21979D0512(01)

DECISIONE N. 2/79 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 23 marzo 1979 recante deroga alla nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiente alla produzione di conserve di tonno

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 12/05/1979 pag. 0002


DECISIONE N. 2/79 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 23 marzo 1979 recante deroga alla nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE,

vista la convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata la «convenzione», in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 27 del protocollo n. 1 della convenzione, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa prevede che si possano apportare deroghe alle norme sull'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'installazione di nuove industrie ;

considerando che gli Stati ACP hanno presentato una domanda del governo di Maurizio intesa ad ottenere una deroga alla definizione prevista dal suddetto protocollo, a favore delle conserve di tonno prodotte da questo Stato ;

considerando che, per garantire la cattura di pesci destinati alle sue industrie conserviere, Maurizio ha deciso di dotarsi di una flotta nazionale, in modo che i prodotti finiti abbiano la qualità di prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 della convenzione ;

considerando che tale flotta non sarà operativa che entro un anno circa ;

considerando che, conformemente all'articolo 27 del protocollo n. 1, il comitato di cooperazione doganale ha adottato una relazione sulla suddetta domanda ;

considerando che la deroga accordata per l'anno 1978 e quella prevista per l'anno 1979 costituiscono un termine sufficiente per permettere alle autorità di Maurizio di risolvere il problema del loro rifornimento in materie prime originarie e che, per queste ragioni, la presente deroga è limitata ad una durata massima di dodici mesi ;

considerando che tali circostanze consentono d'accordare una deroga temporanea alla definizione di nozione di prodotti originari,

DECIDE :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A che figura nell'allegato II del protocollo n. 1, le conserve di tonno della voce tariffaria ex 16.04, fabbricate a Maurizio, sono considerate come originarie di Maurizio alle condizioni indicate in appresso.

Articolo 2

La deroga si applica ad un quantitativo di 1 600 tonnellate di conserve di tonno della voce tariffaria ex 16.04 e esportate da Maurizio dal 25 novembre 1978 al 24 novembre 1979.

Articolo 3

I certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati per i prodotti originari in virtù della deroga di cui all'articolo 1, dovranno contenere nella rubrica n. 7 «Osservazioni» una delle seguenti menzioni :

- «Dégoration thons»

- «Abweichung Thunfisch»

- «Derogation tuna fish»

- «Deroga tonno»

- «Afwijking tonijn»

- «Undtagelse tunfisk».

Articolo 4

Le autorità competenti di Maurizio prendono le necessarie disposizioni ai fini del controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione un prospetto sui quantitativi in ordine ai quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 ai termini della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 25 novembre 1978.

Essa è applicabile fino al 24 novembre 1979.

Fatto a Freeport, addì 23 marzo 1979.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CEE

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET