21978D1230(05)

Decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Portogallo del 12 dicembre 1978, che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 30/12/1978 pag. 0014


DECISIONE N. 1/78 DEL COMITATO MISTO del 12 dicembre 1978 che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea a la Repubblica di Portogallo, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28.

considerando che l'unità di conto non corrisponde più all'attuale situazione monetaria internazionale e che è necessario trovare una soluzione che permetta di avere una base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR.2 al posto dei certificati di circolazione EUR.1, e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell'origine;

considerando che la Comunità propone di sostituire l'unità di conto con l'unità di conto europea a partire dal 1 gennaio 1979;

considerando che è opportuno utilizzare l'unità di conto europea come base comune di valore;

considerando che per motivi amministrativi e commerciali, tale base comune di valore deve rimanere invariata per periodi di almeno due anni e che, di conseguenza, l'unità di conto europea da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che deve essere aggiornata ogni due anni;

considerando che è auspicabile evitare una diminuzione in termini monetari dell'importo della base comune di valore rispetto ai valori in vigore.

DECIDE:

Articolo 1

1. L'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

«1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Portogallo, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, denominato qui di seguito "certificato EUR.1", il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo, o

b) un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo, per spedizioni che contengano esclusivamente prodotti originari e a condizione che il valore di ogni spedizione non superi 2 400 unità di conto europee.

2.Sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Portogallo al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che sia necessario produrre uno dei documenti di cui al paragrafo 1, i seguenti prodotti originari ai sensi del presente protocollo:

a) che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati e il cui valore non sia superiore a 165 unità di conto europee;

b) che sono contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e il cui valore non sia superiore a 480 unità di conto europee.

Queste disposizioni vengono applicate solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo e non esista nessun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

Sono considerate prive di ogni valore commerciale le importazioni a carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei passeggeri: queste merci non devono costituire, per la loro natura e il loro quantitativo, nessuna preoccupazione di caraterre commerciale.

3. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in unità di conto europee sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o di uno dei paesi di cui all'articolo 2, del presente protocollo, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

4. Fino al 30 aprile 1981 incluso, l'unità di conto europea da utilizzare in moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore in moneta nazionale di tale paese dell'unità di conto europea in vigore al 30 giugno 1978. Per ogni periodo successivo di due anni, essa è il controvalore in moneta nazionale di tale paese dell'unità di conto europea in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni».

2. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 del protocollo n. 3 diventano rispettivamente i paragrafi 5 e 6.

3. All'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo n. 3, il riferimento «articolo 8, paragrafo 4» è sostituito dal riferimento «articolo 8, paragrafo 5».

Articolo 2

La presente decision entra in vigore il 1 gennaio 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1978.

Per il Comitato misto

Il Presidente

P. DUCHATEAU