Protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
Gazzetta ufficiale n. L 270 del 27/09/1978 pag. 0009 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 8 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 8 pag. 0011
PROTOCOLLO relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE D'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, LO STATO D'ISRAELE, dall'altra parte, HANNO DESIGNATO come plenipotenziari: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Renaat VAN ELSLANDE, ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA: Jens CHRISTENSEN, ambasciatore, direttore al ministero; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans-Dietrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Louis de GUIRINGAUD, ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE D'IRLANDA: Garret FITZGERALD, ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Arnaldo FORLANI, ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Gaston THORN, presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo; SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: Max van der STOEL, ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi; SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD: Anthony CROSLAND M.P., segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: Anthony CROSLAND M.P., presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee, segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Claude CHEYSSON, membro della Commissione delle Comunità europee; LO STATO D'ISRAELE: Yigal ALLON, vice-primo ministro e ministro degli affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Articolo 1 Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico di Israele. Articolo 2 1. Ai fini precisati nell'articolo 1, la Comunità chiederà alla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata la «Banca», di mettere a disposizione d'Israele stanziamenti a concorrenza di 30 milioni di unità di conto europee. Questo importo potrà essere impegnato, per un periodo che termina il 31 ottobre 1981, sotto forma di prestiti concessi secondo le condizioni, modalità e procedure previste dallo statuto della Banca. 2. Possono beneficiare del finanziamento progetti d'investimento che contribuiscano all'incremento della produttività ed alla complementarità delle economie delle parti contraenti e che favoriscano in particolare l'industrializzazione d'Israele, presentati alla Banca dallo Stato d'Israele o, con l'accordo di quest'ultimo, da imprese pubbliche o private con sede o stabilimento in Israele. 3. a) L'esame dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo le modalità, condizione e procedure previste dallo statuto della Banca. b) Le condizioni di ammortamento di ogni prestito sono fissate in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto da finanziare. c) I prestiti sono concessi ad un saggio d'interesse identico a quello praticato dalla Banca al momento della firma del contratto di prestito. Articolo 3 1. Gli importi da impegnare ogni anno devono essere ripartiti nel modo più regolare possibile per tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato. 2. L'eventuale rimanenza alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sarà utilizzata sino ad esaurimento. In tal caso, l'utilizzazione è effettuata secondo modalità identiche a quelle previste nel presente protocollo. Articolo 4 Il contributo della Banca alla realizzazione di progetti può, con l'accordo di Israele, assumere la forma di un cofinanziamento. Articolo 5 Israele o gli altri beneficiari di cui all'articolo 2 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente protocollo. La Banca si accerta che l'utilizzazione dei suoi contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche. Articolo 6 1. Israele riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione dei progetti finanziati dalla Banca un regime fiscale e doganale almeno favorevole quanto quello applicato nei confronti di altre organizzazioni internazionali. 2. Israele prende le misure necessarie affinché gli interessi e tutte le altre somme dovute alla Banca a titolo dei prestiti concessi a norma del presente protocollo siano esonerati da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale. Articolo 7 La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato di Israele può essere subordinata, da parte della Banca, alla garanzia di quest'ultimo. Articolo 8 Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Banca, la partecipazione a gare, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e d'Israele. Articolo 9 Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, Israele s'impegna a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso in capitale. Articolo 10 I risultati della cooperazione finanziaria possono formare oggetto di esami in sede di consiglio di cooperazione. Articolo 11 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato l'11 maggio 1975. Articolo 12 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede. Articolo 13 1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione od approvazione secondo le procedure proprie alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokòll gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Additional Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld. >RIFERIMENTO A UN FILM> Udfærdiget i Bruxelles, den ottende februar nitten hundrede og syvoghalvfjerds som svarer til den tyvende shvat fem tusinde syv hundrede og syvogtredive i den hebraiske kalender. Geschehen zu Brüssel am achten Februar neunzehnhundertsiebenundsiebzig, welcher dem zwanzigsten Shvat fünftausendsiebenhundertsiebenunddreißig des hebräischen Kalenders entspricht. Done at Brussels this eighth day of February nineteen hundred and seventy-seven which corresponds to the twentieth Shvat five thousand seven hundred and thirty-seven of the Hebrew calendar. Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque. Fatto a Bruxelles, l'otto febbraio millenovecentosettantasette corrispondente al venti Shvat cinquemilasettecentotrentasette del calendario ebraico. Gedaan te Brussel, de achtste februari negentienhonderd zevenenzeventig, welke datum overeenkomt met twintig Shvat vijfduizendzevenhonderdzevenendertig van de Hebreeuwse kalender. >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen >RIFERIMENTO A UN FILM> For Hendes Majestæt Danmarks dronning >RIFERIMENTO A UN FILM> Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour le président de la République française >RIFERIMENTO A UN FILM> For the President of Ireland >RIFERIMENTO A UN FILM> Per il presidente della Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN FILM> Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN FILM> For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN FILM> For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >RIFERIMENTO A UN FILM>