21978A0222(01)

78/164/Euratom: Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari - Protocollo

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 22/02/1978 pag. 0001 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0056


ACCORDO - fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

(78/164/Euratom)

CONSIDERANDO che il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, qui di seguito denominati «gli Stati», sono firmatari del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, qui di seguito denominato «il trattato», che è stato aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 1 luglio 1968 ed è entrato in vigore il 5 marzo 1970;

RICORDANDO che in virtù dell'articolo IV, paragrafo 1, del trattato nulla del trattato dovrà essere interpretato nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni e in conformità degli articoli I e II del trattato;

RICORDANDO che in conformità dell'articolo IV, paragrafo 2, del trattato tutte le parti si impegnano a facilitare ed hanno il diritto di partecipare al più completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare;

RICORDANDO d'altronde che, conformemente a quanto disposto dallo stesso paragrafo, tutte le parti che ne hanno la possibilità coopereranno inoltre nel contribuire da sole e con altri Stati od organizzazioni internazionali e all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, specialmente nei territori dei paesi non dotati di armi nucleari, parti del trattato;

CONSIDERANDO che l'articolo III, paragrafo 1, del trattato prevede che ciascuno Stato non militarmente nucleare parte del trattato si impegna ad accettare le salvaguardie, quali saranno fissate in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, qui di seguito denominata «l'Agenzia», conformemente allo statuto dell'Agenzia, qui di seguito denominato «lo statuto», e al sistema di salvaguardia dell'Agenzia, al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti da detto Stato in base al trattato, in vista di impedire la distrazione dell'energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari;

CONSIDERANDO che l'articolo III, paragrafo 4, prevede che gli Stati non militarmente nucleari parti del trattato concluderanno accordi con l'Agenzia al fine di far fronte alle disposizioni di detto articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformità con lo statuto;

CONSIDERANDO che gli Stati sono membri della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), qui di seguito denominata «la Comunità», e hanno trasferito ad istituzioni comuni alle Comunità europee poteri normativi, esecutivi e giurisdizionali che tali istituzioni esercitano per diritto proprio nei settori di loro competenza e che possono produrre effetti diretti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri;

CONSIDERANDO che, in questo quadro istituzionale, la Comunità ha fra l'altro il compito di assicurare, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non siano distolte per scopi diversi da quelli originari; che, dal momento dell'entrata in vigore del trattato nei territori degli Stati, la Comunità dovrà pertanto accertarsi, mediante il controllo istituito dal trattato Euratom, che le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche esercitate nei territori degli Stati non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari;

CONSIDERANDO che questi controlli comprendono in particolare la dichiarazione alla Comunità delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti nucleari, la tenuta e la presentazione delle scritture contabili relative alle operazioni, in modo da rendere possibile tenere la contabilità delle materie nucleari per la Comunità nel suo complesso, ispezioni da parte di agenti della Comunità, e un sistema di sanzioni;

CONSIDERANDO che la Comunità ha il compito di stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali relazioni atte a promuovere il progresso nell'impiego dell'energia nucleare per scopi pacifici e che essa è espressamente abilitata ad assumere impegni particolari in materia di controlli d'intesa con uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale;

CONSIDERANDO che il sistema internazionale di salvaguardia dell'Agenzia di cui al trattato comprende in particolare disposizioni per la comunicazione all'Agenzia dei dati di progetto, la tenuta di registri, la presentazione all'Agenzia di rapporti su tutte le materie nucleari soggette alla salvaguardia, ispezioni effettuate da ispettori dell'Agenzia, prescrizioni per l'istituzione e la tenuta di un sisema di contabilità e di controllo delle materie nucleari da parte di uno Stato membro e provvedimenti relativi alla verifica della non distrazione di tali materie;

CONSIDERANDO che l'Agenzia, alla luce delle sue responsbilità statutarie e delle sue relazioni con l'Assemblea generale e il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha la responsabilità di dare alla comunità internazionale ogni affidamento sull'applicazione di efficaci salvaguardie in base al trattato;

PRENDENDO ATTO che gli Stati che erano membri della Comunità al momento della firma del trattato hanno reso noto a quest'occasione che le salvaguardie previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del trattato dovevano essere enunciate in un accordo di verifica tra la Comunità, gli Stati e l'Agenzia e definite in modo da non pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati e della Comunità;

CONSIDERANDO che il consiglio dei governatori dell'Agenzia, qui di seguito denominato «il consiglio», ha approvato una serie completa di disposizioni tipo riguardanti struttura e contenuto degli accordi da concludere tra Agenzia e Stati nel quadro del trattato, che serviranno di base per negoziare accordi di salvaguardia fra l'Agenzia e gli Stati non dotati di armi nucleari parti del trattato;

CONSIDERANDO che, in virtù dell'articolo III A.5 dello statuto, l'Agenzia è abilitata ad applicare salvaguardie, a richiesta delle parti, a qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale, oppure, a richiesta di uno Stato, a qualsiasi attività di detto Stato nel campo dell'energia atomica;

CONSIDERANDO che l'Agenzia, la Comunità e gli Stati desiderano evitare inutili duplicazioni delle attività di salvaguardia,

L'AGENZIA, LA COMUNITÀ E GLI STATI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

IMPEGNO FONDAMENTALE

Articolo 1

Gli Stati si impegnano, conformemente all'articolo III, paragrafo 1, del trattato, ad accettare, ai sensi del presente accordo, salvaguardie su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche nei loro territori, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.

APPLICAZIONE DELLE SALVAGUARDIE

Articolo 2

L'Agenzia avrà il diritto e l'obbligo di assicurare che, ai sensi del presente accordo, salvaguardie siano applicate su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche nei territori degli Stati, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.

Articolo 3

a) La Comunità si impegna, nell'applicazione delle sue salvaguardie alle materie grezze e alle materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche nei territori degli Stati, a cooperare con l'Agenzia, ai sensi del presente accordo, al fine di accertare che dette materie grezze e materie fissili speciali non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.

b) Nell'accertare che non vi è stata distrazione di materie nucleari dagli impieghi pacifici ad armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, l'Agenzia applicherà le sue salvaguardie, ai sensi del presente accordo, in modo tale da metterla in condizione di verificare i risultati del sistema di salvaguardie della Comunità. La verifica dell'Agenzia comprenderà, fra l'altro, misure e osservazioni indipendenti eseguite dall'Agenzia in conformità delle procedure specificate nel presente accordo. Nella sua verifica, l'Agenzia terrà debito conto dell'efficacia del sistema di salvaguardia della Comunità conformemente alle disposizioni del presente accordo.

COOPERAZIONE FRA L'AGENZIA, LA COMUNITÀ E GLI STATI

Articolo 4

L'Agenzia, la Comunità e gli Stati coopereranno, ciascuno per la parte che lo riguarda, per agevolare l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo ed eviteranno inutili duplicazioni delle attività di salvaguardia.

ATTUAZIONE DELLE SALVAGUARDIE

Articolo 5

Le salvaguardie di cui al presente accordo saranno attuate in modo tale da:

a) evitare di intralciare lo sviluppo econmico e tecnologico nella Comunità o la cooperazione internazionale nel settore delle attività nucleari pacifiche, compreso lo scambio internazionale di materie nucleari;

b) evitare indebite interferenze nelle attività nucleari pacifiche nella Comunità e, in particolare modo nell'esercizio degli impianti;

c) essere compatibili con la sana gestione richiesta da una sicura ed economica conduzione delle attività nucleari.

Articolo 6

a) L'Agenzia prenderà ogni precauzione per proteggere i segreti commerciali e industriali e le altre informazioni riservate che vengono a sua conoscenza durante l'attuazione del presente accordo.

b) i) L'Agenzia non pubblicherà né comunicherà ad alcuno Stato, né organizzazione o persona, le informazioni da essa ottenute in relazione con la situazione del presente accordo, salvo per le informazioni specifiche riguardanti l'attuazione del presente accordo che potranno essere fornite al Consiglio e a quel personale dell'Agenzia che necessiti di tali conoscenze per svolgere i suoi compiti ufficiali relativi alle salvaguardie, e soltanto nella misura necessaria per dar modo all'Agenzia di assolvere le sue responsabilità nell'attuazione del presente accordo.

ii) Con decisione del Consiglio, se gli Stati direttamente interessati o la Comunità vi consentiranno ciascuno per la parte che lo riguarda, potranno essere pubblicate informazioni sintetiche sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo.

Articolo 7

a) Nell'applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo, si dovrà tenere pienamente conto del progresso tecnologico nel settore delle salvaguardie e ci si dovrà adoperare in tutti i modi per assicurare un rapporto ottimale tra costo ed efficacia e l'applicazione del principio di salvaguardare efficacemente il flusso delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo con l'uso di strumenti ed altre tecniche in determinati punti strategici nella misura in cui la tecnologia presente o futura lo consenta.

b) Al fine di garantire un rapporto ottimale tra costo ed efficacia, si dovrà fare uso ad esempio di mezzi come:

i) il contenimento, in modo da determinare le aree di bilancio materie per scopi contabili;

ii) tecniche statistiche e campionamenti aleatori per valutare il flusso delle materie nucleari;

iii) la concentrazione delle attività di verifica in quelle fasi del ciclo di combustibile nucleare in cui sono prodotte, trattate, usate o immagazzinate materie nucleari dalle quali è possibile produrre senza difficoltà armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e la riduzione al minimo delle attività di verifica relative ad altre materie nucleari, a condizione che ciò non sia d'intralcio all'attuazione del presente accordo.

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'AGENZIA

Articolo 8

a) Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo, la Comunità, conformemente alle disposizioni contenute nel presente accordo, fornirà all'Agenzia informazioni riguardanti le materie nucleari soggette a tali salvaguardie e quelle caratteristiche degli impianti che hanno rilevanza per la salvaguardia di tali materie.

b) i) L'Agenzia richiederà soltanto le informazioni strettamente necessarie all'adempimento delle sue responsabilità ai sensi del presente accordo.

ii) Le informazioni riguardanti gli impianti saranno limitate al minimo necessario per salvaguardare le materie nucleari soggette alle salvaguardie ai sensi del presente accordo.

c) Se la Comunità lo richiederà, l'Agenzia sarà disposta ad esaminare in locali della Comunità le informazioni descrittive che la Comunità considera di carattere particolarmente delicato. Non sarà necessario che tali dati siano trasmessi materialmente all'Agenzia, purché essi siano conservati in locali della Comunità, in modo che l'Agenzia possa esaminarli nuovamente senza difficoltà.

