fertilizzanti di cui alle voci 31.02 , 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I , II e IV della tariffa doganale comune , per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative a diritti esclusivi di commercializzazione .

Articolo 9

1 . I depositi cauzionali all ' importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell ' Islanda sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 ° gennaio 1981 .

Le aliquote dei depositi cauzionali all ' importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente :

- il 1 ° gennaio 1981 : 25 % ,

- il 1 ° gennaio 1982 : 25 % ,

- il 1 ° gennaio 1983 : 25 % ,

- il 1 ° gennaio 1984 : 25 % ,

2 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale , l ' aliquota dei depositi cauzionali all ' importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell ' Islanda .

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 10

Il comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee .

Articolo 11

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante . Il presente protocollo costituisce parte integrante dell ' accordo .

Articolo 12

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure . Esso entra in vigore il 1 ° gennaio 1981 , a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l ' espletamento delle procedure a tal fine necessarie . Dopo questa , il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica .

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua , danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , tedesca e islandese , ciascun testo facente ugualmente fede .

ALLEGATO I

Elenco previsto all ' articolo 4

Numero della nomenclatura di Bruxelles ( NCCD ) * Designazione delle merci *

Capitolo 15 * *

ex 15.10 * Prodotti ottenuti a partire da legno di pino , con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90 % in peso *

Capitolo 17 * *

17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao *

Capitolo 18 * *

18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao *

Capitolo 19 * *

ex 19.02 * Estratti di malto *

19.03 * Paste alimentari *

19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice » , « cornflakes » e simili *

ex 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta *

19.18 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione *

Capitolo 21 * *

ex 21.02 * Succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta ; estratti di succedanei torrefatti del caffè esclusi gli estratti di cicoria torrefatta *

ex 21.04 * Salse ; condimenti composti escluso il « chutney » di mango liquido *

ex 21.06 * Lieviti di panificazione e lieviti naturali morti *

Capitolo 22 * *

ex 22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 : *

* - non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte ma contenenti zucchero ( saccarosio o zucchero invertito ) *

* oppure : *

* - contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte *

22.03 * Birra *

22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche *

ex 22.09 * Bevande alcoliche contenenti uova o giallo d ' uova e/o zucchero ( saccarosio o zucchero invertito ) *

Capitolo 25 * *

25.20 * Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di picole quantità di acceleranti o di ritardanti , esclusi i gessi specialmente preparati per l ' altre dentaria *

25.22 * Calce ordinaria ( viva o spenta ) ; calce idraulica , esclusi l ' ossido e l ' idrossido di calcio *

25.23 * Cementi idraulici ( compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers » ) , anche colorati *

ex 25.30 * Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco *

ex 25.32 * Terre coloranti , anche calcinate o mescolate ; terre di santorino , pozzolana , terre di trass e simili , impiegate nella composizione dei cementi idraulici , anche macinate o polverizzate *

Capitolo 27 * *

27.05 * Gas illuminante , gas povero , gas d ' acqua e gas simili *

27.06 * Catrami di carbon fossile , di lignite o di torba e altri catrami minerali , compresi i catrami minerali privati delle frazione di testa e i catrami minerali ricostituiti *

27.08 * Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri minerali *

ex 27.10 * Oli e grassi minerali per lubrificazione *

ex 27.11 * Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi , escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustible *

27.12 * Vaselina *

27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati *

27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi *

27.15 * Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbi bituminose ; rocce asfaltiche *

27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastci bituminosi , cut-backs , ecc . ) *

