21980A0307(01)

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico - Protocollo relativo all'articolo 1º dell'accordo

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 10/06/1980 pag. 0002 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 9 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 9 pag. 0183
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 20 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 13 pag. 0004
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0004


ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

I GOVERNI DELL'INDONESIA, DELLA MALAYSIA, DELLE FILIPPINE, DI SINGAPORE E DELLA TAILANDIA, STATI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE DELLE NAZIONI DEL SUD-EST ASIATICO, qui di seguito denominata ANSEA,

dall'altra,

viste le relazioni amichevoli ed i tradizionali legami che uniscono gli Stati membri dell'ANSEA e quelli della Comunità;

affermando il comune impegno di sostenere reciprocamente gli sforzi dell'ANSEA e della Comunità per la creazione ed il rafforzamento di organizzazioni regionali volte ad incentivare l'espansione economica, il progresso sociale e lo sviluppo culturale ed a fornire un elemento di equilibrio nelle relazioni internazionali;

ispirate dal comune desiderio di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni commerciali ed economiche potenziando così le capacità di rispondere alle rispettive esigenze sulla base dei vantaggi comparati e dei benefici reciproci;

ribadendo la loro volontà di contribuire all'espansione degli scambi internazionali per incentivare la crescita economica ed il progresso sociale;

consapevoli del fatto che tale cooperazione si instaura su una base di uguaglianza ma tiene conto del livello di sviluppo degli Stati membri dell'ANSEA e del fatto che tale organizzazione costituisce un raggruppamento vitale e compatto che ha contribuito alla stabilità ed alla pace del sud-est asiatico;

convinti che siffatta cooperazione dovrà essere realizzata in modo evolutivo e pratico, secondo il ritmo delle rispettive politiche;

affermando la loro comune volontà di contribuire ad una nuova fase della cooperazione economica internazionale e di agevolare lo sviluppo delle rispettive risorse umane e materiali sulla base della libertà, dell'uguaglianza e della giustizia;

hanno deciso di concludere un accordo di cooperazione e a tale fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Attilio RUFFINI,

presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana;

Wilhelm HAFERKAMP,

vicepresidente della Commissione delle Comunità europee;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA:

Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA,

ministro degli affari esteri;

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA:

TENGKU AHMAD RITHAUDEEN, ministro degli affari esteri;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE:

CARLOS P. ROMULO, ministro degli affari esteri;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE:

S. RAJARATNAM, ministro degli affari esteri;

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA:

AIR CHIEF MARSHAL Siddhi Savetsila, ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Clausola della nazione più favorita

Nelle loro relazioni commerciali le parti applicano reciprocamente la clausola della nazione più favorita in conformità con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio, fatte salve, tuttavia, le disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

Articolo 2

Cooperazione commerciale

1. Le parti si impegnano a sviluppare ed a diversificare i loro scambi commerciali al più alto livello possibile tenendo conto delle rispettive situazioni economiche.

2. Le parti concordano di studiare modi e mezzi per superare gli ostacoli commerciali, in particolare gli ostacoli non tariffari e quasi tariffari esistenti, tenendo conto dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali.

3. Conformemente alle loro legislazioni e rispettive politiche, le parti si impegnano a: a) cooperare a livello bilaterale e multilaterale per risolvere i problemi commerciali di interesse comune, inclusi quelli relativi agli scambi dei prodotti di base;

b) cercare di concedere le più ampie facilitazioni per le transazioni commerciali;

c) tenere in massimo conto i rispettivi fabbisogni ed interessi per quanto riguarda un migliore accesso ai prodotti finiti, semilavorati e di base, nonché la loro ulteriore lavorazione;

d) riunire gli operatori economici delle due regioni allo scopo di creare nuovi modelli di scambi;

e) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale tali da incorraggiare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni;

f) chiedere, per quanto possibile, il parere delle altre parti qualora vengano prospettate misure che potrebbero avere un effetto negativo sugli scambi tra le due regioni.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Data la complementarità dei rispettivi interessi e la loro potenzialità economica a lungo termine, le parti si impegnano ad attuare la cooperazione economica in tutti i settori da esse ritenuti opportuni.

Gli obiettivi di questa cooperazione sono in particolare i seguenti: - incoraggiare più stretti legami economici mediante investimenti reciprocamente vantaggiosi;

- favorire il progresso tecnologico e scientifico;

- aprire nuove fonti di rifornimento e nuovi mercati;

- creare nuovi posti di lavoro.

2. Per raggiungere tali obiettivi, le parti incoraggiano e facilitano fra l'altro: - un continuo scambio di informazioni in merito alla cooperazione economica, nonché lo sviluppo di contatti e di attività promozionali tra ditte ed organizzazioni di entrambe le regioni;

- la promozione, tra le rispettive ditte, della cooperazione industriale e tecnologica, compreso il settore estrattivo;

- la cooperazione nei seguenti campi : scienza e tecnologia, energia, ambiente, trasporti e comunicazioni, agricoltura, pesca e silvicoltura.

Le parti inoltre si impegnano a migliorare l'attuale clima favorevole agli investimenti, in particolare incoraggiando l'estensione da parte ed a favore degli Stati membri della Comunità e tutti gli Stati membri dell'ANSEA, della promozione degli investimenti e delle intese di protezione volte ad attuare il principio della non discriminazione ed a garantire un trattamento giusto ed equo, in base al principio della reciprocità.