ISPETTORI DELL'AGENZIA

Articolo 9

a) i) L'Agenzia dovrà ottenere il consenso della Comunità e degli Stati per la designazione degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati.

ii) Se la Comunità, all'atto della proposta di una designazione o in qualsiasi altro momento a designazione avvenuta, dovesse opporsi a tale designazione, l'Agenzia proporrà alla Comunità e agli Stati una designazione alternativa o più designazioni.

iii) Qualora, in conseguenza del ripetuto rifiuto della Comunità di accertare la designazione di ispettori dell'Agenzia, le ispezioni da compiere ai sensi del presente accordo fossero ostacolate, il Consiglio, informato dal direttore generale dell'agenzia, qui di seguito denominato «il direttore generale», in merito a tale rifiuto esaminerà il caso al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

b) La Comunità e gli Stati interessati adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare che gli ispettori dell'Agenzia possano effettivamente disimpegnare le loro funzioni ai sensi del presente accordo.

c) Le visite e le attività degli ispettori dell'Agenzia saranno predisposte in modo da:

i) ridurre al minimo le turbative e gli inconvenienti che potrebbero derivarne alla Comunità e agli Stati e alle attività nucleari oggetto dell'ispezione;

ii) assicurare la tutela dei segreti industriali di qualsiasi altra informazione riservata che venga a conoscenza degli ispettori dell'Agenzia.

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 10

Ciascuno Stato applicherà nei riguardi dell'Agenzia, compresi i suoi beni, fondi e averi, nonché dei suoi ispettori e altri funzionari, che disimpegnino le funzioni di cui al presente accordo, le pertinenti disposizioni dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

CONSUMO O DILUIZIONE DI MATERIE NUCLEARI

Articolo 11

Le salvaguardie previste dal presente accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari allorché la Comunità e l'Agenzia avranno determinato che le materie sono state consumate, oppure diluite in misura tale da non essere più utilizzabili per alcuna attività nucleare che abbia rilevanza dal punto di vista delle salvaguardie, oppure siano divenute praticamente irrecuperabili.

TRASFERIMENTO DI MATERIE NUCLEARI ALL'ESTERNO DEI TERRITORI DEGLI STATI

Articolo 12

La Comunità notificherà all'Agenzia i trasferimenti di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo all'esterno dei territori degli Stati, conformemente alle disposizioni del presente accordo. Le salvaguardie previste dal presente accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari quando lo Stato destinatario ne avrà assunto la responsabilità, in base a quanto disposto dal presente accordo. L'Agenzia terrà documenti nei quali figuri ciascun trasferimento e, se del caso, la riapplicazione delle salvaguardie alle materie nucleari trasferite.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MATERIE NUCLEARI DESTINATE AD ESSERE USATE IN ATTIVITÀ NON NUCLEARI

Articolo 13

Qualora materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo dovessero essere usate in attività non nucleari, come ad esempio la produzione di leghe o ceramiche, la Comunità, prima che le materie vengano utilizzate in questo modo, concorderà con l'Agenzia le circostanze in base alle quali le salvaguardie applicabili a tali materie ai sensi del presente accordo potranno essere fatte cessare.

NON APPLICAZIONE DELLE SALVAGUARDIE A MATERIE NUCLEARI DESTINATE AD ESSERE USATE IN ATTIVITÀ NON PACIFICHE

Articolo 14

Qualora uno Stato intenda esercitare la sua facoltà di usare materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo in un'attività nucleare che non richieda l'applicazione di tali salvaguardie, si applicheranno le seguenti procedure:

a) La Comunità e lo Stato indicheranno all'Agenzia l'attività di cui trattasi e lo Stato preciserà

i) che l'uso delle materie nucleari in un'attività militare non interdetta non sarà in contrasto con un eventuale impegno dello Stato che comporti l'applicazione di salvaguardie dell'Agenzia e preveda che le materie saranno usate soltanto in un'attività nucleare pacifica;

ii) che durante il periodo di non applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo le materie nucleari non saranno usate per la produzione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

b) L'Agenzia e la Comunità addiverranno ad intese in base alle quali, limitatamente al tempo in cui le materie nucleari saranno usate in tale attività, non si applicheranno le salvaguardie previste dal presente accordo. Tali intese identificheranno, nella misura del possibile, il periodo o le circostanze durante i quali dette salvaguardie non troveranno applicazione. In tutti i casi, le salvaguardie previste dal presente accordo troveranno nuovamente applicazione non appena la materie nucleari saranno reimpiegate in un'attività nucleare saranno reimpiegate in un'attività nucleare pacifica. L'Agenzia sarà tenuta informata del quantitativo totale e della composizione di dette materie esistenti nel territorio dello o degli Stati e di qualsiasi trasferimento di dette materie fuori dal territorio dello o degli Stati.

c) Ogni intesa sarà presa con l'accordo dell'Agenzia. Tale accordo sarà dato il più sollecitamente possibile e avrà per oggetto soltanto questioni come, fra l'altro, le disposizioni relative ai termini e alle procedure o ai rapporti da elaborare, ma non implicherà alcuna approvazione dell'attività militare, né la conoscenza di segreti militari relativi a tale attività, né si riferirà all'uso in essa fatto delle materie nucleari.

QUESTIONI FINANZIARIE

Articolo 15

L'Agenzia, la Comunità e gli Stati assumeranno a proprio carico le spese sostenute da ciascuno di essi nell'adempimento delle rispettive responsabilità ai sensi del presente accordo. Tuttavia, se la Comunità, gli Stati o persone sotto la loro giurisdizione sosterranno spese straordinarie a seguito di una richiesta specifica dell'Agenzia, l'Agenzia rimborserà tali spese sempre che vi abbia dato il suo accordo in anticipo. In ogni caso, l'Agenzia sopporterà il costo di qualsiasi operazione di misura o di campionamento supplementare eventualmente richiesta dagli ispettori dell'Agenzia.

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI PER DANNI NUCLEARI

Articolo 16

La Comunità e gli Stati garantiranno che ogni protezione contro la responsabilità verso terzi per danni nucleari, compresa qualsiasi assicurazione o altra copertura finanziaria, prevista dalle loro disposizioni legislative e regolamentari, si applichi all'Agenzia e ai suoi funzionari ai fini dell'attuazione del presente accordo nella stessa misura in cui tale protezione si applica ai cittadini degli Stati.

RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

Articolo 17

Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Comunità o di uno Stato nei confronti dell'Agenzia o da parte dell'Agenzia nei confronti della Comunità o di uno Stato per qualsiasi danno derivante dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo, esclusi i danni derivanti da un incidente nucleare, sarà regolata in conformità al diritto internazionale.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA NON AVVENUTA DISTRAZIONE

Articolo 18

Qualora il Consiglio, in base ad una relazione del direttore generale, decida che un provvedimento della Comunità o di uno Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, è essenziale ed urgente per poter verificare che le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo non sono state distolte verso armi nucleari o altri consegni esplosivi nucleari, potrà invitare la Comunità o quello Stato ad adottare senza indugi il provvedimento del caso, a prescindere dalle procedure eventualmente avviate per il componimento della controversia a norma dell'articolo 22.

Articolo 19

Qualora il Consiglio, una volta esaminate le informazioni del caso riferitegli dal direttore generale, costati che l'Agenzia non è in grado di verificare che non vi sia stata distrazione di materie nucleari che devono essere sottoposte alle salvaguardie previste dal presente accordo verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, esso potrà predisporre le comunicazioni previste dall'articolo XII, paragrafo C, dello statuto e potrà anche adottare, in quanto applicabili, gli altri provvedimenti contemplati in detto paragrafo. Nel far ciò, il Consiglio terrà conto del grado di sicurezza offerto dalle misure di salvaguardia che sono state applicate ed offrirà alla Comunità o allo Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, ogni ragionevole occasione di fornirgli tutte le necessarie rassicurazioni.

INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO E COMPONIMENTO DELLE CONTROVERSIE

Articolo 20

A richiesta dell'Agenzia, della Comunità o di uno Stato, avranno luogo consultazioni su qualsiasi questione che possa sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 21

La Comunità e gli Stati avranno il diritto di richiedere che qualsiasi questione sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo sia esaminata dal Consiglio. Il Consiglio inviterà la Comunità e lo Stato interessato a partecipare all'esame di ogni siffatta questione.

Articolo 22

Ogni controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo, salvo controversia relativa a una costatazione fatta dal Consiglio in base all'articolo 19 o a un provvedimento preso dal Consiglio in conseguenza di tale costatazione, che non sia composta mediante negoziato o altra procedura approvata dall'Agenzia, dalla Comunità e dagli Stati sarà, a richiesta di uno qualsiasi di essi, rinviata ad un tribunale arbitrale composto di cinque arbitri. La Comunità e gli Stati designeranno due arbitri, l'Agenzia designerà del pari due arbitri, e i quattro arbitri in tal modo designati ne eleggeranno un quinto, che sarà presidente del tribunale.

Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, la Comunità e gli Stati, o l'Agenzia potranno richiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare detti arbitri. La stessa procedura sarà seguita se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del quarto arbitro, non sarà stato eletto il quinto arbitro. Il quorum sarà costituito dalla maggiorazione dei membri del tribunale arbitrale e per tutte le decisioni sarà necessario il parere concordante di almeno tre arbitri. La procedura arbitrale sarà fissata dal tribunale. Le decisioni del tribunale saranno vincolanti per l'Agenzia, la Comunità e gli Stati interessati.

ADESIONE

Articolo 23

a) Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti degli Stati non dotati di armi nucleari parti del trattato, che divengano membri della Comunità, all'atto della:

i) notifica all'Agenzia da parte dello Stato interessato che sono state perfezionate le procedure interne relative all'entrata in vigore del presente accordo;

ii) notifica all'Agenzia da parte della Comunità che essa è in condizione di applicare le sue salvaguardie nei confronti di quello Stato agli effetti del presente accordo.

b) Qualora lo Stato interessato avesse concluso con l'Agenzia altri accordi per l'applicazione delle salvaguardie dell'Agenzia, l'applicazione delle salvaguardie dell'Agenzia ai sensi di detti accordi resterà sospesa dall'entrata in vigore del presente accordo nei confronti di detto Stato, per il periodo di validità del presente accordo, sempreché, tuttavia, lo Stato continui ad assolvere l'impegno assunto in quegli accordi di non utilizzare alcuno degli articoli in essi contemplati in modo da favorire scopi militari.