Capitolo 28 * *

ex 28.01 * Cloro *

ex 28.04 * Idrogeno , ossigeno ( compreso l ' ozono ) e azoto *

ex 28.06 * Acido cloridrico *

28.08 * Acido solforico ; oleum *

28.09 * Acido nitrico ; acidi solfonitrici *

28.10 * Anidride e acidi fosforici ( meta - , orto - e piro -) *

28.12 * Acido borico e anidride borica *

28.13 * Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi *

28.15 * Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo *

28.16 * Ammoniaca liquefatta o in soluzione *

28.17 * Idrossido di sodio ( soda caustica ; idrossido di potassio ( potassa caustica ) ; perossidi di sodio e di potassio *

ex 28.19 * Ossido di zinco *

ex 28.20 * Corindoni artificiali *

28.22 * Ossidi di manganese *

ex 28.23 * Ossidi di ferro ( comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale , contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come Fe2O3 ) *

ex 28.27 * Minio di piombo e litargirio *

28.29 * Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali *

ex 28.30 * Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio *

ex 28.31 * Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti *

28.35 * Solfuri , compresi i polisolfuri *

28.36 * Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati *

28.37 * Solfiti e iposolfiti *

ex 28.38 * Solfato di sodio , di bario , di ferro , di zinco , di magnesio , di alluminio ; allumi *

ex 28.40 * Fosfiti , ipofosfiti e fosfati , escluso il bifosfato di piombo *

ex 28.42 * Carbonati , compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio , escluso l ' idrocarbonato di piombo ( cerussa ) *

ex 28.44 * Fulminati di mercurio *

ex 28.45 * Silicati di sodio o di potassio , compresi quelli del commercio *

ex 28.46 * Borace raffinato *

ex 28.48 * Arseniti e arseniati *

28.54 * Perossido di idrogeno ( acqua ossigenata ) , compresa l ' acqua ossigenata solida *

ex 28.56 * Carburi di silicio , di boro , di calcio *

ex 28.58 * Acque distillate , di conducibilità o dello grado di purezza *

* Capitolo 29 *

ex 29.01 * Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; naftalene ( naftalina ) , antracene *

ex 29.04 * Alcoli amilici *

ex 29.06 * Fenoli e fenoli-alcoli *

ex 29.08 * Ossido di dipentile ( etere n-amilico ) , ossido di etile ( etere etilico ) , anetolo * ex 29.14 * Acidi palmitico , stearico , oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi *

ex 29.16 * Acidi tartarico , citrico , gallico ; tartrato di calcio *

ex 29.21 * Nitroglicerina *

ex 29.42 * Solfato di nicotina *

29.43 * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il sacarosio , il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci 29.39 , 29.41 e 29.42 *

Capitolo 30 * *

ex 30.02 * Sieri di animali o di persone immunizzati *

ex 30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria , esclusi i prodotti che seguono : *

* - Sigarette antiasmatiche *

* - Chinina , cinconina , chinidina e loro sali , anche presentati sotto forma di specialità *

* - Morfina , cocaina ed altri stupefacenti , anche presentati sotto forma di specialità *

* - Antibiotici e preparazioni a base di antibioci *

* - Vitamine e preparazioni a base di vitamine *

* - Sulfamidici , ormoni e preparazioni a base di ormoni *

30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo *

Capitolo 31 * *

ex 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici , esclusi : *

* - Scorie di defosforazione *

* - Fosfati di calcio disgregati ( termofosfati e fosfati fusi ) e fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente *

* - Fosfati bicalici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % *

31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg *

Capitolo 32 * *

ex 32.01 * Estratti per concia di origine vegetale ; tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua *

ex 32.04 * Sostanze coloranti di origine vegetale ( compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali , esclusi l ' indaco , l ' ennna e la clorofilla ) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes » *

ex 32.05 * Sostanze coloranti organiche sintetiche ( escluso l ' indaco artificiale ) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra *

32.06 * Lacche coloranti *

ex 32.07 * Altre sostanze coloranti , esclusi : *

* a ) Pigmenti inorganici o di origine minerale , contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio *

* b ) Colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » *

32.08 * Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni simili , per la ceramica , la smalteria o la vetreria ; ignobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi *

32.09 * Vernici ; pitture all ' acqua , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di trementina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella note 4 di questo capitolo *

32.11 * Siccativi preparati *

32.12 * Mastici ( compresi i mastici e cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura *

32.13 * Inchiostri da scrivere o da disegno , inchiostri da stampa e altri inchiostri *

