21977A0315(01)

Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dell'altro

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 29/08/1980 pag. 0012 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0049
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 21 pag. 0122
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0111
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0111


ACCORDO sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «Comunità»

da un lato, e

IL GOVERNO DANESE E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altro,

RICORDANDO lo statuto delle isole Færøer che sono una parte integrante ed autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 sui problemi delle isole Færøer;

CONSIDERANDO l'importanza vitale per le isole Færøer della pesca che costituisce la loro attività economica essenziale;

CONSIDERANDO il comune desiderio di provvedere alla conservazione ed alla gestione razionale delle risorse ittiche delle acque adiacenti alle loro coste;

TENENDO CONTO del fatto che una parte delle risorse ittiche di talune aree delle rispettive zone di pesca consistono in riserve particolarmente interdipendenti, sfruttate da pescatori di entrambe le parti;

OSSERVANDO che l'estensione delle zone di pesca nella regione atlantica può causare un trasferimento dello sforzo di pesca, che può influire negativamente sullo stato delle suddette risorse;

RICONOSCENDO che gli Stati costieri della zona hanno quindi un interesse fondamentale a provvedere, mediante opportune misure, alla conservazione ed alla gestione razionale delle risorse ittiche;

TENENDO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

AFFERMANDO che l'estensione, da parte degli Stati costieri, della loro zona di giurisdizione sulle risorse ittiche e l'esercizio, nell'ambito di queste zone, di diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di queste risorse dovrebbe essere disciplinata in conformità con i principi del diritto internazionale;

TENENDO CONTO che è stato deciso di creare intorno alle isole Færøer, con decorrenza dal 1º gennaio 1977, una zona di pesca che si estende a 200 miglia marittime dalla costa, zona entro la quale le isole Færøer esercitano diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche, e che la Comunità ha convenuto che i limiti delle zone di pesca dei suoi Stati membri, qui di seguito denominate «zona di pesca sotto la giurisdizione della Comunità», si estendono a 200 miglia marittime e che l'attività di pesca esercitata entro questo limite è soggetta alla politica comune della Comunità in materia di pesca;

DESIDEROSI di definire i termini e le condizioni relativi alle risorse ittiche di pesca di interesse comune,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ciascuna delle parti autorizza le navi da pesca dell'altra parte a pescare nella zona di pesca sotto la propria giurisdizione in conformità delle disposizioni indicate qui di seguito.

Articolo 2

Ciascuna parte determina annualmente per la zona sotto la propria giurisdizione di pesca, fatti salvi gli eventuali adeguamenti per far fronte a circostanze imprevedibili, e sulla base dell'esigenza di una gestione razionale delle risorse ittiche, quanto segue: a) il totale delle catture ammesse per ciascuna risorsa o complesso di risorse tenendo conto di tutti i migliori dati scientifici disponibili, dell'interdipendenza delle risorse, dei lavori delle organizzazioni internazionali del settore e degli altri fattori pertinenti;

b) previe opportune consultazioni, le quote assegnate alle navi da pesca dell'altra parte e le zone in cui queste quote possono essere pescate. Le due parti si pongono come obiettivo la realizzazione di un equilibrio soddisfacente tra le loro possibilità di pesca nella zona di pesca rispettiva. Nella determinazione di queste possibilità di pesca, ciascuna parte tiene conto: i) delle catture abituali delle due parti,

ii) dell'esigenza di ridurre al minimo le difficoltà per entrambe le parti nell'eventualità che le possibilità di pesca vengano ridotte,

iii) tutti gli altri fattori pertinenti.

Le misure per disciplinare le attività di pesca attuate dalle due parti a scopo di conservazione, mantenendo o ricostituendo le riserve ittiche a livelli che forniscano il massimo rendimento possibile, non saranno di natura tale da compromettere il pieno esercizio dei diritti di pesca concessi a norma dell'accordo.

Articolo 3

Ciascuna parte può richiedere che siano sottoposte a licenza le attività di pesca esercitate nella zona sotto la sua giurisdizione di pesca da navi dell'altra parte. Se del caso, la competente autorità di ciascuna parte comunica tempestivamente all'altra parte il nome, il numero di immatricolazione e gli altri particolari relativi alle navi autorizzate a pescare nella zona sotto la giurisdizione di pesca dell'altra parte. La seconda parte rilascia queste licenze compatibilmente con le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 2, lettera b).

Articolo 4

1. Nell'esercizio delle attività di pesca nella zona sotto la giurisdizione di pesca dell'altra parte, le navi di ciascuna parte si uniformano alle misure di conservazione ed alle altre modalità e condizioni fissate dalla prima, nonché alle norme ed ai regolamenti di detta parte per quanto riguarda la pesca.

2. Qualsiasi nuova modalità, condizione e legge e qualsiasi nuovo regolamento dovranno essere notificati con adeguato anticipo.

Articolo 5

1. Ciascuna pane prende tutte le misure necessarie per garantire che le sue navi rispettino le disposizioni del presente accordo e gli altri regolamenti in materia.

2. Nella zona sotto la propria giurisdizione di pesca, ciascuna parte può prendere tutte le misure, conformi con il diritto internazionale, necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte delle navi dell'altra parte.

Articolo 6

Le parti si impegnano a cooperare ai fini di un'adeguata gestione e conservazione delle risorse ittiche e per promuovere la necessaria ricerca scientifica in materia, con particolare riguardo a quanto segue: a) riserve esistenti nelle zone sotto la giurisdizione di pesca delle due parti, al fine di raggiungere, per quanto possibile, un'armonizzazione delle misure per la disciplina della pesca di queste riserve;

b) riserve di interesse comune esistenti nelle zone sotto la giurisdizione di pesca di entrambe le parti e nelle zone contigue ed adiacenti alle zone suddette.

Articolo 7

Le parti convengono di consultarsi sui problemi relativi all'attuazione ed al buon funzionamento del presente accordo.

Eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo formeranno ogetto di consultazione fra le due parti.

Articolo 8

Nessun elemento del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di una qualsiasi delle due parti per quanto riguarda i problemi relativi al diritto del mare.

Articolo 9

Il presente accordo non pregiudica i diritti nel Regno di Danimarca dei cittadini danesi che abitano le isole Færøer.

Articolo 10

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, alle isole Færøer.

Articolo 11

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificano l'espletamento delle procedure a tal uopo necessarie. In attesa della sua entrata in vigore, detto accordo si applica in via provvisoria con decorrenza dal 1º gennaio 1977.

Articolo 12

Il presente accordo rimane in vigore per un periodo iniziale di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non sia denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno nove mesi prima della scadenza, l'accordo rimarrà in vigore per un ulteriore periodo di sei anni, a meno che non venga denunciato mediante notifica almeno sei mesi prima della scadenza di questo periodo.

Articolo 13

Le parti convengono di esaminare il presente accordo alla conclusione dei negoziati per un trattato multilaterale risultante dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 14

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e faeroese, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende marts nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten März neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the fifteenth day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le quinze mars mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì quindici marzo millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de vijftiende maart negentienhonderd zevenenzeventig.

Skriva í Bruxelles, tann fimtandi mars 1977.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

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For den danske regering og det færøske landsstyre

Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer

For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé

Per il governo danese e il governo locale delle isole Færøer

Voor de Regering van Denemarken en de plaatselijke Regering van de Færøer

Fyri Donsku stjórnina og Føroye Landsst´yri >PIC FILE= "T0009989">