EMENDAMENTO DELL'ACCORDO

Articolo 24

a) L'Agenzia, la Comunità e gli Stati si consulteranno, a richiesta di ognuno di essi, in merito agli emendamenti del presente accordo.

b) Tutti gli emendamenti richiederanno l'accordo dell'Agenzia, della Comunità e degli Stati.

c) Il direttore generale informerà tempestivamente tutti gli Stati membri dell'Agenzia di ogni emendamento relativo al presente accordo.

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Articolo 25

a) Il presente accordo entrerà in vigore alla data alla quale l'Agenzia riceverà dalla Comunità e dagli Stati comunicazione scritta che sono state perfezionate le procedure interne relative all'entrata in vigore. Il direttore generale informerà tempestivamente tutti gli Stati membri dell'Agenzia dell'entrata in vigore del presente accordo.

b) Il presente accordo resterà in vigore fino a quando gli Stati saranno parti del trattato.

PROTOCOLLO

Articolo 26

Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante. Il termine «accordo» nel senso usato nel presente strumento significa congiuntamente l'accordo e il protocollo.

PARTE II

INTRODUZIONE

Articolo 27

Questa parte dell'accordo ha lo scopo di precisare, per quanto necessario, le procedure da seguire per l'applicazione delle disposizioni di salvaguardia di cui alle parte I.

OBIETTIVO DELLE SALVAGUARDIE

Articolo 28

L'obiettivo delle salvaguardie di cui al presente accordo consiste nell'individuare tempestivamente la distrazione di quantità significative di materie nucleari dalle attività nucleari pacifiche alla fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o per scopi sconosciuti, e nello scoraggiare tale distrazione mediante il rischio che essa sia prontamente scoperta.

Articolo 29

Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nell'articolo 28, la contabilità delle materie costituirà un provvedimento di salvaguardia di importanza fondamentale, e il contenimento e la sorveglianza importanti provvedimenti complementari.

Articolo 30

La conclusione tecnica delle attività di verifica dell'Agenzia sarà costituita da una dichiarazione, dalla quale risulti, per ogni area di bilancio materie, la quantità delle materie non contabilizzata in un determinato periodo e nella quale siano specificati i limiti di precisione delle quantità indicate.

SISTEMA DI SALVAGUARDIE DELLA COMUNITÀ

Articolo 31

In base all'articolo 3, l'Agenzia, nell'espletamento delle sue attività di verifica, si avvarrà nel modo più ampio del sistema di salvaguardie della Comunità.

Articolo 32

Il sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari della Comunità ai termini del presente accordo sarà basato su una struttura di aree di bilancio materie. La Comunità, nell'applicare le sue salvaguardie, si avvarrà e, per quanto necessario, adotterà, secondo i casi e secondo quanto specificato negli accordi sussidiari, provvedimenti del tipo seguente:

a) un sistema di misure per determinare le quantità di materie nucleari ricevute, prodotte, spedite, perdute o in altro modo tolte dall'inventario, e le quantità esistenti in inventario;

b) la valutazione della precisione e dell'accuratezza delle misure e la stima dell'incertezza di misura;

c) procedure per identificare, esaminare e valutare le differenze nelle misure mittente/destinatario;

d) procedure per effettuare un inventario fisico;

e) procedure per valutare l'accumularsi dell'inventario non misurato e delle perdite non misurate;

f) un sistema di documenti contabili e di rapporti che indichi, per ogni area di bilancio materie, l'inventario delle materie nucleari e le variazioni intervenute in tale inventario, comprese le entrate nell'area di bilancio materie e le uscite al di fuori di essa;

g) disposizioni dirette ad assicurare che le procedure ed i metodi contabili siano eseguiti correttamente;

h) procedure per l'inoltro di rapporti all'Agenzia a norma degli articoli da 59 a 65, 67, 68 e 69.

Articolo 33

Le salvaguardie previste dal presente accordo non si applicheranno alle materie durante le operazioni di estrazione o di trattamento dei minerali.

Articolo 34

a) Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase del ciclo di combustibile nucleare descritta al paragrafo c) saranno esportate direttamente o indirettamente nel territorio di uno Stato non dotato di armi nucleari che non sia parte del presente accordo, la Comunità informerà l'Agenzia della loro quantità, composizione e destinazione, a meno che esse siano esportate per scopi specificamente non nucleari.

b) Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase del ciclo di combustibile nucleare descritta al paragrafo c) saranno importate nei territori degli Stati, la Comunità informerà l'Agenzia della quantità e composizione di dette materie, a meno che esse siano importate per scopi specificamente non nucleari.

c) Quando materie nucleari di composizione e purezza adatte alla fabbricazione di combustibile o all'arricchimento isotopico lasceranno l'impianto o la fase di trattamento nella quale sono state prodotte, oppure quando tali materie nucleari, o qualsiasi altra materia nucleare prodotta in una fase ulteriore del ciclo di combustibile nucleare, saranno importate nei territori degli Stati, le materie nucleari saranno assoggettate alle altre procedure di salvaguardia specificate nel presente accordo.

CESSAZIONE DELLE SALVAGUARDIE

Articolo 35

a) Le salvaguardie previste dal presente accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell'articolo 11. Qualora le condizioni di detto articolo non fossero soddisfatte, ma la Comunità ritenesse che il recupero dai residui delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo non fosse per il momento materialmente eseguibile o opportuno, l'Agenzia e la Comunità si consulteranno in merito agli idonei provvedimenti di salvaguardia da adottarsi.

b) Le salvaguardie previste dal presente accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell'articolo 13, sempreché l'Agenzia e la Comunità convengano che il ricupero di tali materie nucleari è praticamente impossibile.

ESENZIONI DALLE SALVAGUARDIE

Articolo 36

A richiesta della Comunità, l'Agenzia esenterà le seguenti materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo:

a) le materie fissili speciali usate in quantità dell'ordine del grammo o meno, quali elementi sensibili negli strumenti;

b) le materie nucleari usate in attività non nucleare conformemente all'articolo 13, qualora siano ricuperabili;

c) il plutonio avente un tenore isotopico di plutonio-238 superiore all'80%.

Articolo 37

A richiesta della Comunità, l'Agenzia esenterà dalle savalguardie previste dal presente accordo le materie nucleari che altrimenti sarebbero soggette a tali salvaguardie, a condizione che la quantità totale di materie nucleari che è stata esentata nei territori degli Stati a norma del presente articolo non superi in alcun momento:

a) un chilogrammo in totale di materie fissili speciali, che possono consistere di uno o più seguenti prodotti:

i ) plutonio,

ii) uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,2 (20%), calcolato moltiplicando il suo peso per il suo arricchimento,

iii) uranio con un arricchimento inferiore a 0,2 (20%) e superiore a quello dell'uranio naturale, calcolato moltiplicando il suo peso per cinque volte il quadrato del suo arricchimento,

b) dieci tonnellate metriche in totale di uranio naturale e uranio impoverito con un arricchimento superiore a 0,005 (0,5%);

c) venti tonnellate metriche di uranio impoverito con un arricchimento uguale o inferiore a 0,005 (0,5%);

d) venti tonnellate metriche di torio;

oppure quei quantitativi maggiori che potranno essere specificati dal Consiglio per applicazione uniforme.

Articolo 38

Se le materie nucleari esentate dovranno essere trattate o immagazzinate insieme con materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo, saranno prese disposizioni per riapplicare ad esse tali salvaguardie.

ACCORDI SUSSIDIARI

Articolo 39

La Comunità concluderà con l'Agenzia accordi sussidiari che specificheranno in dettaglio, nella misura necessaria per consentire all'Agenzia di adempiere le sue responsabilità di cui al presente accordo in modo concreto ed efficiente, come applicare le procedure fissate dal presente accordo.

Gli accordi sussidiari potranno essere ampliati o modificati mediante accordo fra l'Agenzia e la Comunità, senza emendare il presente accordo.

Articolo 40

Gli accordi sussidiari entreranno in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del presente accordo, o al più presto possibile dopo di essa. L'Agenzia, la Comunità e gli Stati si adopereranno perché essi entrino in vigore entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo; una proroga di tale termine richiederà l'accordo dell'Agenzia, della Comunità e degli Stati. La Comunità trasmetterà quanto prima all'Agenzia le informazioni necessarie per completare gli accordi sussidiari. Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'Agenzia avrà il diritto di applicare le procedure da esso contemplate nei confronti delle materie nucleari elencate nell'inventario previsto dall'articolo 41, anche se gli accordi sussidiari non sono ancora entrati in vigore.

INVENTARIO

Articolo 41

Sulla base del rapporto iniziale previsto dall'articolo 62, l'Agenzia appronterà un inventario unificato di tutte le materie nucleari che si trovano nei territori degli Stati e sono soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo, indipendentemente dalla loro origine, e terrà detto inventario sulla base dei rapporti successivi e dei risultati delle sue attività di verifica. Copie dell'inventario saranno messe a disposizione della Comunità ad intervalli da concordare.

INFORMAZIONI DESCRITTIVE

Disposizioni generali

Articolo 42

Ai sensi dell'articolo 8, le informazioni descrittive riguardanti gli impianti esistenti saranno comunicate all'Agenzia dalla Comunità durante la discussione degli accordi sussidiari. Le scadenze per l'inoltro delle informazioni descrittive dei nuovi impianti saranno specificate negli accordi sussidiari e tali informazioni saranno comunicate al più presto possibile prima che le materie nucleari siano introdotte in un nuovo impianto.

Articolo 43

Le informazioni descrittive da comunicare all'Agenzia comprenderanno, nei riguardi di ogni impianto, se del caso:

a) l'identificazione dell'impianto, con indicazione del suo carattere generale, dello scopo, della capacità nominale e della ubicazione, nonché del nome e dell'indirizzo, ai fini degli affari correnti;

b) una descrizione dell'impostazione generale dell'impianto con riguardo, entro i limiti del possibile, alla forma, ubicazione e flusso di materie nucleari e allo schema generale degli elementi importanti delle attrezzature che usano, producono o trattano materie nucleari;

c) una descrizione delle caratteristiche dell'impianto per quanto riguarda la contabilità materie, il contenimento e la sorveglianza;

d) una descrizione delle procedure esistenti o proposte presso l'impianto, nonché di quelle proposte per la contabilità e il controllo delle materie nucleari, con particolare riguardo alle aree di bilancio materie determinate dall'esercente, alle misure di flusso e alle procedure per effettuare l'inventario fisico.