Capitolo 33 * *

ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti , escluse le essenze di rosa , di rosmarino , d ' eucalipto , di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenute per « enfleurage » o macerazione *

ex 33.06 * Acque di colonia e altre acque da toletta ; cosmetici e prodotti per la cura della pelle , dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifricie , prodotti per l ' igiene della bocca ; deodoranti per locali , preparati , anche non profumati *

Capitolo 34 * Saponi , prodotti organici tensioattivi , preparazioni per liscivie , preparazioni lubrificanti , cere artificiali , cere preparate , prodotti per pulire e lucidare , candele e prodotti simili , paste per modelli e « cere per l ' odontoiatria »

Capitolo 35 * Sostanze albuminoidi , escluse l ' ovoalbumina e la lattoalbumina ; colle ; enzimi *

Capitolo 36 * Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammiferi ; leghe piroforiche ; sostanze infiammabili *

Capitolo 37 * *

37.03 * Carte , cartoncini , cartoni e tessuti , sensebilizzati , non impressionati o impressionati , ma non sviluppati *

Capitolo 38 * *

38.03 * Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale , compreso il nero animale esaurito *

38.09 * Catrami di legno ; oli di catrami di legno ( diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18 ) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia , a base di prodotti resinosi naturali *

ex 38.11 * Disinfettanti , insetticidi , rotenticidi , antiparassitari e prodotti simili , in particolare presentazioni comportanti un supporto , quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide , bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; preparazioni consistenti in un prodotto attivo ( DDT , ecc . ) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol , pronti per l ' uso *

38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili *

ex 38.19 * Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » ( in particolare per freni idraulici ) non contenenti o contenenti meno del 70 % , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi *

Capitolo 39 * *

ex 39.02 * Cloruro di polvinile *

ex 39.01 * Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali , esclusi : *

* a ) quelle sotto forma di granuli , di fiocchi , di grumi , di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo *

* b ) gli scambiatori di ioni *

ex 39.02 * *

ex 39.03 * *

ex 39.04 * *

ex 39.05 * *

ex 39.06 * *

ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi i ventagli e le ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 *

Capitolo 40 * Gomma naturale o sintetica , fatturato ( factis ) e loro lavori , escluse le voci 40.01 , 40.02 , 40.03 e 40.04 , il lattice ( ex 40.06 ) , le soluzioni e dispersioni ( ex 40.06 ) , gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari ( ex 40.13 ) , le masse o blocchi , cascami , polveri e rottami di ebanite ( ex 40.15 ) *

Capitolo 41 * Pelli e cuoio , esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09 *

Capitolo 42 * Lavori di cuoi o di pelli ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella *

Capitolo 43 * Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali *

Capitolo 44 * Legno , carbone di legna e lavori di legno , esclusa la voce 44.07 , i lavori di pannelli di fibre ( ex 44.21 , ex 44.23 , ex 44.27 , ex 44.28 ) , le bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 44.26 ) e le pavimentazioni in legno ( ex 44.28 ) *

Capitolo 45 * *

45.03 * Lavori di sughero naturale *

45.04 * Sughero agglomerato ( con o senza legante ) e lavori di sughero agglomerato *

Capitolo 46 * Lavori di intreccio , da panieraio o da stuiaio , esclusi le trecce e manufatti simili , di materiali da intreccio , per qualsiasi uso , anche riuniti in strisce ( ex 46.02 ) *

Capitolo 48 * *

48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli , esclusi i seguenti prodotti : *

* - Carta comune destinata alla stampa dei giornali , composta di paste chimiche e meccaniche , e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato *

* - Carta per la stampa di periodici *

* - Carta da sigarette *

* - Carta di seta *

* - Carta da filtri *

* - Ovatta di cellulosa *

* - Carta e cartoni fabbricati a mano *

48.03 * Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli *

48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura , non impregnati né intonacati alla superficie , anche rinforzati internamente , in rotoli o in fogli *

ex 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , goffrati , impressi a secco , in rotoli o in fogli *

ex 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennés » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli , escluse la carta quadrettata , le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte , le carte da ricalco , le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia *

ex 48.13 * Carta carbone *

48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza *

ex 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato , esclusi la carta da sigarette , strisce per teletipi , strisce perforate per monotipi e calcolatrici , carta e cartoni filtri ( compresi quelli per filtri da sigarette ) , strisce gommate *

