Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR)
Gazzetta ufficiale n. L 252 del 14/09/1978 pag. 0002 - 0065
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 5 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 5 pag. 0047
CONVENZIONE DOGANALE CONCERNENTE IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR) LE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali, CONSIDERANDO che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione, DICHIARANDOSI favorevoli ad una semplificazione ed armonizzazione delle formalità amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI a) Definizioni Articolo 1 Secondo la presente convenzione, sono considerati: a) «operazione TIR», il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto «regime TIR», disciplinato nella presente convenzione; b) «dazi e tasse all'importazione o all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, tributi e aggravi diversi riscossi all'importazione o all'esportazione, oppure in correlazione con l'importazione o l'esportazione di merci, esclusi i tributi e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi; c) «veicolo stradale», non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio concepito per potergli essere agganciato; d) «autotreno», i veicoli agganciati l'uno all'altro, inseriti nel traffico stradale come un'unità; e) «contenitore», un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo): i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci; ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte; iii) specialmente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza rottura di carico, da parte di uno o più mezzi di trasporto; iv) concepito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; v) concepito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato ; e vi) d'un volume interno di almeno un metro cubo; Le «carrozzerie amovibili» sono assimilate ai contenitori; f) «ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una parte contraente dove inizia, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR; g) «ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una parte contraente dove termina, per l'intero carico o una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR; h) «ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore è importato o esportato durante un'operazione TIR; i)«persone», tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche; k) «merci ponderose o voluminose», tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate né in un veicolo stradale chiuso, né in un contenitore chiuso; l) «associazione garante», un'associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR. b) Campo d'applicazione Articolo 2 La presente convenzione concerne i trasporti di merci,senza rottura di carico attraverso una o più frontiere,eseguiti da un ufficio doganale di partenza d'una parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un'altra parte contraente, o della medesima parte contraente, in veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia effettuato su strada. Articolo 3 Per beneficiare delle disposizioni della presente convenzione: a) i trasporti devono essere effettuati i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel capitolo III a) ; o ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreché siano adempite le condizioni menzionate nel capitolo III c); b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6 ed essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'allegato I della presente convenzione. c) Principi Articolo 4 Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione. Articolo 5 1. Le merci trasportate nel regime TIR in veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio. 2. Per impedire abusi le autorità doganali possono tuttavia, in casi straordinari ed in particolare allorché c'è sospetto di irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici. CAPITOLO II RILASCIO DEI CARNET TIR RESPONSABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI GARANTI Articolo 6 1. Ogni parte contraente può abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fisserà, delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti nonché ad assumerne la garanzia. 2. Un'associazione può essere abilitata in un paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti, in tale paese, in occasione di trasporti accompagnati da carnet TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l'associazione garante. Articolo 7 I moduli dei carnet TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni corrispondenti o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esenzione da dazi e tasse all'importazione o all'esportazione e non saranno assoggettati né a divieti né a restrizioni d'importazione e d'esportazione. Articolo 8 1. L'associazione garante s'impegna a pagare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del paese in cui è stata accertata in'irregolarità in correlazione con un'operazione TIR. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme. 2. Allorché le leggi e i regolamenti di una parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all'importazione o all'esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei tributi d'entrata o d'uscita, più gli eventuali interessi di mora. 3. Ogni parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall'associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2. 4. La responsabilità solidale dell'associazione garante verso le autorità del paese nel quale è sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto in cui il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge quando le merci sono importate, oppure, in caso di sospensione dell'operazione TIR conformemente all'articolo 26 paragrafi 1 e 2, quando il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale presso il quale è nuovamente iniziata l'operazione TIR. 5. L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o in un contenitore piombato ; essa non è invece tenuta a rispondere a altre merci. 6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR. 7. Allorché le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all'associazione garante le autorità competenti devono, nella misura del possibile, chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle. Articolo 9 1. L'associazione garante fissa la durata di validità del carnet TIR, specificando l'ultimo giorno di validità dopo il quale il carnet non può più essere presentato, per l'accettazione, all'ufficio doganale di partenza. 2. Se il carnet è stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al più tardi l'ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarrà valevole sino al termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione. Articolo 10 1. Il carnet TIR può essere scaricato con o senza riserve; se sono fatte delle riserve, esse devono concernere dei fatti in correlazione con la rispettiva operazione TIR. Tali fatti devono essere menzionati nel carnet TIR. 2. Se le autorità doganali di un paese hanno scaricato un carnet TIR senza riserve, esse non possono più esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l'attestazione di scarico fosse stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Articolo 11 1. Se un carnet TIR non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve, le autorità competenti possono esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere dall'accettazione del carnet TIR da parte delle autorità doganali, esse hanno notificato per iscritto all'associazione garante che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve. Detta disposizione è applicabile anche allorché lo scarico è stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione è di due anni. 2. La richiesta di pagare le somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 dev'essere inviata all'associazione garante al più presto tre mesi e al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l'associazione è stata informata che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve, oppure che l'attestazione di scarico è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato. 3. L'associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all'associazione garante allorché entro un termine di due anni, a decorrere dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non è stata commessa nessuna irregolarità. CAPITOLO III TRASPORTO DI MERCI ACCOMPAGNATE DA UN CARNET TIR a) Ammissione di veicoli e di contenitori Articolo 12 Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell'allegato 2 della presente convenzione e deve essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell'allegato 3 della presente convenzione. Il certificato d'ammissione deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato 4. Articolo 13 1. Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo i contenitori devono essere costruiti conformemente alle condizioni fissate nell'allegato 7, parte I e devono essere stati ammessi secondo la procedura stabilita nell'allegato 7, parte II. 2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale in applicazione della convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l'egida delle Nazioni Unite, della convenzione doganale concernente i contenitori, 1972, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisse o modificasse detta convenzione ; i succitati contenitori devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova ammissione. Articolo 14 1. Ciascuna parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non creano rischi di frode. 2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa più le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione dovrà essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorità competente. b) Procedura di trasporto accompagnato da un libretto TIR Articolo 15 1. Per l'importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non è richiesto un documento doganale particolare. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non è richiesta una garanzia. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non impediscono ad una parte contraente di esigere che presso l'ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalità prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell'operazione TIR. Articolo 16 I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare operazioni TIR devono essere provvisti sulla parte anteriore di una targa rettangolare recante l'iscrizione « TIR» ed avente le caratteristiche menzionate nell'allegato 5 della presente convenzione, ed una targa identica sarà posta sulla parte posteriore del veicolo stradale o dell'autotreno. Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili ed esse devono essere amovibili. Articolo 17 1. Dev'essere approntato un carnet TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni contenitore. È tuttavia possibile rilasciare un solo carnet TIR per un autotreno, o per parecchi contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso il manifesto delle merci del carnet TIR deve menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore. 2. Il carnet TIR è valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili d'accettazione e di scarico necessari per l'esecuzione del rispettivo trasporto. Articolo 18 Un'operazione TIR può comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, tranne allorchè concessa un'autorizzazione della parte contraente o delle parti contraenti interessate, a) gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un solo paese; b) gli uffici doganali di destinazione devono essere situati in non più di due paesi; c) il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro. Articolo 19 Le merci e il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore vanno presentati all'ufficio doganale di partenza insieme con il carnet TIR. Le autorità doganali del paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per l'apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilità delle citate autorità doganali, dalle persone debitamente autorizzate. Articolo 20 Le autorità doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito. Articolo 21 Il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo carnet TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione. Articolo 22 1. Sempreché siano intatte, le autorità doganali degli uffici doganali di passaggio di ogni parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali delle altre parti contraenti, a meno che esse procedano ad una visita delle merci in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2. Se necessario agli effetti del controllo, dette autorità doganali possono tuttavia aggiungere le proprie chiusure doganali. 