Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 21/10/1978 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 8 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 8 pag. 0024
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 13 pag. 0066
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0035
ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine Lettera n. 1 Bruxelles, ... Signor Ambasciatore, ho l'onore d'informarLa che ricorrono attualmente i presupposti per l'applicazione, fatto salvo il rispetto dei prezzi di riferimento, della concessione prevista all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, firmato il 25 aprile 1976, e all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo provvisorio, firmato lo stesso giorno, per le importazioni nella Comunità dei vini che, a norma della legislazione tunisina, beneficiano di una delle denominazioni d'origine sotto elencate ed ai quali Ella ha chiesto che si applichino le predette disposizioni: - Coteaux de Tebourba, - Sidi-Salem, - Kelibia, - Thibar, - Mornag, - grand cru Mornag. In considerazione della data di entrata in vigore degli ultimi elementi della legislazione tunisina per i vini in causa, il beneficio del contingente sarà riservato ai vini prodotti dalla raccolta 1977. Mi permetto inoltre di precisare, ai fini dell'applicazione delle dichiarazioni della Comunità relative alle disposizioni degli articoli summenzionati, che i vini sfusi potranno beneficiare del regime in causa soltanto se soddisferanno ai seguenti requisiti: a) i recipienti devono essere idonei al trasporto dei vini ed unicamente riservati a tale uso: b) i recipienti devono essere completamente riempiti; c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorità tunisine o dalle autorità degli Stati membri; d) ogni recipiente deve recare un'etichetta esterna che consenta d'identificare il vino di qualità in esso contenuto; e) il trasporto dei vini può essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 ettolitri. Il presente accordo, sotto forma di scambio di lettere, è parte integrante dell'accordo di cooperazione e dell'accordo provvisorio. La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinché il regime sopra descritto entri in vigore a decorrere dal 1º novembre 1978. La prego di voler confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Bruxelles, ... Signor ..., mi pregio di accusare ricezione della Sua lettera in data odierna, il cui testo è riportato in appresso: «Ho l'onore d'informarLa che ricorrono attualmente i presupposti per l'applicazione, fatto salvo il rispetto dei prezzi di riferimento, della concessione prevista all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, firmato il 25 aprile 1976, e all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo provvisorio, firmato lo stesso giorno, per le importazioni nella Comunità dei vini che, a norma della legislazione tunisina, beneficiano di una delle denominazioni d'origine sotto elencate ed ai quali Ella ha chiesto che si applichino le predette disposizioni: - Coteaux de Tebourba, - Sidi-Salem, - Kelibia, - Thibar, - Mornag, - grand cru Mornag. In considerazione della data di entrata in vigore degli ultimi elementi della legislazione tunisina per i vini in causa, il beneficio del contingente sarà riservato ai vini prodotti dalla raccolta 1977. Mi permetto inoltre di precisare, ai fini dell'applicazione delle dichiarazioni della Comunità relative alle disposizioni degli articoli summenzionati, che i vini sfusi potranno beneficiare del regime in causa soltanto se soddisferanno ai seguenti requisiti: a) i recipienti devono essere idonei al trasporto dei vini ed unicamente riservati a tale uso; b) i recipienti devono essere completamente riempiti; c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorità tunisine o dalle autorità degli Stati membri; d) ogni recipiente deve recare un'etichetta esterna che consenta d'identificare il vino di qualità in esso contenuto; e) il trasporto dei vini può essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 ettolitri. Il presente accordo, sotto forma di scambio di lettere, è parte integrante dell'accordo di cooperazione e dell'accordo provvisorio. La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinché il regime sopra descritto entri in vigore a decorrere dal 1º novembre 1978. La prego di voler confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede». Ho l'onore di confermare l'accordo del mio governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica di Tunisia