48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio , per magazzino e simili *

48.18 * Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende , cartelle sottomano , raccoglitori e classificatori , legature volanti ( a fogli mobili o di altra specie ) ed altri prodotti cartotecnici da scuola , da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri , di carta o di cartone *

48.19 * Etichette di qualsiasi specie , di carta o di cartone , anche stampate o gominate , con o senza vignette *

ex 48.21 * Paralumi ; tovaglie , tovaglioli e salviette da tavola , fazzoletti e asciugamani ; piatti , bicchieri , sottopiatti , sottobottiglie , sottobicchieri *

Capitolo 49 * *

ex 49.01 * Libri , opuscoli e stampati simili , anche in fogli sciolti , in lingua greca *

ex 49.03 * Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura , legati alla rustica , incartonati o rilegati , per bambini , stampati in tutto o in parte in lingua greca *

ex 49.07 * Francobolli non destinati a servizi pubblici *

ex 49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni *

49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendario da sfogliare , esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari , in lingua diversa dalla greca

ex 49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento , esclusi i seguenti oggetti :

* - Scenari teatrali e per studi fotografici *

* - Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari ( compresi quelli di propaganda turistica ) stampati in lingua diversa dalla greca *

Capitolo 50 * Seta e cascami di seta *

Capitolo 51 * Materie tessili sintetiche ed artificiali continue *

Capitolo 52 * Filati metallici *

Capitolo 53 * Lana , peli e crini , esclusi i prodotti greggi , imbianchiti , non tinti , delle voci 53.01 , 53.02 , 53.03 e 53.04 *

Capitolo 54 * Lino e ramiè , esclusa la voce 54.01 *

Capitolo 55 * Cotone *

Capitolo 56 * Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco *

Capitolo 57 * Altre fibre tessili vegetali , esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta *

Capitolo 58 * Tappeti ed arazzi ; velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) ; pezzi e guipures ; ricami *

Capitolo 59 * Ovatte' e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali , tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili *

Capitolo 60 * Maglierie *

Capitolo 61 * Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario , di tessuto *

Capitolo 62 * Altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi i ventagli e le ventole a mano ( ex 62.05 ) *

Capitolo 63 * Oggetti da rigattiere , cenci e stracci *

Capitolo 64 * Calzature , ghette ed oggetti simili ; loro parti *

Capitolo 65 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ; loro parti *

Capitolo 66 * *

66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasole-tende , gli ombrelloni e simili *

Capitolo 67 * *

ex 67.01 * Spolverini e scopine *

67.02 * Fiori , foglie e frutti artificiali , loro parti ; oggetti confezionati di fiori , foglie e frutta artificiali *

Capitolo 68 * *

68.04 Pietre per affilare , per avvivare o levigare a mano , mole ed oggetti simili ( compresi i segmenti ed altre parti ) per macinare , sfibrare , affilare , avvivare , levigare , rettificare , tagliare o troncare , di pietre naturali , anche agglomerate , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche ( compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti ) , anche con parti ( anime , steli , anelli , ecc . ) di altre materie , o con i loro assi ma senza basamento *

68.06 * Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli , applicati su tessuto , carta cartone od altre materie , anche tagliati , o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti *

68.09 * Pannelli , tavole , quadrelli , blocchi e simili , di fibre vegetali , fibre di legno , paglia , trucioli o residui di legno , agglomerati con cemento , gesso od altri leganti minerali *

68.10 * Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso *

68.11 * Lavori di cemento , di calcestruzzo o di pietra artificiale , anche armati , compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito » *

68.12 * Lavori di amianto-cemento , cellulosa-cemento e simili *

68.14 * Guarnizioni di frizione ( segmenti , dischi , rondelle , nastri , tavole , piastre , cilindri , ecc . ) per freni innesti e per qualsiasi altro organo di attrito , a base di amianto , di altre sostanze minerali o di cellulosa , anche combinate con materie tessili od altre materie *