Articolo 44

Altre informazioni di interesse per l'applicazione delle savalguardie previste dal presente accordo saranno del pari comunicate all'Agenzia per ogni impianto, qualora ciò sia specificato negli accordi sussidiari. La Comunità fornirà all'Agenzia informazioni supplementari sulle procedure sanitarie e di sicurezza che l'Agenzia dovrà osservare ed alle quali gli ispettori dell'Agenzia si dovranno attenere nell'impianto.

Articolo 45

L'Agenzia riceverà dalla Comunità, a scopo di esame, le informazioni descrittive relative ad una modifica che abbia importanza per le salvaguardie previste dal presente accordo, e sarà informata di qualsiasi cambiamento nelle informazioni ad essa comunicate ai sensi dell'articolo 44, con un anticipo sufficiente per poter adattare, qualora necessario, le procedure di salvaguardia applicabili in base al presente accordo.

Articolo 46

Scopo dell'esame delle informazioni descrittive

Le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia saranno usate per i seguenti scopi:

a) identificare le caratteristiche degli impianti e delle materie nucleari che hanno rilevanza agli effetti dell'applicazione delle salvaguardie alle materie nucleari in modo sufficientemente particolareggiato per agevolare la verifica;

b) determinare le aree di bilancio materie che saranno usate per fini contabili in base al presente accordo e scegliere quei punti strategici che costituiscono punti-chiave di misurazione e che saranno usati per determinare il flusso e l'inventario delle materie nucleari; nella delimitazione di tali aree di bilancio materie saranno usati tra l'altro i seguenti criteri:

i) la dimensione dell'area di bilancio materie sarà determinata in correlazione con la precisione con la quale il bilancio materie potrà essere stabilito;

ii) per determinare l'area di bilancio materie si ricorrerà ogniqualvolta possibile al contenimento e alla sorveglianza quali mezzi per assicurare la completezza delle misurazioni del flusso, semplificando in tal modo l'applicazione delle salvaguardie e concentrando le operazioni di misurazione nei punti-chiave di misurazione;

iii) a richiesta della Comunità o dello Stato interessato, potrà essere costituita una speciale area di bilancio materie intorno ad una fase di processo che comporti informazioni commercialmente delicate;

c) fissare la frequenza nominale e le procedure per l'effettuazione dell'inventario fisico delle materie nucleari a fini contabili in base al presente accordo;

d) fissare le prescrizioni relative ai documenti contabili ed ai rapporti e le procedure di valutazione dei documenti contabili;

e) fissare le prescrizioni e le procedure relative alla verifica della quantità e dell'ubicazione delle materie nucleari;

f) scegliere le opportune combinazioni di metodi e tecniche di contenimento e di sorveglianza oltre ai punti strategici nei quali esse saranno applicate.

I risultati dell'esame delle informazioni descrittive, concordati dall'Agenzia e della Comunità, saranno inclusi negli accordi sussidiari.

Articolo 47

Riesame delle informazioni descrittive

Le informazioni descrittive saranno riesaminate alla luce dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di esercizio, degli sviluppi della tecnologia delle salvaguardie o dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di verifica, allo scopo di modificare i provvedimenti presi ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 48

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 278A0222(01).1

Verifica delle informazioni descrittive

L'Agenzia, in cooperazione con la Comunità e lo Stato interessato, potrà inviare ispettori agli impianti per verificare le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia a norma degli articoli da 42 a 45 per gli scopi di cui all'articolo 46.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MATERIE NUCLEARI ALL'ESTERNO DEGLI IMPIANTI

Articolo 49

Quando le materie nucleari sono normalmente da utilizzare all'esterno degli impianti, l'Agenzia riceverà dalla Comunità, secondo i casi, le seguenti informazioni:

a) una descrizione generale dell'uso delle materie nucleari, la loro collocazione, nonché il nome e l'indirizzo dell'utilizzatore, ai fini degli affari correnti;

b) una descrizione generale delle procedure esistenti o proposte per la contabilità e il controllo delle materie nucleari, come specificato negli accordi sussidiari.

L'Agenzia sarà tempestivamente informata dalla Comunità di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle informazioni comunicate ai sensi del presente articolo.

Articolo 50

Le informazioni comunicate all'Agenzia a norma dell'articolo 49 potranno essere usate, nella misura in cui esse siano pertinenti, per gli scopi indicati all'articolo 46, paragrafi da b) a f).

SISTEMA DI DOCUMENTI CONTABILI

Disposizioni generali

Articolo 51

La Comunità provvederà affinché nei riguardi di ogni area di bilancio materie siano tenuti documenti contabili. I documenti contabili da tenere saranno descritti negli accordi sussidiari.

Articolo 52

La Comunità prenderà le disposizioni per agevolare l'esame dei documenti contabili da parte degli ispettori dell'Agenzia, soprattutto se detti documenti non saranno tenuti in inglese, francese, russo o spagnolo.

Articolo 53

I documenti contabili saranno conservati per almeno cinque anni.

Articolo 54

I documenti contabili comprenderanno, secondo i casi:

a) documenti contabili relativi a tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo;

b) documenti relativi all'esercizio degli impianti contenenti tali materie nucleari.

Articolo 55

Il sistema di misurazione sul quale si baseranno i documenti contabili usati per la preparazione dei rapporti dovrà essere conforme ai più recenti criteri internazionali oppure sarà qualitativamente equivalente a tali criteri.

Documenti contabili

Articolo 56

I documenti contabili comprenderanno, per ogni area di bilancio materie, le seguenti scritture:

a) ogni variazione di inventario, in modo da permettere in qualsiasi momento una determinazione dell'inventario contabile;

b) tutti i risultati delle misurazioni usati per determinare l'inventario fisico;

c) tutti gli aggiustamenti e le correzioni apportate nei confronti delle variazioni d'inventario, gli inventari contabili e gli inventari fisici.

Articolo 57

Per tutte le variazioni d'inventario e per tutti gli inventari fisici i documenti contabili indicheranno per ogni partita di materie nucleari: l'identificazione delle materie, i dati della partita e i dati fonte. I documenti contabili indicheranno separatamente in ciascuna partita di materia nucleare la quantità di uranio, di torio e di plutonio. Per ogni variazione d'inventario, saranno indicate la data delle variazioni e, se del caso, l'area di bilancio materie di origine e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

Articolo 58

Documenti contabili d'esercizio

I documenti contabili d'esercizio indicheranno, secondo i casi, per ogni area di bilancio materie:a) i dati di esercizio usati per determinare i cambiamenti nella quantità e nella composizione delle materie nucleari;

b) i dati ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti e dal campionamento ed analisi, le procedure per controllare la qualità delle misure e le stime indirette di errori causali e sistematici;

c) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da assicurare la sua esattezza e completezza;

d) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l'entità di ogni perdita accidentale o non misurata che possa prodursi.

SISTEMA DI RAPPORTI

Disposizioni generali

Articolo 59

La Comunità fornirà all'Agenzia i rapporti di cui agli articoli da 60 a 65, 67, 68 e 69 per i materiali nucleari soggetti alle salvaguardie previste dal presente accordo.

Articolo 60

I rapporti saranno redatti in inglese, francese, russo o spagnolo, salvo diversa disposizione degli accordi sussidiari.

Articolo 61

I rapporti si baseranno sui documenti contabili tenuti a norma degli articoli da 51 a 58 e consisteranno, secondo i casi, di rapporti contabili e di rapporti speciali.

Rapporti contabili

Articolo 62

L'Agenzia riceverà dalla Comunità un rapporto iniziale su tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo. Il rapporto iniziale sarà inoltrato all'Agenzia entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese civile nel quale il presente accordo entrerà in vigore, e rifletterà la situazione esistente all'ultimo giorno di detto mese.

Articolo 63

La Comunità comunicherà all'Agenzia i seguenti rapporti contabili per ogni area di bilancio materie:

a) rapporti sulle variazioni di inventario nei quali figurino tutti i cambiamenti intervenuti nell'inventario delle materie nucleari. I rapporti saranno inoltrati non appena possibile e comunque entro i termini specificati negli accordi sussidiari;

b) rapporti sul bilancio materie nei quali figuri il bilancio materie basato su un inventario fisico delle materie nucleari effettivamente presenti nell'area di bilancio materie. I rapporti saranno inoltrati non appena possibile e comunque entro i termini specificati negli accordi sussidiari.

I rapporti si baseranno sui dati disponibili alla data della loro stesura e, secondo le necessità, potranno essere corretti ad una data successiva.

Articolo 64

I rapporti sulle variazioni di inventario conterranno l'identificazione e i dati della partita per ciascuna partita di materie nucleari, la data della variazione di inventario e, se del caso, l'area di bilancio materie di origine e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario. Questi rapporti saranno accompagnati da note sommarie destinate a:

a) spiegare le variazioni d'inventario, sulla base dei dati di esercizio contenuti nei documenti contabili di esercizio di cui all'articolo 58, paragrafo a);

b) descrivere, secondo quanto specificato negli accordi sussidiari, il programma di esercizio previsto, in particolar modo l'esecuzione dell'inventario fisico.

Articolo 65

La Comunità riferirà in merito ad ogni variazione, aggiustamento e correzione di inventario periodicamente in un elenco ricapitolativo oppure separatamente. Le variazioni d'inventario saranno comunicate per partita. Come specificato negli accordi sussidiari, le variazioni d'inventario minori delle materie nucleari, come ad esempio i trasferimenti di campioni analitici, potranno essere cumulate in una partita e comunicate come un'unica variazione di inventario.

Articolo 66

L'Agenzia fornirà alla Comunità ad uso delle parti interessate, per ogni area di bilancio materie, dichiarazioni semestrali relative all'inventario contabile delle materie nucleari soggette alla salvaguardie previste dal presente accordo, sulla scorta dei rapporti di variazione di inventario relativi al periodo coperto da ciascuna di tali dichiarazioni.

