Decisione n. 48/75 del Consiglio di Associazione CEE- SAMA relativa alle misure transitorie da applicare oltre il 31 gennaio 1975
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1975 pag. 0003
DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-SAMA relativa alle misure transitorie da applicare oltre il 31 gennaio 1975 IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, vista la convenzione di associazione, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, DECIDE: Articolo 1 Restano in vigore, oltre il 31 gennaio 1975: 1. le disposizioni relative agli scambi commerciali, contenute nel titolo I della convenzione, nei suoi protocolli 1-5, e negli allegati II, X, IX; 2. le disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, contenute nel titolo II della convenzione, nei protocolli 6-7 e negli allegati IV e XII; 3. le disposizioni relativi allo stabilimento, ai servizi, ai pagamenti e ai capitali contenute nel titolo III della convenzione, e negli allegati V-VI; 4. le disposizioni relative alle istituzioni, contenute nel titolo IV della convenzione, nei protocolli nn. 8 e 10 e negli allegati VIII-IX; 5. le disposizioni generali e finali contenute negli articoli 56, 57, 60, 62 par. 2, 64, 65, 66 del titolo V, nel protocollo n. 9 e negli allegati VII, XIII-XIV; 6. le decisioni prese dal Consiglio di associazione per l'applicazione delle disposizioni sopra elencate. Articolo 2 La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli stessi settori, ed al più tardi fino al 31 luglio 1975. Articolo 3 Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunità hanno l'obbligo per quanto li riguarda di prendere le misure di esecuzione della presente decisione. Articolo 4 La presente decisione entre in vigore il 1 febbraio 1975. Fatto a Bruxelles, addì Il Presidente del Consiglio di associazione