Accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 28/10/1978 pag. 0029 - 0056
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 13 pag. 0097
ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese Lettera n. 1 Bruxelles, ... Signor Ambasciatore, in considerazione dell'applicazione a decorrere dal 1º gennaio 1978 della raccomandazione del 18 giugno 1976 del Consiglio di cooperazione doganale al fine di modificare la nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, nonché di talune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale portoghese, è opportuno adeguare la nomenclatura di talune specificazioni tariffarie figuranti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato il 22 luglio 1972. Inoltre, allo scopo di semplificare per l'avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale dell'una o dell'altra parte contraente, è opportuno inserire un articolo 13 bis nell'accordo. Le modifiche in questione sono indicate nell'accluso allegato. Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tali modifiche e Le propongo che esse entrino in vigore il 1º gennaio 1978. Le sarei grato se Ella volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Bruxelles, ... Signor..., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta: «In considerazione dell'applicazione a decorrere dal 1º gennaio 1978 della raccomandazione del 18 giugno 1976 del Consiglio di cooperazione doganale al fine di modificare la nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, nonché di talune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale portoghese, è opportuno adeguare la nomenclatura di talune specificazioni tariffarie figuranti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato il 22 luglio 1972. Inoltre, allo scopo di semplificare per l'avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale dell'una o dell'altra parte contraente, è opportuno inserire un articolo 13 bis nell'accordo. Le modifiche in questione sono indicate nell'accluso allegato. Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tali modifiche e Le propongo che esse entrino in vigore il 1º gennaio 1978. Le sarei grato se Ella volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.» Posso confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del governo della Repubblica portoghese ALLEGATO MODIFICHE DA APPORTARE ALL'ACCORDO TRA LA COMUNIÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE I. Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo 13 bis: In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell'accordo per tali prodotti a dette modofiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo. II. Dal 1 gennaio 1978, l'elenco C dell'allegato II dell'accordo è così modificato: >RIFERIMENTO A UN FILM> III. Dal 1 gennaio 1978, l'allegato III dell'accordo è così modificato: >RIFERIMENTO A UN FILM> IV. Dal 1 gennaio 1978, l'articolo 1, paragrafi 1,2 e 3, del protocollo n.1 è così modificato: 1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizionz originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >RIFERIMENTO A UN FILM> 2. I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >RIFERIMENTO A UN FILM> 3. In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano, all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 originari del Portogallo, i dazi doganali sottoindicati: >RIFERIMENTO A UN FILM> V. Dal 1 gennaio 1978, la nomenclatura delle tabelle dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n.1 è così modificata: REGNO UNITO >RIFERIMENTO A UN FILM> DANIMARCA >RIFERIMENTO A UN FILM> VI. Dal 1 gennaio 1978, nell'allegato C del protocollo n. 1 la voce n. 59.09 (tele incerate altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio) è soppressa. VII. Dal 1 gennaio 1978 la nomenclatura dell'elenco A di cui all'allegato D del protocollo n. 1 è così modificata: >RIFERIMENTO A UN FILM> VIII. Dal 1 gennaio 1978, la nomenclatura dell'elenco B dell'allegato D del protocollo n. 1 è così modificata: >RIFERIMENTO A UN FILM> IX. Dal 1 gennaio 1978, la tabella I del protocollo n. 2 è modificata come segue: COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA >RIFERIMENTO A UN FILM> X. Dal 1 gennaio 1978, la tabella II del protocollo n. 2 è così modificata: >RIFERIMENTO A UN FILM> XI. Dal 1 gennaio 1978, il capitolo I del protocollo n. 5 è così modoficato: Alla colonna intitolata «N. della tariffa doganale portoghese»: - 41.02 05 viene aggiunto dopo 41.02 04; - 41.07 viene cancellato dopo 41.06. XII. Dal 1 gennaio 1978, il capitolo II del protocollo n. 5 è così modificato: Alla colonna intitolata «N. della tariffa doganale portoghese»: - sopprimere ex 38.10, 44.08 e 44.10; - 44.22 01 viene aggiunto dopo 44.21, - ex 38.09 02 viene aggiunto dopo ex 38.08 03. XIII. Dal 1 gennaio 1978, la nomenclatura dell'elenco di cui all'articolo 1 del protocollo n.8 è così modificata: >RIFERIMENTO A UN FILM> XIV. Dal 1 gennaio 1978, la nomenclatura della tabella di cui all'articolo 5 del protocollo n. 8 è così modificata: >RIFERIMENTO A UN FILM> XV. Dal 1 gennaio 1978, la nomenclatura dell'elenco dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese è così modificata: >RIFERIMENTO A UN FILM> XVI. Dal 1 gennaio 1978, l'allegato I dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, è così modificato: >RIFERIMENTO A UN FILM> XVII. Dal 1 gennaio 1978, l'allegato II dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese è così modificato: >RIFERIMENTO A UN FILM>