2. Le chiusure doganali così accettate da una parte contraente beneficiano, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali. Articolo 23 Solo in casi straordinari le autorità doganali possono - far scortare sul loro territorio, a spese dei traportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori, - procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori. Articolo 24 Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore, esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del carnet TIR impiegati nel loro paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR. Articolo 25 Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale è deteriorata in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il carnet TIR dovrà essere utilizzato conformemente alla procedura prevista nell'allegato 1 della presente convenzione, salva restando l'eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali ; si dovrà inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel carnet TIR. Articolo 26 1. Se un trasporto accompagnato da un carnet TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è parte contraente della presente convenzione, l'operazione TIR è sospesa durante detto tragitto. In tal caso le autorità doganali della parte contraente sul cui territorio il trasporto è quindi proseguito accetteranno il carnet TIR, per la ripresa dell'operazione TIR, sempreché le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. 2. Ciò vale anche per la parte del tragitto durante la quale il carnet TIR non è utilizzato dal titolare del carnet, sul territorio di una parte contraente, perché può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o quando per il transito non è richiesta una procedura doganale. 3. In tali casi gli uffici doganali presso i quali la procedura TIR è sospesa o ripresa saranno reputati uffici di passaggio in uscita, rispettivamente in entrata. Articolo 27 Con riserva delle disposizioni della presente convenzione, in particolare l'articolo 18, l'ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione. Articolo 28 Il carnet TIR dev'essere subito scaricato all'arrivo del carico all'ufficio doganale di destinazione, sempreché le merci siano assoggetate ad un altro regime doganale o sdoganate per l'immissione al consumo. c) Disposizioni concernenti i trasporti di merci ponderose o voluminose Articolo 29 1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente ai trasporti di merci ponderose o voluminose quali sono definite all'articolo 1, lettera k),della presente convenzione. 2. Allorché le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle autorità dell'ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto di merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o contenitori non piombati. 3. Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorità dell'ufficio doganale di partenza reputano che sulla scorta della descrizione presentata è senz'altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché, se necessario, gli accessori trasportati contemporaneamente, o se le merci possono essere provviste di chiusure doganali e/o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili. Articolo 30 Sempreché le prescrizioni particolari della presente sezione non prevedano delle deroghe, tutte le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR. Articolo 31 L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel carnet, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel carnet TIR. Articolo 32 Il carnet TIR utilizzato deve recare sulla copertina e su tutti i tagliandi l'indicazione «merci ponderose o voluminose», scritta in grassetto in lingua inglese o francese. Articolo 33 Le autorità dell'ufficio doganale di partenza possono esigere che al carnet TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani, ecc., occorrenti per identificare le merci trasportate. In tal caso esso deve apporre un visto su tali documenti, indi appuntare un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del carnet TIR ; tutti i manifesti delle merci dovranno parimenti menzionare detti documenti. Articolo 34 Le autorità degli uffici doganali di passaggio di ciascuna parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre parti contraenti. Essi possono tuttavia aggiungere altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento e annoteranno nei tagliandi del carnet TIR utilizzati nel loro paese nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti. Articolo 35 Se a cagione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a rompere le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei tagliandi del carnet TIR utilizzati nel loro paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti. CAPITOLO IV IRREGOLARITÀ Articolo 36 Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione esporrà il contravventore, nel paese in cui l'infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto paese. Articolo 37 Allorché non è possibile stabilire dove un'irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della parte contraente in cui è stata accertata. Articolo 38 1. Ciascuna parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolezze della presente convenzione chiunque avesse commesso una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci. 2. Detta esclusione sarà immediatamente notificata alle autorità doganali della parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, nonché alla (e) associazione (i) garante (i) del paese nel quale l'infrazione è stata commessa. Articolo 39 Se del rimanente le operazioni TIR sono reputate regolari: 1. Le parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto inerenti all'adempimento degli obblighi relativi al termine o all'itinerario. 2. Parimenti, le sconcordanze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del carnet TIR e il carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore non saranno considerate infrazioni a carico del titolare del carnet TIR, a tenore della presente convenzione, allorché sarà addotta la prova, a soddisfazione delle autorità competenti, che le sconcordanze non sono dovute a errori commessi con cognizione di causa o per negligenza all'atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto. Articolo 40 Le amministrazioni doganali dei paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del carnet TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro paesi, allorché le stesse concernono regimi doganali che abbiano preceduto o che seguano l'operazione TIR, cui il titolare del carnet TIR non ha partecipato. Articolo 41 Allorché è accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci menzionate nel manifesto di un carnet TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sarà accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi e delle tasse normalmente esigibili. Articolo 42 Dopo domanda motivata di una parte contraente, le autorità competenti delle parti contraenti interessate ad un'operazione TIR accetteranno di comunicare alla stessa tutte le informazioni disponibili, necessarie per l'applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono. CAPITOLO V NOTE ESPLICATIVE Articolo 43 Le note esplicative degli allegati 6 e 7 (parte III) contengono l'interpretazione di talune dispozioni della presente convenzione e dei suoi allegati. Esse menzionano parimenti talune pratiche raccomandate. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE Articolo 44 Ciascuna parte contraente accorderà alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento: a) delle somme richieste dalle autorità delle parti contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 8 della presente convenzione ; e b) dei moduli di carnet TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali. Articolo 45 Ciascuna parte contraente pubblicherà una lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno di comune accordo i rispettivi uffici doganali di confine e le ore d'apertura degli stessi. Articolo 46 1. L'intervento del personale delle dogane per le operazioni doganali menzionate nella presente convenzione non darà luogo al pagamento di canoni tranne nei casi in cui essi avvengano fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi normalmente previsti per tali operazioni. 2. Per quanto possibile le parti contraenti agevoleranno, presso gli uffici doganali, lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili. Articolo 47 1. Le disposizioni della presente convenzione non impediscono né l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali e fondati su considerazioni di pubblica moralità, pubblica sicurezza, igiene o salute pubblica, oppure su considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico, né impediscono la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti. 2. Le disposizioni della presente convenzione non impediscono l'applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti. Articolo 48 Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto delle parti contraenti, che formano un'unione doganale o economica, di adottare delle norme particolari relative alle operazioni di trasporto in partenza o a destinazione dei loro territori o in transito attraverso questi ultimi, a condizione che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente convenzione. Articolo 49 La presente convenzione non impedisce l'applicazione di facilitazioni più ampie di quelle che le parti contraenti accordano o intendono accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali facilitazioni non intralcino l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, in particolare il funzionamento delle operazioni TIR. Articolo 50 Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, dietro domanda, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti l'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione. Articolo 51 Gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante della convenzione. CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 52 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, parti allo statuto della Corte internazionale di giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare parti contraenti della presente convenzione a) firmandola, senza rierva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; b) depositando uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, dopo averla firmata con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o c) depositando uno strumento d'adesione. 2. La presente convenzione sarà aperta dal 1º gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo detta data, essa sarà aperta alla loro adesione. 3. Anche le unioni doganali o economiche possono, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, diventare parti contraenti della presente convenzione contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati parti contraenti di detta convenzione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto. 4. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 53 Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrerà in vigore nove mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. Dopo che cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la presente convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 3. Ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente convenzione sarà reputato come applicantesi al testo modificato della presente convenzione. 4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l'accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato come applicantesi al testo modificato della presente convenzione alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Articolo 54 Denuncia 1. Ciascuna parte contraente potrà denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto quindici mesi dopo la data in cui la notifica sarà pervenuta al segretario generale. 3. La validità dei carnet TIR accettati, dall'ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la denuncia non sarà infirmata dalla denuncia e la garanzia prestata dalle associazioni garanti conserverà la sua validità secondo le condizioni della presente convenzione. Articolo 55 Estinzione Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero degli Stati che sono parti contraenti risulta inferiore a cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente convenzione perderà efficacia a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi. Articolo 56 Abrogazione della convenzione TIR (1959) 1. All'atto della sua entrata in vigore la presente convenzione abrogherà e sostituirà, nei rapporti tra le parti contraenti della presente convenzione, la convenzione TIR (1959). 2. I certificati di accettazione rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della convenzione TIR (1959) saranno accettati dalle parti contraenti alla presente convenzione, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, nell'ambito del loro periodo di validità o verso riserva di rinnovo, sempreché tali veicoli e contenitori continuino a soddisfare le condizioni che avevano inizialmente giustificato la loro ammissione. Articolo 57 Risoluzione delle controversie 1. Ogni controversia tra due o più parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione sarà regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le parti alla controversia o in altro modo. 2. Ogni controversia tra due o più parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale così composto : ciascuna delle parti contendenti nominerà un arbitro ; gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungerà da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle parti potrà allora chiedere al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale. 3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avrà forza obbligatoria per le parti alla controversia. 4. Il tribunale arbitrale adotterà il proprio regolamento interno. 5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza. 6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le parti alla controversia riguardo all'interpretazione e all'esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere portata, da una delle parti, davanti al tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, per il giudizio da parte di quest'ultimo. Articolo 58 Riserve 1. All'atto della firma o della ratifica della presente convenzione o in occasione della sua adesione ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 57 della presente convenzione. Le altre parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla parte contraente che avrà espresso una siffatta riserva. 2. La parte contraente che avrà espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Tranne le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva è ammessa alla presente convenzione. Articolo 59 Procedura d'emendamento della presente convenzione 1. La presente convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo. 2. Ogni proposta di emendamento della presente convenzione sarà esaminata da un comitato di gestione composto di tutte le parti contraenti, conformemente al regolamento interno oggetto dell'allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato di gestione e adottato dal comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazione Unite alle parti contraenti, per l'accettazione. 3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entrerà in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d'un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è parte contraente. 4. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento sarà reputato non accettato e non avrà alcun effetto. Articolo 60 Procedura speciale d'emendamento degli allegati 1,2, 3, 4, 5, 6 e 7 1. Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, esaminata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal comitato di gestione all'atto della sua accettazione, tranne se a una data anteriore, che il comitato di gestione fisserà simultaneamente, un quinto degli Stati che sono parti contraenti o cinque Stati che sono parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro l'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal comitato di gestione alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti. 2. All'atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituirà, per tutte le parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce. Articolo 61 Domande, comunicazioni e obiezioni Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 della presente convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59 e 60, nonché la data dell'entrata in vigore di un emendamento. Articolo 62 Conferenza di revisione 1. Uno Stato che è parte contraente potrà, mediante tifica indirizzata al segretariato generale dell'Organizzazione elle Nazioni Unite, chiedere la convocazione i una conferenza al fine di sottoporre la presente onvenzione a revisione. 2. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate utte le parti contraenti e tutti gli Stati menzionati il paragrafo 1 dell'articolo 52, sarà convocata dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite allorché entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data in cui il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà trasmesso la notifica, almeno un quarto degli Stati che sono parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda. 3. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sarà parimenti convocata dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non appena gli sarà notificata una richiesta a tal fine da parte del comitato di gestione. Il comitato di gestione deciderà alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti se dev'essere presentata una tale richiesta. 4. Se una conferenza è convocata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne informerà tutte le parti contraenti e le inviterà a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà a tutte le parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, l'ordine del giorno provvisorio della conferenza e i testi di tali proposte. Articolo 63 Notifiche Oltre alle notifiche e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all'articolo 52: a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni ai sensi dell'articolo 52; b) le date d'entrata in vigore della presente convenzione, conformemente all'articolo 53; c) le denunce ai sensi dell'articolo 54; d) l'abrogazione della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 55; e) le riserve formulate ai sensi dell'articolo 58. Articolo 64 Testo autentico Dopo il 31 dicembre 1976 l'originale della presente convenzione sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a ciascuna delle parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 che non sono parti contraenti. In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque, in un solo esemplare, in francese, inglese e russo, testi che fanno ugualmente fede. ALLEGATO 1 MODELLO DI CARNET TIR Il carnet TIR è stampato in francese salvo la pagina 1 di copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese ; le «Norme relative all'impiego del carnet TIR» sono riportate in inglese alla pagina 3 della medesima copertina. CARNET TIR >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> NORME RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL CARNET TIR A. Generalità 1. Emissione : il carnet TIR sarà emesso nel paese di partenza o nel paese in cui il titolare è residente o domiciliato. 2. Lingua : il carnet TIR è stampato in lingua francese salvo la pagina 1 di copertina le cui rubrique sono stampate anche in inglese; le "Norme relative all'impiego del carnet TIR" sono riportate in inglese alla pagina 3 della medesima copertina. Possono essere inseriti altri fogli con la traduzione in altre lingue del testo stampato. 3. Validità : Il carnet TIR rimane valido fino all'ultimazzione dell'operazione TIR preso l'ufficio doganale de destinazione,sempreché sia stato preso incarico dall'ufficio doganale di partenza entro il termine fissato dall'associazione di emissione (rubrica 1 della pagina 1 della copertina e rubrica 4 dei tagliandi) 4. Numero di carnet : Si potrà richiedere un solo carnet TIR per un insieme di veicoli (veicoli accoppiati) o per più contenitori caricati su un unico veicollo o su un insieme di veicolo [vedi anche la norma 10d)] 5. Numero degli uffici doganali di partenza e di destinazione : I trasporti effettuati sotto scorta di un carnet TIR possono interessare più uffici doganali di partenza e di destinazione ma, salvo autorizzazione : a) gli uffici doganali di partenza devono essere situati nello stesso paese, b) gli uffici doganali di destinazione non possono essere situati in più di due paesi, c) il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non puó essere superiore a quattro [vedi anche la norma 10e)] 6. Numero di fogli : Se il trasporto interessa un solo ufficio doganale di partenza e un solo ufficio doganale di destinazione, il carnet TIR deve contenere almeno 2 fogli per il paese di partenza, 3 fogli per il paese di destinazione e 2 fogli per ciascun altro paese attraversato. Per ogni altro ufficio doganale di partenza o di destinazione si richiedono rispettivamente altri 2 o 3 fogli supplementari; si devono inoltre aggiungere 2 altri fogli se gli uffici doganali di destinazione sono situati in due diversi paese. 7. Presentazione agli uffici doganali : Il carnet TIR viene presentato con il veicolo stradale, l'insieme di veicoli, il o i contenitori a ciascun ufficio doganale di partenza di passagio e di destinazione. Nell'ultimo ufficio doganale di partenza, l'agente deve apporre la propria firma e un timbro con dato dell'ufficio doganale in calce al manifesto di tutti i tagliandi da utilizzare per il seguito del trasporto (rubrica 19) B. Come compilare il carnet TIR 8. Cancellature, modifiche : Il carnet TIR non deve contenere alcuna cancellatura o modifica supplementare. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Qualsiasi modifica dovrà essere approvata dal suo autore e vistata per convalida dalle autorità doganali. 9. Indicazione circa l'immatricolazione : Qualora le disposizioni nazionali non prevedano l'immatricolazione di rimorchi o semi-rimorchi, si indica, anziche il numero d'immatricolazione, il numero d'identificazione o di fabbricazione. 10. Manifesto: a) Il manifesto sarà redatto nella lingua del paese di partenza salvo che le autorità doganali non autorizzino l'uso di un'altra lingua. Le autorità doganali dei paesi attraversati si riservano il diritto di esigerne una traduzione nella loro lingua. Per evitare i ritardi che potrebbero risultare da tale richiesta, si consiglia il trasportatore di munirsi delle necessarie traduzioni. b) Le indicazioni riportate nel manifesto dovrebbero essere dattilografate o riprodotte in modo da essere chiaramente leggibili su tutti i fogli. I fogli illeggibili saranno rifiutati dalle autorità doganali. c) Se non vi fosse sparzio sufficiente per riportare sul manifesto tutte le merci trasportate, si possono allegare ai tagliandi fogli dello stesso modello del manifesto o documenti commerciali contenenti tutte le indicazioni del manifesto. In tale caso tutti i tagliandi dovranno riportare le seguenti indicazioni: i) numero dei fogli allegati (casella 10) ii) numero e natura dei colli o degli oggetti nonché peso lordo totale delle merci elencate nei fogli allegati (caselle 11, 12 e 13) d) Quando il carnet TIR copre un insieme di veicoli o più contenitori, nel manifesto si deve indicare separamente il contenuto di ciascun veicolo e di ciascun contenitore. Tale indicazione dovrà essere preceduta dal numero di immatricolazione del veicolo o dal numero d'identificazione del contenitore (rubrica 11 del manifesto) e) Analogamente, ove vi siano più uffici doganali di partenza o di destinazione, nel manifesto si devono nettamente separare, per ciascun ufficio doganale, le indicazioni relative alle merci che esso ha preso in carico o che sono ad esso destinate. 11. Elenchi d'imballagio, fotografie, piani, ecc. : Se tali documenti sono richiesti dalle autorità doganali per l'identificazione delle merci pesanti o voluminose, essi devono recare il visto delle medesime autorità ed essere attacati alla pagina 2 della copertina del carnet inoltre se ne farà menzione alla casella 10 di tutti i fogli. 12. Firma : Tutti i tagliandi (rubriche 16 e 17) saranno datati e firmati dal titolare del carnet TIR o dal suo rappresentante. C. Incidenti o guasti 13. Se durante il percorso, per caso fortuito, un sigillo doganale si rompe o le merci sono distrutte o danneggiate, il trasportatore deve rivolgersi immediatamente alle autorità doganali se si trova nelle vicinanze, o in mancanza, ad altre autorità competenti del paese in cui si trova. Tali autorità redigeranno al più presto il verbale di constatazione contenuto nel carnet TIR. 14. In caso di incidente che comporti la necessità di trasbordo su un altro veicolo o in un altro contenitore, tale trasbordo deve effetuarsi alla presenza di una delle autorità di cui alla norma 13. Tale autorità redigerà il verbale di constatazione. A meno che nel carnet non vi sia la dicitura "merci pesanti o voluminose", il veicolo o il contenitore di sostituzione dovrà essere approvato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale. Inoltre, esso verrà sigillato e il sigillo apposto sarà menzionato nel verbale. Tuttavia, qualora non fosse disponibile alcun veicolo o contenitore approvato, il trasbordo potrà essere effettuato su un veicolo o un contenitore non approvato, che peró offra sufficienti garanzie. In quest'ultimo caso, le autorità doganali dei paesi successivi giudicheranno se possono lasciar continuare su tale veicoli o contenitore il trasporto sotto copertura del carnet TIR. 15. In caso di imminente pericolo che imponga l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore puó agire di propria iniziativa, senza chiedere ne attendere l'intervento delle autorità di cui alla norma 13. Egli dovrà peró dimostrare che ha dovuto agire nell'interesse dei veicoli o del contenidore o del suo carico e immediatamente, dopo aver preso le misure preventive di prima necessità, avvertirà una delle autorità di cui alla norma 13 per far constatare i fatti, verificare il carico, sigillare il veicolo o il contenitore e redigere il verbale di constatazione. 16. Il verbale di constatazione resterà accluso al carnet TIR fino all'arrivo all'ufficio doganale di desttinazione. 17. Si raccomanda alle associazioni di fornire al transportatore, oltre al modello inserito nello stesso carnet TIR, un certo numero di formulari di verbali di constatazione redatti nella o nelle lingue dei paesi di transito. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET A. General 1. Issue : The TIR carnet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is established or resident. 2. Language : The TIR carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the items are also printed in English : this page is a translation of the "rules regarding the use of the TIR carnet" given in french on page 2 of the cover. Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted. 3. Validity : The TIR carnet remains valid until the completion of the TIR operation at the customs office of destination provided that it has been taken under customs control at the customs office of departure within the time limit set by the issuing association (item 1 of page 1 of the cover and item 4 of the vouchers) 4. Number of carnets : Only one TIR carnet need be required for a combination of vehicles (coupled vehicles) or for several containers loaded either on a single vehicle or on a combination of vehicles (see also rule 10(d) below) 5. Number of customs offices of departure and customs offices of destination : Transport under cover of a TIR carnet may involve several customs offices of departure and destination, but, unless otherwise authorized : (a) the customs offices of departure must be situated in the same country; (b) the customs offices of destination may not be situated in more than two countries; (c) the total number of customs offices of departure and destination may not exceed four (see also rule 10(e) below) 6. Number of forms : Where there is only one customs office of departure, and one customs office of destination, the TIR carnet must contain at least two sheets for the country of departure, three sheets for the country of destination and two sheets for each country traversed. For each additional customs office of departure two extra sheets and for each additional customs office of destination three extra sheets shall be required; in addition, there must be two more sheets if the customs offices of destination are situated in two different countries. 7. Presentation at customs offices : The TIR carnet shall be presented with the road vehicles, combination of vehicles, or container(s) at each customs office of departure,customs office en route and customs office of destination. At the last customs office of departure the customs officer shall sign and date stamp item 19 below the manifest on all vouchers to be used on the remainder of the journey. B. How to fill in the TIR carnet 8. Erasures, over-writting : No erasures or over-writing shall be made on the TIR carnet. Any corrections shall be made by crossing out the incorrect particulars and adding, if necessary, the required particulars. Any change shall be initialled by the person making it and endorsed by the customs authorities. 9. Information concerning registration : When national legislation does not provide for registration of trailers and semi-trailers, the identification of manufacturer's number shall be shown instead of the registration number. 10. The manifest : (a) The manifest must be completed in the language of the country of departure, unless the customs authorities allow another language to be used. The customs authorities of the others countries traversed reserve the right to require as translation into their own language. In order to avoid delays which might ensue from this requirement, carriers are advised to supply the driver of the vehicle with the requisite translations. (b) The information on the manifest should be typed or multicopied in such a way as to be clearly legible on all the sheets. Illegible sheets will not be accepted by the customs authorities. (c) When there is not enought space in the manifest to enter all the goods carried, separate sheets of the same model as the manifest or commercial documents providing all the information required by the manifest may be attached to the vounchers. In such cases, all the vouchers must contain the following particulars : (i) the number of sheets attached (box 10) (ii) the number and type of packages or articles and the total gross weight of the goods listed on the attached sheets (boxes 11 to 13) (d) When the TIR c arnet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or each container shall be indicated separately on the manifest. This information shall be preceded by the registration number of the vehicle or the identification number of the container (item 11 of the manifest) (e) Likewise, if there are several customs offices of departure or of destination, the entries concerning the goods taken under customs control at, or intended for, each customs office shall be clearly separated from eachother on the manifest. 11. Packing lists, photographs, plans, etc. : When such documents are required by the customs authorities for the identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by the customs authorities and attached to page 2 of the cover of the carnet. In addition, a reference shall be made to this documents in box 10 of all vouchers. 12. Signature : All vouchers (items 16 and 17) must be dated and signed by the holder of the TIR carnet or his agent. C. Incidents or accidents 13. In the event of customs, seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident en route the carrier shall immediatly contact the customs authorities, if there are any near at hand, or, if not, any other competent aauthorities of the country he is in. The authorities concerned shall draw up with the minimum delay the certified report which is contained in the TIR carnet. 14. In the event of an accident necessitating transfer of the load to another vehicle or another container, this transfer may be carried out only in the presence of one of the authorities mentioned in rule 13 above. The said authority shall draw up the certified report. Unless the carnet carries the words 'heavy or bulky goods', the vehicle or container substitute must be one approved for the transport of goods under customs seals. Furthermore, it shall be sealed and details of the seal affixed shall be indicated in the certified report. However, if no approved vehicle or container is availabel the goods may be transfered to an unapproved vehicle or container, provided it affords adequate safeguards. In the latter event, the customs authorities of succeeding countries shall judge wether they, too, can allow the transport under cover of the TIR carnet to continue in that vehicle or container. 15. In the event of imminent danger necessitating immediate unloading of the whole or of the part of the load, the carrier may take action on his own initiative without requesting, or waiting for action by the authorities mentionned in rule 13 above. It shall then be for him to furnish proof that he was compelled to take such action in the interests of the vehicle or container or of the load and, as soon as he has taken such preventive measures as the emergency may require, he shall notify one of the authorities mentionned in rule 13 above in order that the facts may be verified, the load checked, the vehicle or container sealed and the certified report drawnup. 16. The certified report shall remain attached to the TIR carnet until the customs office of destination is reached. 17. In addition to the model form inserted in the TIR carnet itself, associations are recommended to furnish carriers with a supply of certified report forms in the languages of the countries of transit. ALLEGATO 2 REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE Articolo 1 Principi fondamentali Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito e attrezzato in modo che : a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rotture del sigillo doganale; b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace; c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci; d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali. Articolo 2 Struttura del compartimento riservato al carico 1. Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento : a) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pianali, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o seconda metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti; b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sarà protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili : c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo non deve potere essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i diversori da una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci : i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre tutta l'altezza delle parete, da pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere applicato in modo da non poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, e ii) se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza della parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali. 3. Saranno autorizzate le prese di luce a condizione che siano fatte con materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere tolte e reinstallate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Sarà tuttavia ammesso il vetro ma in tale caso la presa di luce sarà munita di una rete metallica fissa che non puó essere tolta dall'esterno; le maglie della rete non potranno avere una dimensione superiore a 10 mm. 4. Saranno ammesse le aperture praticate nel piannale a scopi tecnici, quale l'ingrassaggio, la manutenzione, il riempimento del serbatoio della sabbia, solo a condizione che siano munite di un coperchio che deve poter essere fissato in modo che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento riservato al carico. Articolo 3 Veicoli con telone 1. I veicoli con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento sempreché esse possano essere applicate a tali veicoli. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni del presente articolo 2. Il telone sarà in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. 3. Se il telone è composto di più pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n.1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente ai disegni n.2 o n.2a), uniti al presente regolamento. Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. 4. Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno n.3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprira il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili. 5. Le riparazioni dovranno essere effetuate secondo il metodo illustrato nel disegno n.4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonché da quello di telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effetuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potrà anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n.1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tale caso il nastro dovrà essere apposto sue ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna. 6. a) Il telone sarà fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettera a) e b), del presentre regolamento. Le chiusura potrà eseguirsi con i) anelli metallici applicati al veicolo; ii) asole eseguite sul bordo del telone; iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza. Il telone ricoprirà elementi solidi del veicolo per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del veicolo impedisca di per sé stesso di accedere al compartimento riservato al carico. b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al veicolo, esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi. 7. Il telone sarà sostenuto da una sovrastruttura adeguata (momenti, pareti, centine o asi, ecc.) 8. La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate. 9. Per le legature di chiusura saranno utilizzati : a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. 10. Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremita. Il dispositivo di attaco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passagio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo chiusura possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo (vedi disegno n.5, unito al presente regolamento) 11. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sarà assicurata : a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, e c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo; tale correggia sarà fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo. Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sarà richiesto. Disegno n.1 Telone composto di più pezzi cuciti insieme >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Disegno n.2 Telone composto di più pezzi cuciti insieme >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Disegno n.2 a) Telone composto di più pezzi cuciti insieme >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Disegno n.3 Telone composto di più pezzi saldati insieme >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Disegno n.4 Riparazione del telone >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Disegno n.5 Modello di puntale >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO 3 PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI STRADALI CHE RISPONDONO AI REQUISTI TECNICI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 Generalità 1. I veicoli stradali possono essere approvati secondo una delle seguenti procesure : a) individualmente, o b) per tipo di costruzione (serie di veicoli stradali), 2. L'approvazione darà luogo al rilascio di un certificato di approvazione conforme al modello dell'allegato 4. Tale certificato sarà stampato nella lingua del paese in cui viene rilasciato e in francese o in inglese. Qualora l'autorità che rilascia il certificato di approvazione lo ritenga utile, tale certificato sarà corredato da fotografie o da disegni autenticati da questa autorità. Il numero di tali documenti sarà indicato dall'autorità di cui trattasi nella rubrica n.6 del certificato. 3. Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale. 4. I veicoli stradali verranno presentati ogni due anni, per una verifica ed eventuale rinnovo dell'approvazione, alle autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure, in caso di veicoli non immatricolati, del paese in cui è domiciliato il proprietario o l'utilizzatore. 5. Se un veicolo stradale non soddisfa più i requisti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisti tecnici. 6. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale, tale veicolo non sarà più coperto dall'approvazione dall'autorità competente, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR. 7. Le autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo, oppure, in caso di veicoli che non richiedono immatricolazione, le autorità competenti del paese in cui è stabilito il proprietario o l'utilizzatore del veicolo, possono, all'occorrenza, ritirare o rinnovare il certificato di approvazione o rilasciare uno nuovo, nelle circostanze elencate all'articolo 14 della presente convenzione ed ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato. Procedura di approvazine individuale 8. L'approvazione individuale viene richiesta all'autorità competente dal proprietario, dall'esercente o dal rappresentante di uno di essi. L'autorità competente effetua il controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle norme generali previste ai precedenti paragrafi da 1 a 7, si assicura che esso soddisfi ai requisti tecnici di cui all'allegato 2 e rilascia, dopo l'approvazione, un certificato conforme al modello dell'allegato 4. Procedura di approvazione per tipo di costruzione (serie di veicoli stradali) 9. Quando i veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione all'autorità competente del paese di fabbricazione. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 275A1114(01).1 10. Nella domanda, il costruttore dovrà indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di veicolo stradale di cui chiede l'approvazione. 11. Tale domanda dovrà essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di veicolo stradale da approvare. 12. Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto : a) a presentare all'autorità competente quei veicoli del tipo in causa che essa desideri esaminare; b) a consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato; c)ad informare l'autorità competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, indipendentemente dalla loro importanza, prima di effetuarla; d) ad indicare sui veicoli stradali in un punto visibile i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione ed il numero d'ordine di ogni veicolo nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione); e) a tenere un registro dei veicoli fabbricati secondo il tipo approvato. 13.L'autorità competente indicherà, all'occorrenza, le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l'approvazione. 14. Non verrà concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più veicoli fabbricatti secondo tale tipo di costruzione, che i veicoli di tale tipo soddisfano ai requisti tecnici prescritti dall'allegato 2. 15. L'autorità competente notificherà per iscritto al costruttore la decisione di approvazione del tipo in causa. Tale decisione sarà datata, numerata e indicherà esattamente l'autorità che l'ha presa. 16. L'autorità competente adotterà le misure necessarie per rilasciare, per ogni veicolo fabbricato in conformità con il tipo di costruzione approvato, un certificato di approvazione da essa debitamente vidimato. 17. Il titolare del certificato di approvazione dovrà completare, ove necessario, prima di utilizzare il veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, il certificato di approvazione mediante : - indicazione del numero di immatricolazione assegnato al veicolo (rubrica n.1), oppure -trattandosi di un veicolo non soggetto all'immatricolazione, indicazione del proprio nome e della sede del suo stabilimento (rubrica n.8) 18. Quando un veicolo che ha formato oggetto di un'approvazione per tipo di costruzione viene esportato verso un altro paese che sia parte contraente della presente convenzione, non verrà richiesta in tale paese nessuna nuova procedura di approvazione a seguito dell'importazione. Procedura di annotazione del certificato di approvazione 19. Se un veicolo approvato, che trasporta merci scortate da carnet TIR, presenta difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle parti contraenti potranno rifiutare al veicolo l'autorizzazione di proseguire il viaggio scortato da carnet TIR, oppure consentirgli di continuare il viaggio con il carnet TIR sul proprio territorio adottando opportune misure di controllo. Il veicolo approvato dovrà essere riparato quanto prima e, comunque, prima di ogni nuova utilizzazione per il trasporto scortato da carnet TIR. 20. In ognuno dei due casi di cui sopra, le autorità doganali apporranno una menzione adeguata nella rubrica n.10 del certificato di approvazione del veicolo. Quando le condizioni del veicolo guistificheranno di nuovo l'approvazione, esso verrà presentato alle autorità competenti di una parte contraente che convalideranno nuovamente il certificato, aggiungendo alla rubrica n.11 una menzione che anulla le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato rechi una menzione alla rubrica n.10 a norma delle disposizioni suddette potrà essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR fino a quando non sarà stato riparato e le annotazioni di cui alla rubrica n.10 non saranno state annullate como sopra indicato. 21. Ogni menzione apportata sul certificato sarà datata e autenticata dalle autorità competenti. 22. Quando le autorità doganali ritengoni che un veicolo presenti dei difetti di scarsa importanza che non creano alcun rischio di frode, potrà essere autorizzato il proseguimento dell'uso di tale veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR. Il titolare del certificato di approvazione sarà informato di tali difetti e dovrà fare riparare il veicolo entro termini ragionevoli. ALLEGATO 4 MODELLO DI CERTIFICATO DI APPROVAZINE DI UN VEICOLO STRADALE >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO 5 TARGHE TIR 1. Le targhe avranno le dimensioni di 250 mm per 400 mm. 2.La parola TIR, riportata in caratteri latini maiuscolli, avrà un'altezza di 200 mm ed i tratti delle lettere avranno uno spessore di almeno 20 mm e saranno di color bianco su fondo azzurro. ALLEGATO 6 NOTE ESPLICATIVE INTRODUZIONE i) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 della presente convenzione, le note esplicative danno l'interpretazione di talune disposizioni della medesima e dei suoi allegati, Tali note riportano anche talune pratiche raccomandate. ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente convenzione o dei suoi allegati: esse ne specificano unicamente il contenuto, il significato e la portata. iii) La porticolare, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 12 e dell'allegato 2 della presente convenzione, relative alle condizioni tecniche di appprovazione dei veicoli stradali per il trasporto sotto sigillo doganale, le note esplicative precisano, se necessario, i procedimenti tecnici di costruzione che debbono essere accettati dalle parti contraenti in quanto rispondenti a tali disposizioni. Esse precisano inoltre, all'occorrenza, i processi tecnici di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni. iv) Le note esplicative consentono di applicare le disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati, tenendo conto dei progressi tecnici e delle esigenze di carattere economico. 0.Testo principale della convenzione 0.1. Articolo 1 0.i.b) Per eccezioni (tribiti e aggravi) di cui alla lettera b) dell'articolo 1 s'intendono tutte le somme diverse dai dazi e dalle tasse riscossi dalle parti contraenti all'importazione o all'esportazione o in occasione dell'iomportazione o dell'esportazione. Gli importi di tali somme saranno limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non dovranno costituire un mezzo indiretto di protezione dei prodotti nazionali o una tassa di carattere fiscale riscossa sulle importazioni o le esportazioni. Tali tributi e aggravi comprendono, tra l'altro, i versamenti concernenti - i certificati d'origine, qualora siano necessari per il transito, - le analisi effettuate dai laboratori delle dogane a scopi di controllo, - le ispezioni doganali e le altre operazioni di sdoganamento effettuate fuori delle ore normali d'ufficio dell'area uffuciale dell'ufficio doganale, - le ispezioni effettuate per motivi d'ordine sanitario, veterinario o fitopatologico. 0.1.e) Per "carrozzeria amovible" s'intende un compartimento di carico sprovvisto di qualsiasi mezzo di locomozione e concepito per essre trasportato su un veicolo stradale il cui telaio e l'intelaiatura inferiore della carrozzeria sono particolarmente approntati a tale scopo. 0.1.e)i) Con il termine «parzialmente chiuso», applicabile all'attrezzatura di cui alle lettere e),i), dell articolo 1, s'intende un'attrezzatura generalmente costituita da un pavimmento e da una sovrastruttura delimitanti uno spiazo di carico corripondente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura è di solito composta di elementi mettallici formanti la carcassa di un contenitore. I contenitori di siffatto genere possono parimenti essere provvisti di una o più pareti laterali o frontali. Taluni di detti contenitori sono costituiti solo da un tetto collegato al pavimento mediante montanti verticali. I contenitori di tale genere sono utilizzati in particolare per il trasporto di merci voluminose (ad esempio autovetture). 0.2. Articolo 2 02.-1 L'articolo 2 prevede che un trasporto accompagnato da un carnet TIR può iniziare e terminare nello stesso paese a condizione che durante il percorso attraversi un territorio estero. In tal caso le autorità doganali del paese di partenza possono esigere, oltre al carnet TIR, un documento nazionale destinato a garantire la libera reimportazione delle merci. Si raccomanda tuttavia alle autorità doganali di rinunciare ad un tale documento, sostituendolo con un'annotazione particolare sul carnet TIR. 0.2.-2 Le disposizioni di detto articolo permettono il trasporto di merci con carnet TIR anche quando solo una parte del tragitto è percorsa per strada e basta che tale parte si trovi tra l'inizio dell'operazione TIR e la sua fine. Tuttavia, contrariamente alle intenzioni del mittente alla partenza, può capitare per motivi imprevisti, di carattere commerciale o accidentale, che nessuna parte del tragitto possa essere percorsa per strada. In tali casi straordinari le parti contraenti accetteranno il carnet TIR e la responsabilità delle associazioni garanti rimarrà immutata. 0.5. Articolo 5 Tale articolo non esclude il diritto di eseguire dei controlli per sondaggio delle merci, ma specifica che detti controlli dovranno essere di numero molto limitato. Infatti il sistema internazionale del carnet TIR offre maggiori garanzie rispetto a quelle derivanti dale procedure nazionali; da un canto, le indicazioni nel carnet TIR riferentisi alle merci devono corrispondere con le menzioni contenute nei documenti doganali eventualmente appronti nel paese di partenza:d'altro canto,ai paesi di passagio e di destinazione sono già date delle garanzie dai controlli effettuati alla partenza visto dell'ufficio doganale di partenza (vedi anche la nota esplicativa all'articolo 19). 0.6.2. Articolo 6, paragrafo 2 Secondo le disposizioni di tale paragrafo, le autorità doganali di un paese possono ammettere più associazioni, ciascuna delle quali assume la responsabilità derivante da trasporti accompagnati da un carnet che essa ha rilasciato o che è stato rilasciato dalle associazioni di cui essa è corrispondente. 0.8.3. Articolo 8, paragrafo 3 Si raccomanda alle autorità doganali di limitare a una somma corrispondente a 50000 dollari degli Stati Uniti, per carnet TIR, l'importo massimo eventualmente esigibile dall'associazione garante. 0.8.6. Articolo 8 paragrafo 6 1.Qualora indicazioni insufficientemente precise nel carnet TIR non permettessero di tassare le merci gli interessati potranno addurre la prova della natura esata di dette merci. 2.Se non è addotta alcuna prova, i dazi e le tasse non saranno riscossi secondo un'aliquota forfettaria estranea alla natura della merce, bensi secondo l'aliquota più alta applicabile al genere di merci corrispondente alle indicazioni nel carnet TIR. 0.10. Articolo 10 Il certificato di scarico del carnet TIR è reputato ottenuto abusivamente o fraudolentemente allorché l'operazione TIR è stata effettuata impiegando compartimenti di carico o contenitori modificati fraudolentemente, oppure quando sono stati accertati dei raggiri, come l'impiego di documenti falsi o inesatti, la sostituzione di merci, la manipolazione di chiusure doganali, oppure allorquando il certificato è stato ottenuto con altri mezzi illeciti. 0.11 Articolo 11 0.11-1 Allorché devono prendere la decisione di libera o no le merci o i veicoli, le autorità doganali non dovrebbero lasciarsi influenzare dal fatto che l'associazione garante è responsabile del pagamento dei dazi, tasse o interessi di mora dovutti dal titolare del carnet, se la loro legislazione offre altri mezzi per assicurare la tutela degli interessi che esse devono difendere. 0.11-2 Se, conformemente alla procedura di cui all'articollo 11, l'associazione garante è invitata a pagare le somme previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 e non lo fa entro il termine di tre mesi prescritto dalla convenzione, le autorità competenti potranno esigere il pagamento di dette somme fondandosi sul loro ordinamento nazionale, poiché trattasi in tal caso di una mancata esecuzione d'un contratto di garanzia firmato dall'associazione garante in virtu della legilazione nazionale. 0.15 Articolo 15 La dispensa dal documento doganale d'importazione temporanea può far sorgere certe difficoltà allorché trattasi di veicoli non soggetti all'immatricolazione, come in certi paesi i rimorchi o i semirimorchi. In tal caso le disposizini dell'articolo 15 possono essere ripettate-garantendo nel contempo alle autorità doganali una sufficiente sicurezza-mediante annotazione, nei tagliandi n.1 e 2 del carnet TIR utilizzati dal rispettivo paese e nelle matrici corrispondenti, delle caratteristiche (marche e numeri) di detti veicoli. 0.17. Articolo 17 0.17-1 La disposizione secondo la quale il manifesto delle merci spedite con carnet TIR deve indicare separatamente il contenuto di ogni veicolo appartenente ad un autotreno o di ogni contenitore ha unicamente lo scopo di agevolare il controllo doganale del contenuto di un solo veicolo o di un solo contenitore. Detta disposizione non deve dunque essere interpretata con un rigore tale che qualsiasi differenza tra il contenuto effettivo d'un veicolo o d'un contenitore e il contenuto di tale veicolo o contenitere, indicato nel manifeto, sia reputata come una violazione delle disposizioni della convenzione. Se, a soddisfaziondelle autorità competenti, il trasportatore può comprovare che nonostante tale differenza tutte le merci indicate nel manifesto corrispondono al totale delle merci caricate nell'autotreno o nei contenitori trasportati con carnet TIR non si dovrà reputare, per principio, che esista una violazione delle disposizioni doganali. 0.17-2 In caso di traslochi, si potrà applicare la procedura prevista al paragrafo 10, lettera c), delle regole concernenti l'impiego del carnet TIR e si semplificherà ragionevolmente l'enumerazione degli oggetti trasportati. 0.18. Articolo 18 0.18-1. Il buon funzionamento del regime TIR esige che le autorità doganali di un paese rifiutino che un ufficio d'uscita di tale paese sia designato come ufficio di destinazione per un trasporto che prosegue verso il paese vicino pure parte contraente della presente convenzione, tranne che motivi particolari ne giustifichino la domanda. 0.18.-2 1. Le merci devono caricate in modo che la partita di merci destinata ad essere scaricata al primo luogo di scarico possa essere ritirata dal veicolo o dal contenitore senza dover scaricare l'altra partite di merci destinate ad essere scaricate negli altri luogi di scarico. 2. Trattandosi di un trasporto comprendente lo scarico presso più uffici, è necessario, non appena sia stato effettuato uno scarico parziale, apporte un'adeguata annotazione nella casella 12 di tutti i rimanenti manifesti del carnet TIR, specificando nel tempo stesso nei tagliandi rimanenti e nelle corrispondenti che sono state applicate nuove chiusure. 0.19. Articolo 19 L'obbligo, per l'ufficio doganale di partenza, di accertarsi dell'esattezza del manifesto delle merci implica la necessità di verificare almeno che le indicazioni nel manifesto concernenti le merci corrispondano a quelle dei documenti d'esportazione e dei documenti di trasporto o di altri documenti commerciali inerenti a tali merci; se necessario,l'ufficio doganale di partenza può parimenti sottoporre le merci alla visita. Prima di apporre le chiusure l'ufficio doganale di partenza deve pure verificare lo stato del veicolo stradale o del contenitore e, qualora trattisi di veicolo o contenitori provvisti di copertone, lo stato dei copertoni e dei mezzi di fissazione dei copertoni, tali accessori non essendo compresi nel certificato d'ammissione. 0.20. Articolo 20 Allorché fissano dei termini per il trasporto di merci sul loro territorio, le autorità doganali devono parimenti tener conto, tra l'altro, dei regolamenti particolari che i trasportatori sono tenuti ad osservare, in particolare dei regolamenti concernenti le ore di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio dei conducenti di veicoli stradali. Si raccomanda alle autorità doganali di far uso del loro diritto di fissare l'itinerario soltanto se lo giudicano indispensabile. 0.21. Articolo 21 0.21.-1 Le disposizioni di detto articolo non limitano per nulla il potere delle autorità doganali di ispezionare e di controllare tutte le parti del veicolo diverse dai compartimenti di carico posti sotto chiusura doganale. 0.21-2 L'ufficio doganale d'entrata può rinviare il trasportatore all'ufficio doganale d'uscita del paese vicino allorché accerta che il visto d'uscita è stato omesso o non è stato apposto correttamente in detto paese. In tal caso l'ufficio doganale d'entrata iscrive nel carnet TIR un'annotazione per il corrispondente ufficio doganale d'uscita. 0.21.-3 Se, procedendo alle operazioni di controllo, le autorità doganali prelevano dei campioni di merci, esse devono iscrivere nel manifesto delle merci del carnet TIR un'annotazione contenente tutte le necessarie indicazioni sulle merci prelevate. 0.28. Articolo 28 1. L'articolo 28 prevede che lo scarico del carnet TIR presso l'ufficio doganale di destinazione dev'essere effettuato senza indugio, sempreché le merci siano posto sotto un altro regime doganale o sdoganate per il consumo. 2. L'uso del carnet TIR dev'essere limitato alle funzioni che gli sono proprie, vale a dire il transito. Il carnet TIR non deve servire, per esempio, a conservare le merci vincolate a dogana al luogo di destinazione. Se non sono state commesse irregolarità, l'ufficio di destinazione deve scaricare il carnet TIR tosto che le merci iscritte nel carnet sono state poste sotto un altro regime doganale o sono state sdoganate per il consumo. Nella pratica tale scarico dovrà essere effettuato dopo la riesportazione immediata delle merci (ailorché ad esempio, le stesse sono caricate direttamente su una nave in un porto maritimo) o a contare dal momento in cui esse sono state oggetto, al luogo di destinazione, di una dichiarazione doganale, oppure tosto che sono state collocate sotto un regime doganale d'attesa (ad esempio immagazzinaggio sotto controllo doganale) secondo le regole in vigore nel paese di destinazione. 0.29. Articolo 29 Non è richiesto un certificato d'ammissione per i veicoli stradali o i contenitori trasportanti merci ponderose o voluminose. Spetta tuttavia all'ufficio doganale di partenza di verificare che siano adempite le altre condizioni fissate in detto articolo per tale genere di trasporto. Gli uffici doganali delle altre parti contraenti accetteranno la decisione presa dall'ufficio doganale di partenza salvo che la reputino in manifesta contraddizione con le disposizioni dell'articolo 29. 0.38.1. Articolo 38,paragrafo 1 Un 'impresa non dovrebbe essere escluda dal regime TIR per effetto d'infrazioni commesse, all'insaputa dei suoi responsabili, da uno dei suoi conducenti. 0.38.2. Articolo 38, pargrafo 2 Allorché una parte contraente è stata informata che una persona residente o domiciliata nel suo territorio si è resa colpevole di un'infrazione nel territorio di un altro paese, essa non è tenuta ad opporsi al rilascio di carnet TIR alla persona di cui trattasi. 0.39 Articolo 39 L'espressione "errori commessi per negligenza" si riferisce ad atti che non sono commessi deliberatamente e con cognizione di casua, ma che risultano dal fatto che non sono stati presi provvedimenti ragionevolo e necessari per garantire l'esattezza delle indicazioni nel singolo caso. 0.45 Articolo 45 Si raccomanda alla patri contraenti di abilitare il più grande numero possibile di uffici doganali, all'interno e al confine, alle operazioni TIR. 1. ALLEGATO 2 2.2. Articolo 2 2.2.1 a) Paragrafo 1, lettera a)-Collegamento degli elementi costitutivi a) Quando si utilizzano dispositivi di collegamento (rivetti, viti, bulloni e dadi, ecc.), si provvederà a fissare dall'esterno un numero sufficiente di tali dispositivi, che attraverseranno gli elementi collegati e sporgeranno all'interno, dove saranno fissati accuratamente (per esempio, rivettati, saldati, fissati con anelli, bullonati e rivettati o saldati sul dado). Tuttavia, i rivetti classici (ossia quelli il cui fissaggio richiede un intervendento da entrambe le parti degli elementi collegati) potranno anche essere collocati dall'interno.A prescindere da quanto precede, il pianale dei compartimenti riservati al carico può essere fissato per mezzo di viti autofilettanti, di rivetti inseriti mediante carica esplosiva, ovvero di rivetti autoperforanti fissati dall'interno, che attraversino ad angolo retto il pianale e le traverse metalliche inferiori, a condizione che, salvo nel caso delle viti autofilettanti, talune estremità siano incassate nella parte esterna dela traversa o saldate ad essa. b) L'autorità competente determina il numero e il tipo dei dispositivi di collegamento che debbono soddisfare ai requisti di cui alla lettera a) della presente nota, accertandosi che non sia possibile rimuovere e ricollocare al loro posto gli elementi costitutivi che sono stati uniti in base tale sistema, senza lasciare tracce visibili. La scelta e il fissaggio degli altri dispositivi di collegamento non sono soggetti a restrizioni. c) I dispositivi di collegamento che possono essere rimossi e sostituiti senza lasciare tracce visibili, agendo da un solo lato, ossia senza che sia necessario intervenire da entrambe le parti degli elementi da collegare, non saranno autorizzati ai sensi della lettera a) della presente nota. Si tratta in particolare dei rivetti a espansione, dei rivetti "ciechi" e simili. d) I sistemi di collegamento descritti sopra si applicano ai veicoli speciali, per esempio ai veicolo isotermici, ai veicolo frigoriferi e alle autocisterne, a condizione che essi non presentino caratteristiche incompatibili con i requisti tecnici ai quali tali veicolo debbono soddisfare per quanto riguarda il loro impiego. Qualora non sia possibilie, per motivi tecnici, fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi potranno essere collegati mediante i dispositivi previsti alla lettera c) della presente nota, purché i dispositivi impiegati sulla facciata interna della parete non possano essere raggiunti dall'esterno. 2.2.1. b) Paragrafo 1, lettera b)-Porte e altri sistemi di chiusura a) Il dispositivo che consente di apporre il sigillo doganale deve: i) essere fissato mediante saldatura o mediante almeno due dispositivi di collegamento che siano conformi alle prescrizioni della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1. a), ovvero ii) essre costruito in modo che non sia possibile, dopo che il compartimento riservato al carico é stato chiuso e sigillato, rimuovere tale dispositivo senza lasciare tracce visibili. Inoltre il dispositivo sudetto deve: iii) essere munito di fori del diametro minimo di 11 mm o di fessure di almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, nonché iv) garantire lo stesso livello di sicurezza a prescindere dal tipo di sigillo utilizzato. b) Le cerniere, le cerniere a bandella, i cardini e gli altri attachi delle porte, ecc, dovranno essere fissati in conformità delle prescrizioni della lettera a), punti i) e ii), della presente nota. Inoltre i vari elementi costituenti il dispositivo di attaco (ad esempio, i perni o le aste delle cerniere o dei cardini) saranno fissati in modo da non poter essere rimossi o smontati senza lasciare tracce visibili, quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Tuttavia, quando il dispositivo di attaco non è accessibile dall'esterno, sarà sufficiente che la porta, ecc., una volta chiusa e sigillata, non possa essere tolta da tale dispositivo senza lasciare tracce visibili. Quando la porta, o il sistema di chiusura, comprende più di due cardini, soltanto i due cardini che sono più vicini alle estremità della porta debbono essere fissati conformemente alle prescrizioni della precedente lettera a), punti i) e ii). c)Eccezionalmente, nel caso di veicoli dotati di compartimenti isolati, riservati al carico, il dispositivo di sigillatura doganale, le cerniere e gli altri elementi la cui rimozione consentirebbe l'accesso all'interno del compartimento riservato al carico, ovvero a zone nelle quali le merci potrebbero essere occultate, possono essere fissati alle porte di detto compartimento riservato al carico, mediante bulloni o viti introdotti dall'esterno, ma che peraltro non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a), a meno che: i) le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una piastra filettata o in un dispositivo analogo collocato dietro il pannello esterno della porta, e ii) le teste di numero adeguato di detti bulloni o viti siano saldate al dispositivo di sigillatura doganale, alle cerniere, ecc., in modo che dette teste siano completamente deformate e che non sia possibile rimuovere i bulloni o le viti senza lasciare tracce visibi(1) Si deve intendere che il termine "compartimento isolato riservato al carico" si riferisca ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati al carico. d) I veicolo che comportano un gran numero di chiusure, quali valvole, rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc., saranno concepiti in modo da limitare, per quanto posibile, il numero dei sigilli daganali. A tal fine, le chiusure adiacenti saranno collegate tra loro da un dispositivo comune che richieda un unico sigillo, ovvero saranno munite di un coperchio che abbia la stessa funzione. e) I veicoli a tetto apribile saranno costruiti in modo da limitare al massimo il numero dei sigilli doganali. 2.2.1.c)-1.paragrafo 1,lettera c)-Aperture di ventilazione a) La dimensione massima di tali aperture non dovrà, di regola, superare 400 mm. b) Le aperture che potrebbero consentire l'accesso diretto al compartimento riservato al carico saranno ostruite da una rete metallica o da una lamiera mettallica perforata (dimensione massima di ogni foro in ambedue i casi: 3mm) e dovranno essere protette da una griglia metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm) c) Le aperture che non consentono l'accesso diretto all'interno del compartimento riservato al carico (ad esempio mediante sistemi a gomito o a deflettore)saranno munite degli stessi dispositivi, ma le dimensioni dei fori e delle maglie potranno raggiungere rispettivamente 10 e 20 mm). d) Qualora siano state praticate aperture nei teloni, saranno prescritti in linea di massima i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota. Tuttavia saranno ammessi i sistemi di otturazione costituiti da una piastra metallica perforata, fissata all'esterno, e da una rete di metallo o altro materiale, fissata all'interno. e) Si potranno autorizzare dispositivi semplici, non metallici purche si osservino le dimensioni dei fori e delle maglie e il materiale utilizzato sia sufficientemente resistente da rendere impossibile una notevole dilatazione di tali fori ovvero maglie, senza provocare danni visibili. Inoltre non deve essere possibile sostituire il dispositivo di aerazione agendo da un solo lato del telone. 2.2.1.d)-1.Paragrafo 1, lettera c)-Aperture di scolo a) Le dimensioni massime delle aperture di scolo non dovranno, in linea di massima superare 35 mm. b)Le aperture, che consentono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, saranno munite dei dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota esplicativa 2.2.1.c)-1 per le aperture di ventilazione. c) Quando le aperture di scolo non consentono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, non sono richesti i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota, purché le aperture siano dotate di un sistema sicuro di deflettori, facilmente raggiungibile dall'interno del compartimento riservato al carico. 2.3. Articolo 3 2.3.3. Paragrafo 3-Teloni di copertura composti di più elementi a) I vari di uno stesso telone possono essere di materiali diversi che siano conformi alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'allegato 2. b) Per quanto riguarda il confezionamento del telone, si ammette qualsiasi disposizione degli elementi che offra sufficienti garanzie di sicurezza, purché il collegamento dei vari pezzi sia effettuato in conformità delle prescrizioni dell'articolo 3 dell'allegato 2. 2.3.6.a) Paragrafo 6,lettera a)-Veicoli muniti di anelli scorrevoli Ai fini del presente paragrafo per fissare i teloni si autorizza l'uso di anelli metallici che scorrono sulle barre metalliche fissate ai veicoli (vedi disegno n. 2 unito al presente allegato), purché: a) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm, in modo che non possano essere rimosse e ricollocate, senza lasciare tracce visibili; b) gli anelli siano formati da un doppio occhiello o dotati di una barra centrale e siano costruiti in un pezzo unico, senza saldatura; c) il telone sia fissato al veicolo in modo da rispondere rigorosamente al requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 1 dell'allegato 2 della presente convenzione. 2.3.6.b) Paragrafo 6, lettera b)-Teloni fissati in modo permanente Quando uno o vari bordi del telone sono fissati in modo permanente alla carrozzeria del veicolo, il telone sarà trattenuto du un nastro o da nastri di mettalo o di qualsiasi altro materiale adeguato, aggganciato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di collegamento che rispondano ai requesti della lettera a) della nota 2.2.1 a) del presente allegato. 2.3.9. Paragrafo 9-Cavi di chiusura in acciaio con anima in materiale tessile Ai fini del presente paragrafo sono ammissibili i cavi costituiti da un 'anima in materiale tessile, racchiusa tra sei trefoli, formati esclusivamente da fili d'acciaio, che ricoprono completamente l'anima, purché il diametro di detti cavi non sia inferiore a 3mm (senza tener conto, eventualmente, di una guaina di materiale plastico trasparente). 2.3.11.a) Paragrafo 11, lettera a)-Lembo di tensione dei teloni Su vari veicoli, il telone è dotato all'esterno di un lembo orizzontale, munito di asole, che corre lungo la parete laterale del veicolo. Tali lembi, chiamati lembi di tensione, servono per tendere il telone mediante corde o dispositivi analoghi. Questi lembi sono stati utilizzati per nascondere aperture orizzontali praticate nei teloni, che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate dal veicolo. Per tale motivo si raccomanda di non autorizzare l'impiego di lembi di questo tipo, che possono essere sostituiti dai seguenti dispositivi: a) lembi di tensione di tipo analogo, fissati all'interno del telone, ovvero b) piccoli lembi singoli, ciascuno dei quali sarà munito di un'asola, fissati sulla facciata esterna del telone e collocati a intervalli tali da permettere di ottenere una tensione sufficiente del telone. Un 'altra soluzione, possibile in taluni casi, consiste nell'evitare l'impiego dei lembi di tensione sui teloni. 2.3.11.c) Paragrafo 11, lettera c)-Cinghia dei teloni 2.3.11.c)-1.1 seguenti materiali sono considerati idonei alla confezione delle cinghie: a)cuoio, b)materiali tessili non estensibili, compreso il tessuto plastificato o gommato, purché, in caso di rottura, tali materiali non possano essere saldati o ricostituiti senza lasciare tracce visibili. Inoltre la materia plastica che ricopre le cinghie dovrà essere trasparente e la sua superficie dovrà essere liscia. 2.3.11.c)-2. Il dispositivo illustrato nel disegno n. 3, unito al presente allegato, risponde alle prescrizioni dell'ultima parte del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso soddisfa inoltre ai requisiti del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2. 3. ALLEGATO 3.0.17. Procedura di approvazione 1. In conformità dell'allegato 3 le autorità competenti di una parte contraente hanno la facoltà di rilasciare un certificato d'approvazione per un veicolo costruito nel territorio di detta parte contrente; tale veicolo non sarà soggetto a nessuna procedura supplementare di approvazione nel paese in cui è immatricolato, ovvero nel paese in cui è domiciliato il suo proprietario, a seconda dei casi. 2. Tali disposizioni non sono dirette a limitare il diritto di cui godono le autorità competenti della parte contraente nel cui territorio il veicolo è immatricolato ovvero il suo proprietario è domiciliato, diritto in base al quale tali autorità possono esigere la presentazione di un certificato d'approvazione, sia all'importazione, sia successivamente per motivi inerenti all'immatricolazione o al controllo del veicolo, ovvero a formalità analoghe. 3.0.20 Procedura di anntazione del certificato d'approvazione Per annullare una menzione relativa a eventuali difetti, allorché il veicolo è stato rimesso in buono stato, sarà sufficiente apporre, alla rubrica n. 11 all'uopo prevista, la menzione «difetti eliminati» nonché il nome, la firma e il timbro dell'autorità competente interessata. Disegno n.1 Esempio di cerniera e di dispositivo di sigillatura doganale per le porte dei veicoli muniti di compartimenti di carico isolati >RIFERIMENTO A UN FILM> Cerniera >RIFERIMENTO A UN FILM> Dispositivo di sigillatura doganale Disegno n.2 Veicoli muniti di teloni ad anelli scorrevoli >RIFERIMENTO A UN FILM> Disegno n.3 Esempio di dispositivo di chiusura del telone di un veicolo Il dispositivo illustrato sotto è conforme alle prescrizioni dell'ultimo comma del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso risponde inoltre alle prescrizioni del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2. >RIFERIMENTO A UN FILM> Disegno n.4 Disposivito di chiusura di un telone Il dispositivo illustrato è conforme alle prescrizioni della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2. >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO 7 ALLEGATO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI PRIMA PARTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONTENITORI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE Articolo 1 Principi fondamentali Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i contenitori costruiti e attrezzati in modo che a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del contenitore od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale; b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace; c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci; d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente acessibili per le visite doganali. Articolo 2 Struttura dei contenitori 1. Per soddisfare le prescizioni dell'articolo 1 del presente reglomento: a) gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse,ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti il pianale, le porte e il retto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti; b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontaro dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta e la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sarà protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili; c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del contenitore. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra diviseri di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci: i) il rivestimento interno del contenitore non dovrà poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, o ii) il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali. Articolo 3 Contenitori pieghevoli o smontabili I contenitori pieghevoli o smontabili saranno sottoposti alle disposizioni dell'articolo 1 e dell' articolo 2 del presente regolamento; inoltre essi dovranno essere muniti di un sistema di chiavistelli che blocchi le varie parti quando il contenitore e montato. Tale sistema di chiavistelli dovra poter essere sigillato dalla dogana se si trova all'esterno del contenitore una volta montato. Articolo 4 Contenitori con telone 1. I contenitori con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articolo 1, 2 e 3 del presente regolamento sempreché esse possano essere applicate a tali contenitori. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni nel presente articolo. 2. Il telone sara in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al cario senza lasciare tracce visibili. 3. Se il telone e composto di più pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente al disegno n. 2, unito al presente regolamento. Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dal'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovra essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. 4. Se il telone e in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno n. 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprirà il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili. 5. Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel designo n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonché da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potra anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n.1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la saldatura dovrà essere effettuata su ambedue le partie del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna. 6. a) Il telone sarà fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potrà eseguirsi con: i) anelli metallici applicati al contenitore; ii) asole eseguite sul bordo del telone; iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza. Il telone ricoprira elementi solidi del contenitore per almento 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per sé stesso di accedere alle merci. b) Qualora il bordo di un telone debba essere attacato in modo permanente al contenitore, esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi. 7. La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate. 8. Per le legature di chiusura saranno utilizzati: a) cavi di acciao del diametro minimo di 3 mm, o b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. 9. I cavi potranno essere minuti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremità. Il dispositivo di attaco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passagio del cordoncino o della striscia del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento). 10. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la oro chiusura sarà assicurata: a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; b)da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 7 del presente articolo; c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm: e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo; tale cinghia sarà fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sarà richiesto. 11. I marchi d'identificazione che devonno figurare sul contenitore nonché la piastrina di approvazione prevista nella seconda parte del presente allegato non dovranno in alcun caso essere ricoperti da telone. Articolo 5 Disposizione transitorie Fino al 1° gennaio 1977 saranno autorizzati i puntali conformi al disegno n. 5, unito al presente regolamento, anche se il rivetto forato, di modello approvato anteriormente, ha un'apertura di dimensioni inferiori a quelle indicate in detto disegno. Disegno n. 1 Telone composto di più pezzi Riunione mediante cucitura >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Disegno n. 2 Telone composto di più pezzi >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Nota: Sono ammesse anche le cuciture d'angolo eseguite secondo il metodo illustrato nel disegno n. 2 a) dell'articolo 2 della presente convenzione. Disegno n. 3 Telone composto di più pezzi Riunione mediante saldatura >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Disegno n. 4 Riparazione del telone >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Disegno n. 5 Modello di puntale >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> SECONDA PARTE PROCEDURE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI RISPONDENTI AI REQUISTI TECNICI PREVISTI NELLA PRIMA PARTE Generalità 1. I contenitori possono essere approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale: a) nella fasce della fabbricazione, per tipo di costruzione (procedura di approvazione nella fase della fabbricazione): b) in una fase successiva alla fabbricazione, individualmente o per un numero determinato di contenitori dello stesso tipo (procedura di approvazione in una fase successiva alla fabbricazione). Disposizioni comuni ad entrambe le procedure di approvazione 2. L'autorità competente che procede all'approvazione rilascerà al richiedente, dopo l'approvazione stessa, un certificato di approvazione valido, a seconda dei casi, per una serie illimitata di contenitori del tipo approvato o per un numero determinato di contenitori. 3. Il beneficiario dell'approvazione dovrà apporre una targa di approvazione sul o sui contenitori approvati, printa di utilizzari per il trasporto di merci sotto sigillo doganale. 4. La targa di approvazione dovrà essere fissata in modo stabile in un punto nettamente visibile ed accanto a qualsiasi altra targa rilasciata a fini ufficiali. 5. La targa di approvazione conforme al modello n. 1 che figura nell'appendice 1 della presente parte, sarà costituita da una targa metallica di almeno 20 cm per 10 cm. Sulla superficie saranno stampate ad impronta o a rivielo, o in altro modo tale da essere leggibili in permanenza, le seguenti indicazioni espresse almeno in francese o inglese: a) la menzione «approvato per il trasporto sotto sigillo doganale»; b) il nome del paese in cui il contenitore è stato approvato, per esteso o mediante la sigla utilizzata per indicare il paese di immatricolazione degli autoveicoli nel traffico stradale internazionale, il numero del certificato di approvizione(cifre, lettere, ecc.) nonché l'anno dell'approvazione (ad esempio «NL/26/73» che significa: Paesi Bassi, certificato di approvazione n. 26, rilasciato nel 1973); c) il numero d'ordine del contenitore, assegnato dal costruttore (n. di fabbricazione); d) se il contenitore è stato approvato per tipo di costruzione, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di contenitore. 6. Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici. 7. In caso di modifica delle caratteristiche esseziali di un contenitore, tale contenitore non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà essere nuovamenente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale. Disposizioni particolari relative all'approvazione per tipo di costruzione nella fase di fabbricazione 8.Quando i contenitori sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore potrà chiedere l'approvazione per tipo di costruzione all'aurorità competente del pease di fabbricazione. 9. Nella domanda, il costrutorre dovrà indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di contenitore di cui chiede l'approvizione. 10. Tale domanda dovrà essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di contenitore da approvare. 11. Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto: a) a presentare all'autorità competente quei contenitori del tipo in causa che essa desideri esaminare; b) a consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato; c) ad informare l'autorità competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, independentemente dalla loro impotanza, prima di effettuarla; d) a indicare sui contenitori in un punto visibile, oltre alle indicazioni previste sulla targa di approvizione, i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione, nonché il numero d'ordine di ogni contenitore nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione); e) a tenere un registro dei contenitori fabbricati secondo il tipo approvato. 12. L'autorità competente indicherà, all'occorenza, le modifiche da apportare al tipo di construzione previsto per poter concedere l'approvazione. 13. Non verrà concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più contenitori fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i contenitori di tale tipo soddisfano ai requisti tecnici prescritti nella prima parte. 14. All'atto dell'approvazione di un tipo di contenitore, al richiedente verrà rilasciato un unico certificato di approvazione conforme al modello n. II che figura nell'appendice 2 della presente parte, valido per tutti i contenitori che saranno costruiti conformemente alle specificazioni del tipo approvato. Tale certificato autorizza il costruttore ad apporre su ogni contenitore della serie di tale tipo la targa di approvizione del modello descritto nel paragrafo 5 della presente parte. Disposizioni specifiche per l'approvazione in una fase successiva alla fabbricazione 15. Se l'approvizione non è stata richiesta nella fase della fabbricazione, il proprietario, l'esercente o il rappresentante di uno di essi potranno chiedere l'approvazione all'autorità competente, alla quale è loro possibile presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far approvare. 16. Ogni domanda di approvizione presentata nel caso previsto al, paragrafo 15 della presente parte dovrà indicare il numero d'ordine (numero di fabbricazione) iscritto su ogni contenitore dal costruttore. 17. L'autorità competente controllerà il numero di contenitori che essa riterrà necessario e rilascerà, dopo aver constatato che esso o essi rispondono ai requisti tecnici menzionati nella prima parte, un certificato di approvazione conforme al modello n. III che figura nell'appendice 3 della presente parte, valido solamente per il numero di contenitori approvati. Tale certificato, in cui saranno indicati il numero o i numeri d'ordine del costruttore del contenitore o dei contenitori cui esso si riferisce, autorizzerà il richiedente ad apporre su ogni contenitore approvato la targa prevista al paragrafo 5, della presente parte. APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. I TARGA DI APPROVISIONE (versione inglese) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> APPENDICE 2 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. II CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNATIONALE DI MERCI SCORTATE DA CARNET TIR (1975) CERTIFICATO DI APPROVIZIONE PER TIPO DI COSTRUZIONE >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> AVVERTENZE IMPORTANTI (Paragrafi 6 e 7 della seconda parte dell'allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR, 1975) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> APPENDICE 3 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. III CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SCORTATE DA CARNET TIR (1975) CERTIFICATO DI APPROVIZIONE CONCESSO IN UNA FASE SUCCESSIVA ALL FABBRICAZIONE >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> AVVERTENZE IMPORTANTI (Paragrafi 6 e 7 della seconda parte dell'allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR, 1975) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> TERZA PARTE NOTE ESPLICATIVE 1. Le note esplicative relative all'allegato 2 riportato nell'allegato 6 della presente convenzione si applicano mutatis mutantis ai contenitori approvati per il trasporto sotto sigillo doganale in applicazione delle disposizioni della presente convenzione. 2. Prima parte-Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) Il disegno allegato alla pesente terza parte esemplifica il sistema di fissagio dei teloni ai montanti d'angolo dei contenitori, che può essere accettato dalla dogana. 3. Terza parte-paragrafo 5 Se due contenitori con telone di copertura, approvati per il trasporto sotto sigillo doganale, sono stati combinati in modo da costituire un unico contenitore ricoperto da un unico telone rispondente ai requisiti per il trasporto sotto sigillo doganale, non saranno richiesti un certificato distinto di approvizione o una targa distinta di approvazione per tale insieme. Dispositivo di fissazione di un telone intorno ai motanti d'angolo Il dispositivo riprodotto risponde ai requisiti della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 4 della prima parte. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO 8 COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE Articolo 1 i) Le parti contraenti sono membri del comitato di gestione. ii) Il comitato può decidere che le amministrazioni competenti degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articollo 52 della presente convenzione, che non sono parti contraenti, o i rappresentati delle organizzazioni internazionali possono partecipare come osservatori alle sessioni del comitato in cui sono tratate questioni che li interessano. Articolo 2 Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato i servizi di segretaria. Articolo 3 Ogni anno, in occasione della prima session, il comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente. Articolo 4 Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il comitato, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa tutti gli anni, nonché su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono parti contraenti. Articolo 5 Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è parte contraente e che è rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti: alla presente convenzione sono adottate dal comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente convenzione nonché le decisioni di cui agli articoli 59 e 60 della presente convenzione sono adotati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Articolo 6 Per prendere le decisioni è necessario un quorum di almeno la metà degli Stati che sono parti contraenti. Articolo 7 Prima della chuisura della sessione il comitato adotta il suo rapporto. Articolo 8 Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, è applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il comitato decida diversamente.