Articolo 67

I rapporti di bilancio materie conterranno le seguenti scritture, salvo diverso accordo fra l'Agenzia e la Comunità:

a) inventario fisico iniziale;

b) variazioni d'inventario (prima aumenti, quindi diminuzioni);

c) inventario contabile finale;

d) differenze mittente/destinatario;

e) inventario contabile finale aggiustato;

f) inventario fisico finale;

g) materie non contabilizzate.

Una dichiarazione dell'inventario fisico, nel quale tutte le partite figurino separatamente e dove per ogni partita sia specificata l'identificazione delle materie e i dati relativi alla partita, sarà allegata a ciascun rapporto di bilancio materie.

Articolo 68

Rapporti speciali

La Comunità compilerà entro il più breve termine rapporti speciali:

a) qualora incidenti o circostanze insoliti inducessero la Comunità a ritenere che vi siano o vi possano essere state perdite di materie nucleari eccedenti i limiti a tal fine specificati negli accordi sussidiari;

b) qualora il contenimento fosse inaspettatamente cambiato rispetto a quello specificato negli accordi sussidiari in misura da rendere possibile la rimozione non autorizzata di materie nucleari.

Articolo 69

Complementi di informazioni e chiarimenti dei rapporti

Ad eventuale richiesta dell'Agenzia, la Comunità fornirà complementi di informazioni o chiarimenti su qualsiasi rapporto, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini delle salvaguardie previste dal presente accordo.

ISPEZIONI

Articolo 70

Disposizioni generali

L'Agenzia avrà il diritto di effettuare ispezioni conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Scopo delle ispezioni

Articolo 71

L'Agenzia potrà compiere ispezioni ad hoc allo scopo di:

a) verificare le informazioni contenute nel rapporto iniziale sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo e identificare e verificare i cambiamenti intervenuti nella situazione fra la data del rapporto iniziale e la data dell'entrata in vigore degli accordi sussidiari nei confronti di un determinato impianto;

b) identificare e, se possibile, verificare la quantità e la composizione delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo conformemente agli articoli 93 e 96, prima del loro trasferimento all'esterno dei territori degli Stati, oppure all'atto del trasferimento nei territori degli Stati, eccettuati i trasferimenti all'interno della Comunità.

Articolo 72

L'Agenzia potrà effettuare ispezioni ordinarie per:

a) verificare che i rapporti siano conformi ai documenti contabili;

b) verificare la collocazione, l'identità, la quantità e la composizione di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo;

c) verificare le informazioni sulle possibili cause di materie non contabilizzate, di differenze mittente/destinatario e di incertezze nell'inventario contabile.

Articolo 73

Salvo le procedure specificate all'articolo 77, l'Agenzia potrà compiere ispezioni speciali:

a) per verificare le informazioni contenute nei rapporti speciali;

b) se essa considera che le informazioni comunicate dalla Comunità, compresi i chiarimenti forniti dalla Comunità e le informazioni ottenute dalle ispezioni ordinarie, non sono sufficienti per metterla in grado di adempiere le proprie responsabilità in base al presente accordo.

Un'ispezione sarà considerata speciale quando è compiuta in aggiunta alle attività ispettive ordinarie previste dal presente accordo oppure comporta un accesso a informazioni o luoghi più ampio dell'accesso previsto dall'articolo 76 per le ispezioni ordinarie e straordinarie, o per entrambe.

Portata delle ispezioni

Articolo 74

Per gli scopi specificati negli articoli 71, 72 e 73, l'Agenzia potrà:

a) esaminare i documenti contabili a norma degli articoli da 51 a 58;

b) eseguire misure indipendenti di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo;

c) verificare il funzionamento e taratura degli strumenti e degli altri dispositivi di misurazione e di controllo;

d) adottare e fare uso di provvedimenti di sorveglianza e di contenimento;

e) usare altri metodi oggettivi che si sono rivelati tecnicamente applicabili.

Articolo 75

Nell'ambito dell'articolo 74, l'Agenzia dovrà essere messa in condizioni di:

a) sorvegliare che nei punti- chiave di misurazione per la contabilità bilancio materie i campioni siano prelevati secondo procedure che diano come risultato campioni rappresentativi, sorvegliare il trattamento e l'analisi dei campioni e ottenere duplicati di tali campioni;

b) sorvegliare che le misure delle materie nucleari nei punti-chiave di misurazione per la contabilità bilancio materie siano rappresentative e sorvegliare la taratura degli strumenti e dell'attrezzatura impiegata;

c) prendere con la Comunità e, nella misura indispensabile, con lo Stato interessato, disposizioni affinché, se necessario:

i) siano eseguite misure complementari e prelevati ulteriori campioni ad uso dell'Agenzia;

ii) siano analizzati i campioni tarati di analisi dell'Agenzia;

iii) siano usati nella taratura degli strumenti e della restante attrezzatura idonei campioni tarati assoluti;

iv) siano eseguite altre tarature;

d) usare la propria attrezzatura per le misure indipendenti e la sorveglianza e, qualora ciò sia convenuto e specificato negli accordi sussidiari, predisporre l'installazione di tali attrezzature;

e) applicare i propri sigilli e altri dispositivi di identificazione e di rivelazione di manomissione ai contenimenti, qualora ciò sia consentito e specificato negli accordi sussidiari;

f) prendere con la Comunità o lo Stato interessato disposizioni per la spedizione dei campioni prelevati ad uso dell'Agenzia.

Accesso per le ispezioni

Articolo 76

a) Per gli scopi specificati nell'articolo 71 a) e fino al momento in cui i punti strategici non saranno stati specificati negli accordi sussidiari, gli ispettori dell'Agenzia avranno accesso a qualsiasi località nei cui riguardi il rapporto iniziale o qualsiasi ispezione compiuta in occasione di esso indichi la presenza di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo.

b) Per gli scopi specificati nell'articolo 71 b), gli ispettori dell'Agenzia avranno accesso a qualsiasi luogo notificato all'Agenzia a norma degli articoli 92 d) iii) e 95 d) iii).

c) Per gli scopi specificati nell'articolo 72, gli ispettori avranno accesso soltanto ai punti strategici specificati negli accordi sussidiari e ai documenti contabili tenuti conformemente agli articoli da 51 a 58.

d) Qualora la Comunità giunga alla conclusione che qualsiasi circostanza insolita richieda maggiori limitazioni di accesso da parte dell'Agenzia, la Comunità e l'Agenzia prenderanno quanto prima accordi in modo da dare all'Agenzia la possibilità di adempiere le sue responsabilità di salvaguardia tenuto conto di tali limitazioni. Il direttore generale riferirà al Consilio in merito a ciascuno di tali accordi.

Articolo 77

In circostanze che possono comportare ispezioni speciali per gli scopi specificati nell'articolo 73, la Comunità e l'Agenzia si consulteranno immediatamente. A seguito di tali consultazioni l'Agenzia potrà:

a) compiere ispezioni in aggiunta alle attività ispettive ordinarie previste dal presente accordo;

b) ottenere, d'intesa con la Comunità, accesso ad informazioni o luoghi in aggiunta a quelli specificati nell'articolo 76. Qualsiasi controversia sarà composta conformemente agli articoli 21 e 22. Se si renderanno essenziali ed urgenti provvedimenti da parte della Comunità o di uno Stato, in quanto una delle due parti sia individualmente interessata, si applicherà l'articolo 18.

Frequenza e intensità delle ispezioni ordinarie

Articolo 78

Il numero, l'intensità e la durata delle ispezioni ordinarie, da compiere secondo un calendario ottimale, saranno contenuti entro il minimo compatibile con l'effettivo adempimento delle procedure di salvaguardia previste dal presente accordo e sarà fatto l'uso più razionale e più economico delle risorse disponibili ai fini ispettivi in base al presente accordo.

Articolo 79

L'Agenzia potrà effettuare un'ispezione ordinaria all'anno nei confronti di impianti e di aree di bilancio materie all'esterno degli impianti con un contenuto o una portata annua, secondo quale è il maggiore, di materie nucleari che non superino cinque chilogrammi effettivi.

Articolo 80

Il numero, l'intensità, la durata, il calendario e le modalità delle ispezioni ordinarie riguardanti impianti con un contenuto oppure con una portata annua di materie nucleari superiori a cinque chilogrammi effettivi saranno determinati secondo il criterio che, nel caso massimo o in quello limite, il regime delle ispezioni non sarà più intenso di quello necessario e sufficiente per assicurare una conoscenza continua del flusso e dell'inventario delle materie nucleari; il massimo di attività ispettive ordinarie nei riguardi di tali impianti sarà determinato nel modo seguente:

a) per i reattori e gli impianti di deposito sigillati, il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sarà determinato assegnando un sesto di anno-uomo di ispezione per ciascuno di tali impianti;

b) per impianti diversi dai reattori e dagli impianti di deposito sigillati, comportanti plutonio o uranio arricchito ad oltre il 5%, il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sarà determinato assegnando per ciascuno di tali impianti 30VE giornate-uomo di ispezione per anno, dove E rappresenta l'inventario o la portata annua di materie nucleari, secondo quale è il maggiore, espresso in chilogrammi effettivi. Tuttavia il massimo fissato per ognuno degli impianti in questione non sarà inferiore a 1,5 anni-uomo di ispezione;

c) per gli impianti non contemplati alla lettera a) o b), il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sarà determinato assegnando a ciascuno di tali impianti un terzo di anno-uomo di ispezione più 0,4E giornate-uomo di ispezione per anno, dove E rappresenta l'inventario o la portata annua delle materie nucleari, secondo quale è maggiore, espressi in chilogrammi effettivi.

Le parti del presente accordo potranno convenire di emendare le cifre specificate nel presente articolo per il massimo delle attività ispettive, allorché il Consiglio avrà stabilito che tale emendamento è opportuno.

