21979A1128(01)

Protocollo di accessione della Colombia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 09/12/1981 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 15 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0056


PROTOCOLLO di accessione della Colombia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

I governi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, qui di seguito rispettivamente denominati «le parti contraenti» e «l'accordo generale», la Comunità economica europea ed il governo della Colombia, qui di seguito denominato «la Colombia»,

VISTI i risultati dei negoziati per l'accessione della Colombia all'accordo generale,

HANNO CONCORDATO, tramite i rispettivi rappresentanti, le seguenti disposizioni:

PRIMA PARTE Disposizioni generali

1. A decorrere dalla data in cui il presente protocollo entrerà in vigore conformemente al paragrafo 6 qui di seguito, la Colombia sarà parte contraente dell'accordo generale ai sensi dell'articolo XXXII di detto accordo ed applicherà alle parti contraenti, a titolo provvisorio e ferme restando le disposizioni del presente protocollo: a) le parti I, III e IV dell'accordo generale;

b) la parte II dell'accordo generale per quanto compatibile con la propria legislazione esistente alla data del presente protocollo.

Ai fini del presente paragrafo, gli obblighi stabiliti al paragrafo 1 dell'articolo I in riferimento all'articolo III e quelli stabiliti al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo II in riferimento all'articolo VI dell'accordo generale si considerano iscritti nella parte II dell'accordo generale stesso.

2. a) Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo generale che la Colombia dovrà applicare alle parti contraenti saranno quelle che figurano nel testo allegato all'atto finale della seconda sessione della commissione preparatoria della conferenza delle Nazioni Unite sugli scambi e sull'occupazione, rettificate, emendate o altrimenti modificate da strumenti che saranno effettivi alla data in cui la Colombia diverrà parte contraente.

b) Ogniqualvolta il paragrafo 6 dell'articolo V, la lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo VII e la lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo X dell'accordo generale citino la data dell'accordo in parola, la data applicabile per quanto riguarda la Colombia sarà quella del presente protocollo.

SECONDA PARTE Elenco

3. L'elenco che figura in allegato diverrà elenco della Colombia allegato all'accordo generale subito dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

4. a) Ogniqualvolta il paragrafo 1 dell'articolo II dell'accordo generale citi la data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione di cui all'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del presente protocollo.

b) Nel caso del paragrafo 6, lettera a), dell'articolo II dell'accordo generale che cita la data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda l'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso.

TERZA PARTE Disposizioni finali

5. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti. Esso sarà aperto alla firma della Colombia fino al 31 dicembre 1980. Esso sarà altresì aperto alla firma delle parti contraenti e della Comunità economica europea.

6. Il presente protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua firma da parte della Colombia.

7. Essendo diventata parte contraente all'accordo generale, conformemente al paragrafo 1 del presente protocollo, la Colombia potrà accedere all'accordo suddetto secondo le norme applicabili del presente protocollo, presentando uno strumento di accessione al direttore generale. L'accessione avrà efficacia alla data in cui l'accordo generale entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo XXVI, oppure al trentesimo giorno successivo a quello della presentazione dello strumento di accessione, qualora questa data sia posteriore alla prima. L'accessione all'accordo generale conformemente al presente paragrafo sarà considerata, ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo XXXII dell'accordo suddetto, come un'accettazione dell'accordo conformemente al paragrafo 4 dell'articolo XXVI dello stesso.

8. Prima della sua accessione all'accordo generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, la Colombia potrà interrompere la sua applicazione provvisoria dell'accordo suddetto ; siffatta interruzione sarà effettiva il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il direttore generale ne avrà ricevuto notifica scritta.

9. Il direttore generale consegnerà senza indugio a ciascuna parte contraente, alla Comunità economica europea, alla Colombia e a ciascun governo che avrà acceduto all'accordo generale a titolo provvisorio, una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna firma del protocollo stesso conformemente al paragrafo 5.

10. Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il ventotto novembre millenovecentosettantanove in esemplare unico, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede salvo disposizione contraria applicabile all'elenco allegato.

ALLEGATO ELENCO LXXVI - COLOMBIA

(L'elenco può essere consultato presso la segreteria del GATT a Ginevra).