Capitolo 69 * Prodotti ceramici , escluse le voci 69.01 , 69.02 , diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite , 69.03 , 69.04 e 69.05 , gli utensili ed apparecchi per laboratori per uso tecnico , i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l ' economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10 , 69.13 e 69.14 *

Capitolo 70 * *

70.04 * Vetro colato o laminato , non lavorato ( anche armato o placcato durante la fabbricazione ) , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare *

70.05 * Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » , non lavorato ( anche placcato durante la fabbricazione ) , in lastre di forma quadrata o rettangolare *

ex 70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcati durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare , esclusi i vetri non armati per specchi *

ex 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) vetri riuniti in vetrate *

70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro *

70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi *

70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoloi , vasi , tubi per comprese ed altri recipienti simili , di vetro , per il trasporto o l ' imballaggio ; tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro *

ex 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voc 70.19 , diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti , a debole coefficiente di dilatazione , del tipo Pyrex , Durex , ecc . *

70.14 * Vetrerie per illuminazione , per segnalazione e per ottica comune *

ex 70.15 * Vetri da occhialeria comune e simili , curvi , piegati e simili *

ex 70.16 * Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi , pannelli , lastre e conchiglie *

ex 70.17 * Vetrerie per laboratorio , per uso igienico , per farmacia , anche graduate o tarate , escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili *

ex 70.21 * Altri lavori di vetro , esclusi gli oggetti per l ' industria *

Capitolo 71 * *

ex 71.12 * Minuterie d ' argento ( compreso l ' argento dorato ) o di metalli , placcati o ricoperti di metalli preziosi *

71.13 * Oggetti di oreficeria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi *

ex 71.14 * Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi , esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori *

71.16 * Minuterie di fantasia *

Capitolo 73 * Ghisa , ferro e acciaio , esclusi : *

* a ) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , delle voci 73.01 , 73.02 , 73.03 , 73.05 , 73.06 , 73.07 , 73.08 , 73.09 , 73.10 , 73.11 , 73.12 , 73.13 , 73.15 e 73.16 *

* b ) i prodotti delle voci 73.02 , 73.05 , 73.07 e 73.16 , che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio *

* c ) le voci 73.04 , 73.17 , 73.19 , 73.30 , 73.33 e 73.34 e le molle e foglie di molle , di ferro o di acciaio , per vetture ferroviarie , della voce 73.35 *

Capitolo 74 * Rame , escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01 , 74.02 , 74.06 e 74.11 *

Capitolo 76 * Alluminio , escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 76.16 ) *

Capitolo 78 * Piombo *

Capitolo 79 * Zinco , escluse le voci 79.01 , 79.02 e 79.03 *

Capitolo 82 * *

ex 82.01 * Vanghe , pale , picconi , piccozze , zappe , zappette , forche , uncini , rastrelli e raschiatoi ; asce , roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia , cesoie da siepe , cunei ed altri utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano *

82.02 * Seghe a mano , lame da seghe di ogni specie ( comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare ) *

ex 82.04 * Fucine portatili ; mole con sostegni , a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico *

82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce 82.06 , e loro lame *

ex 82.11 * Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi *

ex 82.13 * Altri oggetti di coltelleria ( comprese le forbici per potare , le tosatrici , i fenditoi , i coltellacci , le scuri da macellaio e da cucina , i tagliacarta ) , escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati *

82.14 * Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli speciali da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili *

82.15 * Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09 , 82.13 e 82.14 *

Capitolo 83 * Lavori diversi di metalli comuni , esclusi la voce 83.08 , le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno ( ex 83.06 ) , perle e pagliette tagliate ( ex 83.09 ) *