3. Fatte salve le relative disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità, il presente accordo e qualsiasi azione avviata a norma dello stesso non ostano alla facoltà degli Stati membri di intraprendere azioni bilaterali con uno degli Stati membri dell'ANSEA nel settore della cooperazione economica e di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con tali Stati.

Articolo 4

Cooperazione allo sviluppo

1. La Comunità riconosce che l'ANSEA è una regione in via di sviluppo, e pertanto intende ampliare la propria cooperazione con l'ANSEA per contribuire alle iniziative di quest'ultima volte a rafforzare gli sforzi d'autosufficienza e la capacità di auto-ripresa economica, nonché il benessere sociale delle proprie popolazioni per mezzo di progetti intesi ad accelerare lo sviluppo degli Stati membri dell'ANSEA e della regione nel suo complesso.

2. Nel quadro del programma a favore dei paesi in via di sviluppo non associati, la Comunità s'impegna a prendere tutte le misure necessarie per intensificare il proprio sostegno allo sviluppo dell'ANSEA e alla cooperazione regionale.

3. La Comunità s'impegna a collaborare con l'ANSEA nell'attuazione di progetti e programmi concreti comprendenti, tra l'altro, la produzione e l'approvvigionamento nel settore alimentare, lo sviluppo dell'attività rurale, le strutture nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, nonché altre iniziative di carattere più ampio volte a promuovere lo sviluppo e la cooperazione regionale dell'ANSEA.

4. La Comunità intende coordinare le attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità e dei suoi Stati membri nella regione dell'ANSEA, specialmente in rapporto ai progetti regionali.

5. Le parti si propongono di incoraggiare e facilitare la promozione della cooperazione tra le fonti di finanziamento delle due regioni.

Articolo 5

Comitato misto di cooperazione

1. È istituito un comitato misto di cooperazione per promuovere e controllare le diverse attività proposte dalle parti nell'ambito dell'accordo. In sede di comitato si terranno consultazioni a livello appropriato per facilitare il raggiungimento e l'attuazione degli obiettivi generali del presente accordo. Normalmente il comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Si potranno tenere riunioni speciali su richiesta di una delle due parti.

2. Il comitato misto di cooperazione approva le proprie norme procedurali e il programma di lavoro.

Articolo 6

Altri accordi

Fatte salve le norme sulla cooperazione economica di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri delle Comunità e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, nel caso in cui dette disposizioni siano o incompatibili o identiche a quelle del presente accordo.

Articolo 7

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori nei quali è applicato il trattato che istituisce la Comunità economica europea, secondo le condizioni in esso definite, ed ai territori dell'Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, di Singapore e della Tailandia.

Articolo 8

Durata

1. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure a tale fine necessarie. Esso rimane in vigore per un periodo iniziale di cinque anni, e successivamente per periodi di due anni, fermo restando il diritto delle due parti di porvi termine con preavviso scritto dato sei mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo.

2. L'accordo può essere modificato con il reciproco consenso delle parti per tener conto di nuove situazioni.

Articolo 9

Lingue dell'accordo

L'accordo è redatto in sette esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Udfærdiget i Kuala Lumpur, den syvende marts nitten hundrede og firs.

Geschehen zu Kuala Lumpur am siebenten März neunzehnhundertachtzig.

Done at Kuala Lumpur on the seventh day of March in the year one thousand nine hundred and eighty.

Fait à Kuala Lumpur, le sept mars mil neuf cent quatre-vingts.

Fatto a Kuala Lumpur, addì sette marzo millenovecentottanta.

Gedaan te Koeala Loempoer, de zevende maart negentienhonderdtachtig.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0012647">

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PROTOCOLLO sull'articolo 1 dell'accordo

1. Secondo le disposizioni del presente protocollo, per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione di merci, la Comunità economica europea ed una parte che non sia parte contraente dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio applicheranno reciprocamente la clausola della nazione più favorita nei seguenti casi: - dazi doganali e tasse di qualsiasi tipo, comprese le procedure relative alla loro riscossione;

- regolamenti in materia di sdoganamento, transito, deposito o trasbordo;

- tasse dirette o indirette e altre imposte interne;

- regolamenti sui pagamenti, inclusa l'assegnazione di valuta straniera e il trasferimento di tali pagamenti;

- regolamenti in merito alla vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione e all'impiego delle merci sul mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi: a) agevolazioni concesse ai paesi vicini per facilitare il traffico nella zona di frontiera;

b) agevolazioni accordate allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure necessarie per tale unione o zona di libero scambio;

c) agevolazioni accordate a determinati paesi in conformità dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio;

d) agevolazioni concesse dai paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico ad alcuni paesi, in conformità del protocollo sui negoziati commerciali tra i paesi in via di sviluppo nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio;

e) agevolazioni già accordate o da accordare nell'ambito dell'ANSEA, a condizione che non superino quelle che sono accordate o che possono essere accordate nell'ambito dell'ANSEA dagli Stati membri dell'ANSEA, che sono anche parti contraenti del GATT.