Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 28/11/1980 pag. 0004 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 2 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0151
REGOLAMENTO (CEE) N. 3062/80 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1980 relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che, con la risoluzione del 3 novembre 1976 relativa a taluni aspetti esterni della creazione nella Comunità, a decorrere dal 1º gennaio 1977, di una zona di pesca estesa sino a 200 miglia, il Consiglio ha convenuto, da una parte, che lo sfruttamento da parte di pescherecci dei paesi terzi delle risorse di pesca situate in tale zona sia disciplinato da accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati e che, dall'altra, che l'ottenimento e la salvaguardia dei diritti dei pescatori della Comunità nelle acque dei paesi terzi debbano essere garantiti da accordi comunitari appropriati; considerando che è pertanto opportuno approvare l'accordo di pesca fra la Comunità e la Spagna, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notificazione prevista dall'articolo 12 dell'accordo (2). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1980. Per il Consiglio Il Presidente Colette FLESCH (1) GU n. C 175 del 14.7.1980, pag. 71. (2) La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. ACCORDO sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (in appresso denominata la «Comunità»), E IL GOVERNO SPAGNOLO, RICORDANDO le strette relazioni tra la Comunità e la Spagna; CONSIDERANDO il comune desiderio di garantire la conservazione e la razionale gestione delle popolazioni ittiche esistenti nelle loro acque costiere; TENENDO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare; AFFERMANDO che l'estensione, da parte degli Stati costieri, delle zone di risorse biologiche soggette alla loro giurisdizione e l'esercizio, in tali zone, dei loro diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di dette risorse devono rispettare i principi del diritto internazionale; CONSIDERANDO che la Comunità ha convenuto che i limiti delle zone di pesca dei propri Stati membri (in appresso denominate «zone di pesca della Comunità») si estendano fino a 200 miglia nautiche al largo delle coste dell'Atlantico settentrionale, del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat e del Mar Baltico, essendo inteso che l'esercizio della pesca entro i suddetti limiti resta soggetto alla politica comune della Comunità in materia di pesca, salva restando la possibilità di un'azione analoga per le altre zone di pesca, in particolare per il Mediterraneo; TENUTO CONTO del fatto che la Spagna ha fissato, a decorrere dal 15 marzo 1978, una zona economica che si estende fino a 200 miglia nautiche dalla costa atlantica, in cui la Spagna esercita i suoi diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento, conservazione e della gestione delle risorse, salva restando la possibilità di un'azione analoga per il Mediterraneo; DESIDEROSI di stabilire i principi e le regole che disciplineranno in futuro i loro rapporti in materia di pesca, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. Il presente accordo è inteso a stabilire i principi e le regole che disciplineranno l'insieme delle condizioni dell'esercizio della pesca da parte dei pescherecci di ciascuna delle parti nelle zone di pesca soggette alla giurisdizione dell'altra parte. 2. Tuttavia, il presente accordo non infirma l'esercizio delle reciproche pratiche di pesca dei pescatori nella Bidassoa e nella Baia del Fico, quale è definito dall'accordo del 14 luglio 1959 tra la Spagna e la Francia. Articolo 2 Ciascuna delle parti concede ai pescherecci dell'altra parte l'accesso alla zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione alle condizioni previste dagli articoli che seguono. Articolo 3 1. Ciascuna delle parti determina ogni anno per la zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, con riserva degli adattamenti che protrebbero essere resi necessari da circostanze imprevedibili e tenuto conto della necessità di garantire una gestione razionale delle risorse biologiche: a) il volume totale delle catture autorizzate per particolari popolazioni ittiche o gruppi di popolazioni, tenuto conto dei più sicuri dati scientifici di cui dispone, dell'interdipendenza delle popolazioni, dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti e di tutti gli altri fattori pertinenti; b) previe appropriate mutue consultazioni, il volume delle catture concesse ai pescherecci dell'altra parte e le zone in cui tali catture possono essere effettuate. Entrambe le parti si fissano come obiettivo di realizzare un soddisfacente equilibrio delle possibilità di pesca di ciascuna di esse nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione dell'altra parte. Nella determinazione delle suddette possibilità, ciascuna delle parti tiene conto: i) dell'opportunità di preservare le caratteristiche tradizionali delle attività di pesca nelle zone litoranee frontaliere; ii) della necessità di ridurre al minimo le difficoltà che potrebbe incontrare quella fra le due parti le cui possibilità di pesca risultassero diminuite dalla realizzazione dell'equilibrio summenzionato; iii) di qualsiasi altro fattore pertinente. 