Articolo 81

Salvo quanto disposto dagli articoli 78, 79 e 80 i criteri da usare per determinare il numero, l'intensità, la durata, il calendario e le modalità effettive delle ispezioni ordinarie nei confronti di un impianto comprenderanno:

a) la forma delle materie nucleari, in particolare se le materie nucleari si trovano alla rinfusa oppure sono contenute in un certo numero di articoli distinti; la loro composizione chimica e, nel caso dell'uranio, se ad alto o basso arricchimento; la loro accessibilità;

b) l'efficacia delle salvaguardie della Comunità, compresa la misura nella quale gli esercenti degli impianti sono funzionalmente indipendenti dalle salvaguardie della Comunità; la misura in cui i provvedimenti specificati nell'articolo 32 sono stati attuati dalla Comunità; la speditezza con la quale i rapporti sono stati inoltrati all'Agenzia; la loro concordanza con la verifica indipendente dell'Agenzia; l'entità e la precisione delle materie non contabilizzate, come verificate dall'Agenzia;

c) le caratteristiche del ciclo di combustibile nucleare nei territori degli Stati, in particolare il numero e i tipi di impianti contenenti materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo; le caratteristiche di tali impianti che hanno importanza per le salvaguardie previste dal presente accordo, con particolare riguardo al grado di contenimento; la misura in cui la progettazione di tali impianti agevola la verifica del flusso e dell'inventario delle materie nucleari; la misura in cui le informazioni provenienti da differenti aree di bilancio materie possono essere messe in correlazione;

d) l'interdipendenza internazionale, in particolare, la misura in cui le materie nucleari sono ricevute da altri Stati o inviate verso di essi a scopo di impiego o trattamento; qualsiasi attività di verifica compiuta dall'Agenzia in tali casi; la misura in cui le attività nucleari esercitate nel territorio di ciascuno Stato sono interdipendenti con quelle esercitate nei territori di altri Stati;

e) gli sviluppi tecnici nel campo delle salvaguardie, compreso l'uso di tecniche statistiche e di campionamento aleatorio nella valutazione del flusso delle materie nucleari.

Articolo 82

L'Agenzia e la Comunità si consulteranno se quest'ultima considera che le attività ispettive sono indebitamente concentrate su determinati impianti.

Preavviso di ispezione

Articolo 83

L'Agenzia darà alla Comunità e agli Stati interessati preavviso dell'arrivo degli ispettori dell'Agenzia negli impianti o nelle aree di bilancio materie all'esterno degli impianti, secondo le seguenti modalità:

a) per le ispezioni ad hoc di cui all'articolo 71 b), con almeno 24 ore di anticipo; per quelle di cui all'articolo 71 a) come pure per le attività previste dall'articolo 48, con almeno una settimana;

b) per le ispezioni speciali di cui all'articolo 73, al più presto possibile e dopo che l'Agenzia e la Comunità si saranno consultate secondo le modalità dell'articolo 77, restando inteso che la notifica dell'arrivo normalmente costituirà parte delle consultazioni;

c) per le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 72, con almeno 24 ore di anticipo per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 80 b) e gli impianti di deposito sigillati contenenti plutonio o uranio arricchito a più del 5%, e con una settimana in tutti gli altri casi.

Tale preavviso di ispezione indicherà i nomi degli ispettori dell'Agenzia, gli impianti e le aree di bilancio materie all'esterno degli impianti da visitare, nonché il periodo durante il quale essi saranno visitati. Se gli ispettori dell'Agenzia devono giungere dall'esterno dei territori degli Stati l'Agenzia darà inoltre preavviso della data e del luogo del loro arrivo nei territori degli Stati.

Articolo 84

Nonostante le disposizioni dell'articolo 83, l'Agenzia potrà, come provvedimento supplementare, eseguire senza preavviso una parte delle ispezioni ordinarie previste dall'articolo 80 secondo il principio del campionamento aleatorio. Nell'esecuzione di ogni ispezione senza preavviso, l'Agenzia terrà pienamente conto di qualsiasi programma di esercizio comunicatole in base all'articolo 64 b). Inoltre, ogni qualvolta possibile, e sulla base del programma di esercizio, essa informerà periodicamente la Comunità e lo Stato interessato del suo programma generale di ispezioni con e senza preavviso, specificando i periodi generali nei quali sono previste tali ispezioni. Durante l'esecuzione di ogni ispezione senza preavviso, l'Agenzia si adopererà per ridurre al minimo qualsiasi difficoltà di ordine pratico nei riguardi della Comunità, dello Stato interessato e degli esercenti dell'impianto, tenendo presenti le attinenti disposizioni degli articoli 44 e 89. Analogamente, la Comunità e lo Stato interessato si adopereranno per agevolare il compito degli ispettori dell'Agenzia.

Designazione degli ispettori dell'Agenzia

Articolo 85

Le seguenti procedure si applicheranno per la designazione degli ispettori dell'Agenzia:

a) il direttore generale comunicherà per iscritto alla Comunità e agli Stati il nome, le qualifiche, la nazionalità, il grado e gli altri dettagli del caso di ciascun funzionario dell'Agenzia che egli propone per la designazione quale ispettore dell'Agenzia per gli Stati;

b) la Comunità comunicherà al direttore generale, entro trenta giorni dalla ricezione di tale proposta, se essa è accettata;

c) il direttore generale potrà designare ogni funzionario che sia stato accettato dalla Comunità e dagli Stati come uno degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati, e informerà la Comunità e gli Stati di tali designazioni;

d) il direttore generale, a richiesta della Comunità oppure di propria iniziativa, informerà immediatamente la Comunità e gli Stati della revoca della designazione di qualsiasi funzionario quale ispettore dell'Agenzia per gli Stati.

Tuttaia, per quanto riguarda gli ispettori dell'Agenzia necessari per le attività previste dall'articolo 48 e per l'esecuzione di ispezioni ad hoc a norma dell'articolo 71 a), le procedure di designazione saranno completate possibilmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Qualora la designazione risultasse impossibile entro detto termine, gli ispettori dell'Agenzia saranno designati per tali compiti a titolo temporaneo.

Articolo 86

Gli Stati concederanno o rinnoveranno il più speditamente possibile i visti necessari per ciascun ispettore dell'Agenzia designato in base all'articolo 85.

Condotta e visite degli ispettori dell'Agenzia

Articolo 87

Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi degli articoli 48, e da 71 a 75, svolgeranno le loro attività in modo da evitare di intralciare o ritardare la costruzione, l'entrata in funzione o l'esercizio degli impianti o di recare pregiudizio alla loro sicurezza. In particolare, gli ispettori dell'Agenzia non faranno funzionare essi stessi alcun impianto né impartiranno al personale di un impianto l'ordine di eseguire alcuna operazione. Se gli ispettori dell'Agenzia riterranno che ai sensi degli articoli 74 e 75 l'esercente dovrebbe procedere a particolari operazioni, essi ne faranno specifica richiesta.

Articolo 88

Qualora gli ispettori dell'Agenzia abbiano necessità di servizi disponibili nel territorio di uno Stato, compreso l'impiego di attrezzature, per l'esecuzione delle ispezioni, lo Stato interessato e la Comunità agevoleranno l'ottenimento di tali servizi e l'impiego di tali attrezzature da parte degli ispettori dell'Agenzia.

Articolo 89

La Comunità e gli Stati interessati avranno il diritto di far accompagnare gli ispettori dell'Agenzia durante le ispezioni rispettivamente da propri ispettori e rappresentanti, sempreché gli ispettori dell'Agenzia non siano per tali motivi ritardati o comunque ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'AGENZIA

Articolo 90

L'Agenzia informerà la Comunità ad uso delle parti interessate in merito a:

a) i risultati delle sue ispezioni, ad intervalli da specificare negli accordi sussidiari;

b) le conclusioni che essa ha tratte dalle sue attività di verifica.

TRASFERIMENTI NEI TERRITORI DEGLI STATI O DAI TERRITORI DEGLI STATI

Articolo 91

Disposizioni generali

Le materie nucleari soggette o che devono essere assogettate alle salvaguardie previste dal presente accordo e che sono trasferite nei territori degli Stati o fuori di essi saranno considerate, ai fini del presente accordo, sotto la responsabilità della Comunità e dello Stato interessato:

a) in caso di trasferimenti nei territori degli Stati, dal momento in cui detta responsabilità cesserà di incombere allo Stato dal cui territorio le materie sono trasferite, e non più tardi del momento nel quale le materie arriveranno a destinazione;

b) nel caso di trasferimenti dai territori degli Stati fino al momento in cui lo Stato destinatario avrà tale responsabilità, e non più tardi del momento nel quale le materie nucleari arriveranno a destinazione.

Il punto nel quale avverrà il trasferimento di responsabilità sarà determinato in base ad opportuni accordi che saranno conclusi fra la Comunità e lo Stato interessato, da un lato, e lo Stato nel cui territorio o dal cui territorio le materie nucleari sono trasferite, dall'altro. Né la Comunità, né uno Stato potranno essere considerati responsabili delle materie nucleari unicamente in conseguenza del fatto che le materie nucleari si trovano in transito sul territorio di uno Stato o al di sopra di detto territorio, oppure che esse vengano trasportate su nave battente bandiera di uno Stato oppure in uno dei suoi aeromobili.

Trasferimenti dai territori degli Stati

Articolo 92

a) La Comunità notificherà all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento dai territori degli Stati di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti che normalmente trasferiscono quantità significative nel territorio di uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo ciascuna, qualora ciò sia specificato negli accordi sussidiari.

b) Tale notifica sarà inviata all'Agenzia dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento, nei termini specificati negli accordi sussidiari.

c) L'Agenzia e la Comunità potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva.

d) La notifica specificherà:

i) l'identificazione e, se possibile, la quantità prevista e la compensazione delle materie nucleari oggetto del trasferimento, e l'area di bilancio materia dalla quale esse provengono;

ii) lo Stato al quale le materie nucleari sono destinate;

iii) le date e i luoghi nei quali le materie nucleari saranno approntate per la spedizione;

iv) le date approssimative dell'invio e dell'arrivo delle materie nucleari;

v) il punto del trasferimento nel quale incomberà allo Stato destinatario la responsabilità delle materie nucleari agli effetti del presente accordo, e la data probabile alla quale tale punto sarà raggiunto.

Articolo 93

La notifica prevista dall'articolo 92 sarà di natura tale da dare all'Agenzia la possibilità di eseguire, se necessario, un'ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantità e la composizione delle materie nucleari prima del loro trasferimento dai territori degli Stati, salvo se si tratta di trasferimenti all'interno della Comunità e, qualora l'Agenzia lo desideri o la Comunità lo richieda, di applicare sigilli alle materie nucleari dopo che esse sono state approntate per la spedizione. Tuttavia il trasferimento delle materie nucleari non dovrà essere in alcun modo ritardato da qualsiasi provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.

Articolo 94

Se le materie nucleari non saranno assoggettate alle salvaguardie dell'Agenzia nel territorio dello Stato di destinazione, la Comunità provvederà affinché, entro tre mesi dal momento in cui lo Stato destinatario accetta la responsabilità delle materie nucleari, l'Agenzia riceva conferma del trasferimento da parte dello Stato di destinazione.