Capitolo 84 * *

ex 84.06 * Motori a scoppio , a benzina , di cilindrata pari o superiore a 220 cm3 ; motori a combustione interna semi-diesel ; motori a combustione interna deisel di potenza pari o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli *

ex 84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore *

ex 84.11 * Pompe , motopompe e turbopompe , per aria e per vuoto , ventilatori e simili , con motore incorporato , di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg *

ex 84.12 * Gruppi per il condizionamento dell ' aria , per uso domestico , comprendenti , riuniti in un solo corpo , un ventilatore a motore e dispositivi per modificare le temperatura e l ' umidità *

ex 84.14 * Forni da panetteria e loro pezzi staccati *

ex 84.15 * Armadi ed altri mobili frigoriferi , muniti di un gruppo frigorifero *

ex 84.17 * Scaldacqua e scaldabagni , non elettrici *

84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia *

ex 84.21 * Apparecchi meccanici ( anche a mano ) per spruzzare , cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente , per uso domestico ; apparecchi simili a mano , per uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo , montati su carri , di peso pari o inferiore a 60 kg *

ex 84.24 * Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore , di un peso pari o inferiore a 700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi ; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a dischi , di peso pari o inferiore a 700 kg *

ex 84.25 * Trebbiatrici ; spogliatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici a trazione animale ; presse da paglia e da foraggio , tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali *

84.27 * Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione , per la fabbricazione del sidro e simili *

ex 84.28 * Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattorie *

84.29 * Macchine , apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi , esclusi le macchine , apparecchi e congegni dei tipi per fattorie *

ex 84.34 * Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa *

ex 84.38 * Navette ; pettini per tessitrici *

ex 84.40 * Lavatrici , anche elettriche , per uso domestico *

ex 84.47 * Macchine utensili , diverse da quelle della voce 84.49 , per segare e piallare il legno , il sughero , l ' osso , l ' ebanite , le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili *

ex 84.56 * Macchine ed apparecchi per agglomerare , formare o modellarte le paste ceramiche , il cemento , il gesso ed altre materie minerali *

ex 84.59 * Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e dei sapone *

84.61 * Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili ( compresi i ruttori di pressione e le valvole termostatiche ) , per tubi , caddaie , serbatoi , vasche , tini ed altri recipienti simili *

ex 84.36 * Riduttori di velocità *

Capitolo 85 * *

ex 85.01 * Macchine genratrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione , la radiotelefonia , la radiotelegrafia e la televisione *

85.03 * Pile elettriche *

85.04 * Accumulatori elettrici * ex 85.06 * Ventilatori per appartamenti *

85;10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) ; esclusi gli apparecchi della voce 85.09 *

85.12 * Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per articolare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) ; ferri da sitro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti diverse da quelle della voce 85.24 *

ex 85.17 * Apparecchi elettrici di segnalazione acustica *

ex 85.19 * Apparecchi per l ' interruzione , il sezionamento , la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici ( interruttori , commutatori , rèle , interruttori di sicurezza , scaricatori , limitatori di sovracorrente , prese di corrente , porta lampada , cassette di giundizione , ecc . ) *

ex 85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o scarica per l ' illuminazione *

ex 85.21 * Tubi catodici per televisori *

85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi cavi coassiali ) , nastri barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione *

85.25 * Isolatori di qualsiasi materia *

85.26 * Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione ( boccole a vite , per esempio ) annegate nella massa , per macchine , apparecchi ed impianti elettrici , esclusi gli isolatori della voce 85.25 *

85.27 * Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni , isolati internamente *

Capitolo 87 * *

ex 87.02 * Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci ( esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87 ) *

87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine *

ex 87.06 * Telai senza motore e loro parti *

ex 87.11 * Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi *

ex 87.12 * Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi *

87.13 * Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati *

Capitolo 89 * *

ex 89.01 * Barche , chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate , imbarcazioni a vela ; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali *

Capitolo 90 * *

ex 80;01 * Vetri da occhialeria *

90.03 * Monature per occhiali , occhialini , occhialetti e oggetti simili e parti di monature *

90.04 * Occhiali ( correttori , protettori o altri ) , occhialetti e oggetti simili *

ex 90.26 * Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d ' acqua ( volumetrici e tachimetrici ) *

Capitolo 92 * *

92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe ; dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi *

Capitolo 93 * *

ex 93.04 * Fucili da caccia *

ex 93.07 * Borre per fucili ; cartucce da caccia , cartucce per rivoltelle , pistole , bastoni-fucili , cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per fucili da caccia , di metallo e di cartone ; palle , pallini e pallettoni da caccia *

Capitolo 94 * Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili , esclusa la voce 94.02 *

Capitolo 96 * Spazzole , spazzolini , pennelli e simili , scope , piumini da cipria e stacci escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06 *

Capitolo 97 * *

97.01 * Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini , cavalli meccanici , automobili a pedale , carrozzelle per bambole e simili *

97.02 * Bambole di ogni specie *

97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento *

ex 97.05 * Stelle filanti e coriandoli *

Capitolo 98 * Lavori diversi esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04 , 98.10 , 98.11 , 98.14 e 98.15 *

ALLEGATO II

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Contingenti previsti dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 1981 *

31.02 * Concimi minerali o chimici azotati * 12 340 tonnellate *

31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici * *

31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati dia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : * *

* A . altri concimi : * *

* I . contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto , fosforo e potassio * *

* II . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo * *

* IV . altri * *

ex 73.37 * Caldaie ( diverse da quelle della voce 84.01 ) e radiatori , per il riscaldamento centrale , a riscaldamento n elettrico , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda ( compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata ) , a riscaldamento non elettrico , aventi un ventilatore o un soffiatore a motore , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio : * *

* - Caldaie per il riscaldamento centrale * 49 800 UCE *

ex 84.01 * Generatori di vapore d ' acqua o di altri vapori ( caddaie a vapore ) ; caddaie dette « ad acqua surriscaldata » * *

* - di potenza inferiore o pari a 32 MW * 101 400 UCE *

84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : * *

* C . altri motori : * *

* ex II . Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : * *

* - di potenza inferiore a 37 kW * 279 600 UCE *

84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) : * 1 000 000 UCE *

* ex A . Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo , escluse le pompe per la distribuzione di carburanti * *

* B . altre pompe * *

* C . Elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) * *

84.14 * Forni industriali o per laboratori , ad esclusione dei torni elettrici della voce 85.11 : * *

* ex B . altri : * *

* - Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento * 10 000 UCE *

ex 84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia , ad eccezione : * 320 000 UCE *

* - delle bilance pesa-bambini * *

* - delle bilance di precisione graduate in g , destinate all ' uso domestico * *

* - dei pesi per qualsiasi bilancia * *

85.01 * Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : * 44 400 UCE *

* A . Macchine generatrici ; motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità ) , convertitori rotanti : * *

* ex II . altri : * *

* - Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt * *

* ex C . Parti e pezzi staccati : * *

* - di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt * *

85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per le radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando : * *

* A . Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : * *

* ex III . Apparecchi riceventi , anche combinati con in apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : * 3 048 unità *

* - di televisione * 777 300 UCE ( 1 ) *

* C . Parti e pezzi staccati * 1 500 000 UCE *

* I . Mobili e cofanetti : * *

* ex a ) di legno : * *

* - per apparecchi riceventi per la televisione * *

* ex b ) di altre materie : * *

* - per apparecchi riceventi per la televisione * *

* ex III . altri : * *

* - Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate * *

* - Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione * *

ex 85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi i cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione : * *

* - Cavi conduttori per antenne di televisione * 66 600 UCE *

87.02 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed il filobus ) o di merci : * 103 unità *

* A . per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti : * 2 032 000 UCE ( 1 ) *

* - I . azionati da motore a scoppio o a combustione interna : * *

* ex a ) Autocorriere , torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 : * *

* - Autocorriere , torpedoni e autobus completi * *

* ex b ) completi , con più di 6 posti a sedere * *

87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese la cabine : * 9 800 UCE *

* ex A . Carrozzerie e cabine metalliche destinate all ' industria del montaggio : * *

* - dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A * *

* - degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti , con più di 6 e con meno di 15 posti e sedere * *

* - degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 * *

* - degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 ( a ) * *

* ex B . altri : * * * - Carrozzerie e cabine metalliche , ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere * *

( 1 ) Limitazione complementare espressa in valore .

( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .