21976A0810(01)

Accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica il protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda - Modifiche da apportare al protocollo n°. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 10/08/1976 pag. 0002 - 0005


Bruxelles, il ...

Signor ambasciatore,

l'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, prevede una progressiva riduzione del dazio doganale del 15 % applicato alle importazioni di filetti di pesci di cui alla sottovoce 03.01 B II b) della tariffa doganale comune.

In seguito ad una decisione presa nel 1972 dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, i filetti di pesci crudi, panati e congelati, rientrano ormai nelle sottovoci 16.04 C e G (preparazioni e conserve di pesci).

Per evitare che, a causa di modifica, i filetti di pesci panati di cui alle sottovoci 16.04 C e G siano esclusi dal beneficio delle disposizioni del suddetto articolo, sarebbe opportuno modificare formalmente il testo di quest'ultimo. Tali modifiche, che sono riportate nell'allegato, sono applicabili a decorrere dal 1º luglio 1976.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo su queste modifiche.

Voglia accettare, signor ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

ALLEGATO Modifiche da apportare al protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

3. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente: >PIC FILE= "T0008867">

2. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente: >PIC FILE= "T0008868">

Bruxelles, il ...

Signor ...,

mi pregio di communicarle di avere ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta:

«L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, prevede una progressiva riduzione del dazio doganale del 15 % applicato alle importazioni di filetti di pesci di cui alla sottovoce 03.01 B II b) della tariffa doganale comune.

In seguito ad una decisione presa nel 1972 dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, i filetti di pesci crudi, panati e congelati, rientrano ormai nelle sottovoci 16.04 C e G (preparazioni e conserve di pesci).

Per evitare che, a causa di questa modifica, i filetti di pesci panati di cui alle sottovoci 16.04 C e G siano esclusi dal beneficio delle disposizioni del suddetto articolo, sarebbe opportuno modificare formalmente il testo di quest'ultimo. Tali modifiche, che sono riportate nell'allegato, sono applicabili a decorrere dal 1º luglio 1976.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo su queste modifiche.»

Mi pregio di confermarle che il mio governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica d'Islanda

ALLEGATO Modifiche da apportare al protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

3. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente: >PIC FILE= "T0008867">

2. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente: >PIC FILE= "T0008868">

Bruxelles, il ...

Signor ...,

mi pregio di communicarle di avere ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta:

«L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, prevede una progressiva riduzione del dazio doganale del 15 % applicato alle importazioni di filetti di pesci di cui alla sottovoce 03.01 B II b) della tariffa doganale comune.

In seguito ad una decisione presa nel 1972 dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, i filetti di pesci crudi, panati e congelati, rientrano ormai nelle sottovoci 16.04 C e G (preparazioni e conserve di pesci).

Per evitare che, a causa di questa modifica, i filetti di pesci panati di cui alle sottovoci 16.04 C e G siano esclusi dal beneficio delle disposizioni del suddetto articolo, sarebbe opportuno modificare formalmente il testo di quest'ultimo. Tali modifiche, che sono riportate nell'allegato, sono applicabili a decorrere dal 1º luglio 1976.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo su queste modifiche.»

Mi pregio di confermarle che il mio governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica d'Islanda

ALLEGATO Modifiche da apportare al protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

3. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente: >PIC FILE= "T0008869">

2. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente: >PIC FILE= "T0008870">