Trasferimenti nei territori degli Stati

Articolo 95

a) La Comunità notificherà all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento nei territori degli Stati di materie nucleari che debbono essere assoggettate alle salvaguardie previste dal presente accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti verso i quali normalmente sono trasferite quantità significative in provenienza da uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo ciascuna, qualora ciò sia specificato negli accordi sussidiari.

b) L'Agenzia riceverà notifica del previsto arrivo delle materie nucleari, con il massimo anticipo possibile, ma comunque entro i termini specificati negli accordi sussidiari.

c) L'Agenzia e la Comunità potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva.

d) La notifica specificherà:

i) l'identificazione e, se possibile, la quantità prevista e la composizione delle materie nucleari;

ii) il punto del trasferimento nel quale incomberà alla Comunità e allo Stato interessato la responsabilità delle materie nucleari agli effetti del presente accordo, e la data probabile alla quale tale punto sarà raggiunto;

iii) la data prevista di arrivo, nonché il luogo e la data in cui le materie nucleari saranno disimballate.

Articolo 96

La notifica prevista all'articolo 95 sarà di natura tale da dare all'Agenzia la possibilità di eseguire, se necessario, una ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantità e la composizione delle materie nucleari trasferite nei territori degli Stati, a meno che non si tratti di trasferimenti all'interno della Comunità, all'atto del disimballaggio della spedizione. Tuttavia il disimballaggio non dovrà essere ritardato da alcun provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.

Articolo 97

Rapporti speciali

La Comunità compilerà un rapporto speciale come previsto dall'articolo 68 qualora qualsiasi circostanza o incidente eccezionali inducessero la Comunità a ritenere che vi è stata o vi possa essere stata perdita di materie nucleari, compreso il prodursi di un ritardo significativo, durante il trasferimento nei territori degli Stati o fuori di essi.

DEFINIZIONI

Articolo 98

Ai fini del presente accordo:

1. A. Per Comunità si intende:

a) la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), parte del presente accordo;

b) i territori ai quali si applica il trattato Euratom.

B. Per Stati si intendono gli Stati non dotati di armi nucleari membri della Comunità, parti del presente accordo.

2. A. Per aggiustamento si intende una annotazione in un documento contabile o in un rapporto che indichi una differenza fra mittente e destinatario oppure materie non contabilizzate.

B. Per portata annua si intende, ai fini degli articoli 79 e 80, la quantità di materie nucleari trasferite annualmente all'esterno di un impianto operante a capacità nominale.

C. Per partita si intende un quantitativo di materie nucleari trattato come una unità ai fini della contabilità nei punti-chiave di misurazione e per il quale la composizione e la quantità sono definite da un'unica serie di specificazioni o di misure. Le materie nucleari possono trovarsi alla rinfusa oppure essere contenute in un certo numero di articoli separati.

D. Per dati riguardanti una partita s'intendono il peso totale di ciascun elemento di materia nucleare e, per il plutonio e l'uranio, la composizione isotopica, se del caso. Le unità di misura saranno le seguenti:

a) il grammo per il plutonio contenuto;

b) il grammo per il totale di uranio e il totale di uranio-235 e di uranio-233 contenuto nell'uranio arricchito in questi isotopi;

c) il chilogrammo per il torio, l'uranio naturale e l'uranio impoverito contenuti.

Ai fini dei rapporti si addizioneranno i pesi dei singoli componenti di una partita prima di arrotondare all'unità più vicina.

E. Per inventario contabile di un'area di bilancio materie s'intende la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni di inventario intervenute da quando è stato effettuato detto inventario fisico.

F. Per correzione s'intende una scrittura in un documento contabile o in un rapporto allo scopo di rettificare un errore identificato o di dar conto di una misura migliorata di una quantità precedentemente annotata nel documento contabile e nel rapporto. Ogni correzione deve essere fatta in modo da poter individuare la scrittura contabile alla quale si riferisce.

G. Per chilogrammo effettivo s'intende una speciale unità usata nelle salvaguardie delle materie nucleari. La quantità in chilogrammi effettivi si ottiene prendendo:

a) per il plutonio, il suo peso in chilogrammi;

b) per l'uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1%), il suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato del suo arricchimento;

c) per l'uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1%) ma superiore a 0,005 (0,5%), il suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001;

d) per l'uranio impoverito con un arricchimento uguale o inferiore a 0,005 (0,5%) e per il torio, il peso in chilogrammi motliplicato per 0,00005.

H. Per arricchimento s'intende il rapporto del peso combinato degli isotopi uranio-233 e uranio-235 rispetto a quello dell'uranio totale in questioone.

I. Per impianto s'intende:

a) un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, un impianto di fabbricazione, un impianto di ritrattamento, un impianto di separazione isotopica o un impianto di deposito separato;

b) qualsiasi luogo dove vengano normalmente utilizzate materie nucleari in quantitativi superiori ad un chilogrammo effettivo.

J. Per variazione d'inventario s'intende un aumento o una diminuzione, espressi in partite, delle materie nucleari in un'area di bilancio materiale; tale variazione comporterà uno dei seguenti movimenti:

a) aumenti:

i) importazione;

ii) entrate dall'interno: entrate, nei territori degli Stati: da altre aree di bilancio materie; da una attività non salvaguardata (non pacifica); al punto iniziale delle salvaguardie;

iii) produzione nucleare: produzione di materie fissili speciali in un reattore;

iv) rimozione d'esenzione: riapplicazione delle salvaguardie a materie nucleari precedentemente esentate da tali salvaguardie in considerazione del loro uso o della loro quantità.

b) Diminuzioni:

i) esportazione;

ii) spedizioni interne: spedizioni, nei territori degli Stati, verso altre aree di bilancio materie o per una attività non soggetta a salvaguardia (non pacifica);

iii) perdite nucleari: perdite di materie nucleari dovute alla loro trasformazione in elemento o elementi oppure isotopo o isotopi diversi, a seguito di reazioni nucleari;

iv) scarti misurati: materie nucleari che sono state misurate o stimate in base a misure, e trattate in modo da renderle inidonee ad un ulteriore uso nucleare;

v) residui conservati: materie nucleari prodotte in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, considerate per il momento irricuperabili ma immagazzinate;

vi) esenzione: esecuzione delle materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie in considerazione del loro uso o quantità;

vii) altre perdite: per esempio perdite accidentali (cioè perdite di materie nucleari involontarie o irricuperabili a seguito di un incidente di funzionamento) o furto.

K. Per punto-chiave di misurazione s'intende un luogo dove le materie nucleari si presentano in forma tale da poter essere misurate per determinare il loro flusso o inventario. I punti-chiave di misurazione comprendono quindi, ma in modo non limitativo, le entrate e le uscite (compresi gli scarti misurati) e gli immagazzinamenti nelle aree di bilancio materie.

L. Per anno-uomo di ispezione s'intende, agli effetti dell'articolo 80, 300 giornate- uomo di ispezione, intendendosi per giornata-uomo una giornata durante la quale un singolo ispettore ha accesso ad un'impianto in qualsiasi momento per un massimo di 8 ore.

M. Per area di bilancio materie s'intende un'area all'interno o all'esterno di un impianto per cui:

a) la quantità di materie nucleari può essere determinata per ciascun trasferimento all'interno o all'esterno dell'area di bilancio materie;

b) l'inventario fisico delle materie nucleari può essere determinato, se necessario, per ciascuna area di bilancio materie conformemente a procedure specificate, in modo da poter stabilire il bilancio materie agli effetti delle salvaguardie dell'Agenzia.

N. Per materie non contabilizzate s'intende la differenza fra l'inventario contabile e l'inventario fisico.

O. Per materie nucleari s'intende qualsiasi materia grezza o materia fissile speciale conformemente alle definizioni dell'articolo XX dello statuto. Il termine «materia grezza» non sarà interpretato come applicabile ai minerali o loro residui. Qualsiasi decisione del Consiglio a norma dell'articolo XX dello statuto che, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, abbia per effetto di recare aggiunte alle materie considerate materie grezze o materie fissili speciali, avrà effetto ai fini del presente accordo soltanto una volta accettata dalla Comunità e dagli Stati.

P. Per inventario fisico s'intende la somma di tutte le stime misurate o dedotte, ottenute secondo procedure specificate, delle quantità di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento entro un'area di bilancio materie.

Q. Per differenza mittente/destinatario si intende la differenza fra la quantità di materie nucleari in una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantità misurata presso l'area di bilancio materie di destinazione.

R. Per dati fonte si intendono quei dati, registrati durante le misure o le tarature o utilizzati per ottenere rapporti empirici, che identificano le materie nucleari e costituiscono i dati della partita. I dati fonte possono comprendere, per esempio, il peso dei composti, i fattori di conversione per determinare il peso dell'elemento, la gravità specifica, la concentrazione dell'elemento, i rapporti isotopici, i rapporti fra volume e letture dei manometri e i rapporti fra il plutonio prodotto e la potenza generata.

S. Per punto strategico s'intende un luogo scelto durante l'esame delle informazioni descrittive dove, in condizioni normali e in combinazione con le informazioni provenienti dall'insieme di tutti i punti strategici, si ottengono e si verificano le informazioni necessarie e sufficienti per l'applicazione delle salvaguardie; un punto strategico può comprendere qualsiasi luogo dove vengono effettuate misure-chiave relative alla contabilità bilancio materie e dove sono attuati provvedimenti di contenimento e di sorveglianza.

PROTOCOLLO

Articolo 1

Il presente protocollo completa alcune disposizioni dell'accordo e, in particolare, specifica le condizioni e i mezzi in base ai quali, nell'applicare le salvaguardie previste dall'accordo, la cooperazione sarà attuata in modo da evitare duplicazioni delle attività di salvaguardia della Comunità.

Articolo 2

La Comunità raccoglierà le informazioni relative agli impianti e alle materie nucleari all'esterno degli impianti che devono essere comunicate all'Agenzia a norma dell'accordo sulla base del questionario indicativo concordato, allegato agli accordi sussidiari.

Articolo 3

L'Agenzia e la Comunità procederanno congiuntamente all'esame delle informazioni descrittive previsto dall'articolo 46 da a) a f) dell'accordo e inseriranno i relativi risultati condordati negli accordi sussidiari. La verifica delle informazioni descrittive prevista all'articolo 48 dell'accordo sarà compiuta dall'Agenzia in cooperazione con la Comunità.

Articolo 4

Nel fornire all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, la Comunità trasmetterà anche informazioni sui metodi di ispezione che essa propone di usare e le proposte complete comprensive delle previsioni delle attività ispettive per le attività di ispezione ordinarie per i formulari allegati agli accordi sussidari e relativi agli impianti e alle aree di bilancio materie all'esterno degli impianti.

Articolo 5

La preparazione dei formulari allegati agli accordi sussidiari sarà effettuata congiuntamente dalla Comunità e dall'Agenzia.

Articolo 6

La Comunità raccoglierà i rapporti dagli esercenti, terrà una contabilità centralizzata in base a tali rapporti e procederà al controllo ed all'analisi tecnici e contabili delle informazioni ricevute.

Articolo 7

Una volta espletati i compiti di cui all'articolo 6 del presente protocollo, la Comunità compilerà, su base mensile, i rapporti riguardanti le variazioni d'inventario e li presenterà all'Agenzia entro i termini specificati negli accordi sussidiari.

Articolo 8

La Comunità trasmetterà inoltre all'Agenzia i rapporti sul bilancio materie e gli elenchi degli inventari fisici, con frequenza dipendente dalla frequenza di esecuzione di tali inventari secondo quanto specificato negli accordi sussidiari.

Articolo 9

Il modello e il formato dei rapporti di cui agli articoli 7 e 8 del presente protocollo, concordati fra l'Agenzia e la Comunità, saranno indicati negli accordi sussidiari.

Articolo 10

Le attività di ispezione ordinarie svolte dalla Comunità e dall'Agenzia agli effetti dell'accordo, comprese le ispezioni di cui all'articolo 84 dell'accordo, saranno coordinate in conformità delle disposizioni degli articoli da 11 a 23 del presente protocollo.

Articolo 11

Salvo quanto disposto dagli articoli 79 e 80 dell'accordo, nel determinare il numero, l'intensità, la durata, il calendario e le modalità effettivi delle ispezioni dell'Agenzia nei confronti di ciascun impianto, sarà tenuto conto delle attività ispettive svolte dalla Comunità nell'ambito del suo sistema multinazionale di salvaguardie in conformità delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Le attività ispettive di cui all'accordo nei confronti di ciascun impianto saranno stabilite usando i criteri dell'articolo 81 dell'accordo. Detti criteri saranno applicati usando le norme e le modalità fissate negli accordi sussidiari e che sono state usate per calcolare le attività ispettive negli esempi specifici allegati a tali accordi. Queste norme e modalità saranno rivedute periodicamente, in conformità all'articolo 7 dell'accordo, in modo da tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici nel settore delle salvaguardie e dell'esperienza acquisita.

Articolo 13

Le attività ispettive di cui all'accordo, espresse come previsioni concordate delle effettive attività ispettive da svolgere, saranno determinate negli accordi sussidiari insieme con le appropriate descrizioni delle modalità di verifica e la portata delle ispezioni che dovranno essere compiute da parte della Comunità e dall'Agenzia. Queste attività ispettive rappresenteranno, in normali condizioni di esercizio e salvo il rispetto delle condizioni sottoriportate, l'attività massima ispettiva che sarà svolta presso l'impianto in virtù dell'accordo:

a) validità costante delle informazioni sulle salvaguardie della Comunità menzionate all'articolo 32 dell'accordo, secondo quanto specificato negli accordi sussidiari;

b) validità costante delle informazioni fornite all'Agenzia in conformità dell'articolo 2 del presente protocollo;

c) regolare presentazione da parte della Comunità dei rapporti previsti dagli articoli 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68 e 69 dell'accordo, secondo quanto specificato negli accordi sussidiari;

d) applicazione costante delle intese relative al coordinamento delle ispezioni di cui agli articoli da 10 a 23 del presente protocollo, secondo quanto specificato negli accordi sussidiari;

e) espletamento da parte della Comunità della sua attività ispettiva nei riguardi dell'impianto, secondo quanto specificato negli accordi sussidiari, a norma del presente articolo.

Articolo 14

a) Salvo quanto disposto dall'articolo 13 del presente protocollo, le ispezioni dell'Agenzia saranno effettuate simultaneamente con le attività di ispezione della Comunità. Gli ispettori dell'Agenzia presenzieranno all'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunità.

b) Salvo quanto dipsosto dal paragrafo a), ogni qualvolta l'Agenzia è in grado di conseguire gli scopi delle sue ispezioni ordinarie previsti dall'accordo, gli ispettori dell'Agenzia applicheranno le disposizioni degli articoli 74 e 75 dell'accordo mediante osservazione delle attività di ispezione degli ispettori della Comunità, a condizione tuttavia che:

i) le attività di ispezione degli ispettori dell'Agenzia da svolgersi con modalità diverse dall'osservazione delle attività di ispezione che sono svolte dagli ispettori della Comunità e che sono prevedibili, siano specificate negli accordi sussidiari;

ii) nel corso di un'ispezione, gli ispettori dell'Agenzia, qualora lo reputino essenziale ed urgente, possano svolgere attività di ispezione diverse dall'osservazione delle attività di ispezione degli ispettori della Comunità, se l'Agenzia non può conseguire altrimenti gli scopi delle sue ispezioni ordinarie e se sia stato impossibile prevedere tale circostanza.

Articolo 15

Il programma generale e il calendario delle ispezioni della Comunità previste dall'accordo saranno fissati dalla Comunità in cooperazione con l'Agenzia.

Articolo 16

Le disposizioni per la presenza degli ispettori dell'Agenzia durante l'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunità saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunità per ciascun tipo di impianto e, in quanto necessario, per i singoli impianti.

Articolo 17

Al fine di dare all'Agenzia la possibilità di decidere, in funzione delle esigenze in materia di campionamento statistico, in merito alla sua presenza ad una determinata ispezione della Comunità, la Comunità fornirà preventivamente all'Agenzia un prospetto dei numeri, tipi e contenuto degli articoli da ispezionare, conformemente alle informazioni che l'esercente dell'impianto mette a disposizione della Comunità.

Articolo 18

Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto necessario, per i singoli impianti, saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunità, soprattutto per quanto riguarda:

a) la determinazione delle tecniche per il prelievo aleatorio di campioni statistici;

b) il controllo e l'identificazione dei campioni.

Articolo 19

Le intese sul coordinamento per ciascun tipo di impianto specificate negli accordi sussidiari serviranno come base per le analoghe intese che saranno specificate nel formulario relativo a ciascun impianto.

Articolo 20

I provvedimenti specifici di coordinamento sulle questioni precisate nei formulari relativi ad ogni impianto a norma dell'articolo 19 del presente protocollo, saranno presi insieme da funzionari della Comunità e dell'Agenzia a tal fine designati.

Articolo 21

La Comunità trasmetterà all'Agenzia i propri documenti di lavoro relativi a quelle ispezioni alle quali avranno presenziato gli ispettori dell'Agenzia ed i rapporti di ispezione riguardanti tutte le altre ispezioni della Comunità eseguite a norma dell'accordo.

Articolo 22

I campioni di materie nucleari destinati all'Agenzia saranno prelevati dalle stesse partite o articoli scelti in modo aleatorio come per la Comunità, e saranno prelevati insieme con i campioni destinati alla Comunità, a meno che per mantenere o ridurre al più basso livello praticamente possibile le attività ispettive dell'Agenzia si renda necessario un prelevamento indipendente di campioni da parte dell'Agenzia, secondo modalità concordate in anticipo e specificate negli accordi sussidiari.

Articolo 23

Le frequenze degli inventari fisici che saranno effettuati dagli esercenti dell'impianto e verificati ai fini delle salvaguardie saranno conformi a quelle citate a titolo indicativo negli accordi sussidiari. Se a norma dell'accordo saranno considerate essenziali ulteriori attività relative agli inventari fisici, esse saranno discusse nel comitato di collegamento previsto all'articolo 25 e concordate prima della loro applicazione.

Articolo 24

Qualora l'Agenzia possa realizzare gli scopi delle sue ispezioni ad hoc previste dall'accordo mediante l'osservazione delle attività di ispezione degli ispettori delle Comunità, essa si atterrà a tale procedura.

2Articolo 25

a) Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'accordo e del presente protocollo, sarà istituito un comitato di collegamento, composto di rappresentanti della Comunità e dell'Agenzia.

b) Il comitato si riunirà almeno una volta all'anno:

i) per esaminare, in particolare modo, l'esecuzione degli accordi di coordinamento previsti dal presente protocollo, comprese le previsioni concordate relative all'attività ispettiva;

ii) per esaminare lo sviluppo dei metodi e delle tecniche in materia di salvaguardie;

iii) per considerare qualsiasi problema che gli venga sottposta dalle riunioni periodiche di cui al paragrafo c).

c) Il comitato si riunirà periodicamente ad un livello inferiore per discutere, in particolare e per quanto necessario, nei confronti dei singoli impianti, l'esecuzione degli accordi di coordinamento di cui al presente protocollo, compresi, alla luce degli sviluppi tecnici e di esercizio, l'aggiornamento delle precisioni concordate delle attività ispettive per quanto riguarda le variazioni della portata delle materie nucleari, i programmi di inventario ed esercizio dell'impianto, nonché l'applicazione di procedure di ispezione in diversi tipi di attività di ispezione ordinaria e, in termini generali, le esigenze in materia di campionamento statistico. Qualsiasi questione che non potesse essere composta sarà sottoposta alle riunioni di cui al paragrafo b).

d) Senza pregiudizio per le azioni urgenti che potrebbero rendersi necessarie a norma dell'accordo, qualora si presentassero problemi nell'applicazione dell'articolo 13 del presente protocollo, soprattutto qualora l'Agenzia considerasse che le condizioni ivi specificate non sono soddisfatte, il comitato si riunirà al più presto possibile a livello adeguato per valutare la situazione e discutere i provvedimenti da adottare. Se un problema non potesse essere risolto, il comitato potrà presentare alle parti le proposte del caso, in particolare allo scopo di modificare le previsioni dell'attività ispettiva relativa alle attività ispettive ordinarie.

e) Il comitato elaborerà, secondo le necessità, proposte per quanto riguarda i problemi che richiedono l'accordo della parti.