2. Ciascuna delle parti potrà adottare qualsiasi altra misura intesa a garantire la conservazione e la gestione razionale delle risorse nella zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione. Le misure così adottate a seguito della fissazione annuale delle possibilità di pesca dell'altra parte non dovranno compromettere l'effettivo esercizio della pesca. Articolo 4 Ciascuna parte può decidere che l'esercizio di attività di pesca nella zona soggetta alla propria giurisdizione da parte dei pescherecci dell'altra parte sia subordinato alla concessione di licenze. Le competenti autorità di ciascuna parte notificano all'altra parte il nome, il numero di immatricolazione e le altre caratteristiche pertinenti dei pescherecci per i quali è richiesta l'autorizzazione di pescare nella zona di pesca dell'altra parte. Tale disposizione si applica anche a qualsiasi natante destinato ad aiutare o ad assistere un peschereccio nell'esecuzione di operazioni in diretto rapporto con l'attività di pesca del peschereccio. L'altra parte rilascerà licenze corrispondenti alle possibilità di pesca concesse conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Articolo 5 I pescherecci di una delle due parti che esercitano le loro attività nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione dell'altra parte si conformano alle misure di conservazione e di controllo e a qualsiasi altra disposizione che disciplini le attività di pesca in tale zona. Qualsiasi nuova misura, condizione o disposizione deve essere debitamente notificata in anticipo. Articolo 6 Ciascuna delle parti adotta tutte le misure necessarie a garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo e le altre misure che ad esso si riferiscono. Articolo 7 Nell'ambito della zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, ciascuna parte può adottare, conformemente alle norme del diritto internazionale, le misure che possono essere necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte dei pescherecci dell'altra parte. Articolo 8 Le parti si impegnano a cooperare per garantire l'appropriata gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e per facilitare le ricerche scientifiche relative necessarie, in particolare per quanto riguarda: a) le popolazioni ittiche delle zone di pesca soggette alla giurisdizione delle due parti, al fine di armonizzare per quanto è possibile le regolamentazioni della pesca per quanto riguarda le popolazioni stesse; b) le popolazioni ittiche di interesse comune nelle zone di pesca soggette alla giurisdizione delle due parti e nelle zone adiacenti situate al di fuori di dette zone. Articolo 9 Le parti convengono di consultarsi sui problemi concernenti l'applicazione e il buon funzionamento del presente accordo o in caso di controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo. Articolo 10 Nessuna disposizione del presente accordo infirma o anticipa le posizioni delle due parti per quanto riguarda i problemi concernenti il diritto del mare. Articolo 11 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altra, al territorio della Spagna. Articolo 12 Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificheranno l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma. Il presente accordo è concluso per un primo periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di detto periodo, l'accordo rimane in vigore per periodi successivi di cinque anni, fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno sei mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo. Articolo 13 Le parti convengono di procedere all'esame del presente accordo in sede di conclusione dei negoziati per un trattato multilaterale svolti nel quadro della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april nitten hundrede og firs i to eksemplarer på dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, tysk og spansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April neunzehnhundertachtzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year one thousand nine hundred and eighty, in duplicate in the Danish, Dutch, English, French, German, Italian and Spanish languages, each of these texts being equally authentic. Fait à Bruxelles, le quinze avril mil neuf cent quatre-vingts, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et espagnole, chacun de ces textes faisant également foi. Fatto a Bruxelles, il quindici aprile millenovecentoottanta, in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnuola, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede. Gedaan te Brussel, op vijftien april negentienhonderd tachtig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. Hecho en Bruselas a quinze de abril de mil novecientos ochenta en dos ejemplares en lengua española, alemana, danesa, francesa, inglesa, italiana y neerlandesa, dando le cada uno de estos textos. For Rådet for De europæiske Fællesskaber, Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas, >PIC FILE= "T0016456"> For regeringen for Spanien, Für die Regierung von Spanien, For the Government of Spain, Pour le gouvernement de l'Espagne, Per il governo di Spagna, Voor de Regering van Spanje, En nombre del Gobierno de España, >PIC FILE= "T0016457">