21975A0511(01)

Accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele - Protocolli n. 1, n. 2 e n. 3 - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali - Scambio di lettere

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 28/05/1975 pag. 0003 - 0190
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 2 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 2 pag. 0021
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 7 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 5 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 5 pag. 0174


ACCORDO tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LO STATO D'ISRAELE,

dall'altro,

DESIDEROSI di consolidare e di estendere le relazioni economiche stabilite tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele dagli accordi del 4 giugno 1964 e 29 giugno 1970, e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio,

CONSIDERANDO l'intento della Comunità di sviluppare le sue relazioni economiche e commerciali con i paesi del bacino mediterraneo, e tenendo conto del desiderio di Israele di rafforzare i suoi vincoli economici con la Comunità,

RISOLUTI, pertanto, a perseguire la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte fondamentale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio, ed a instaurare una cooperazione tra le parti contraenti su basi reciprocamente vantaggiose,

DICHIARANDOSI disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni quando, nell'interesse delle loro economie, si riveli utile estenderle a settori non contemplati dal presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di questi obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

- promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, l'armonioso sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele e di favorire in tal modo, nella Comunità e in Israele, il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,

- promuovere la cooperazione nei settori di reciproco interesse per le parti contraenti,

- assicurare eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti,

- contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.

TITOLO I

Scambi commerciali

Articolo 2

1. I prodotti originari d'Israele beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni di cui al protocollo n. 1.

2. I prodotti originari della Comunità beneficiano, all'importazione in Israele, delle disposizioni di cui al protocollo n. 2.

3. Il protocollo n. 3 fissa le norme sull'origine.

Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione né tassa di effetto equivalente, nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione né misure di effetto equivalente vengono introdotti negli scambi tra la Communità ed Israele.

2. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunità ed Israele a partire dal 1 gennaio 1974 sono soppresse all'entrata in vigore dell'accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota superi al 31 dicembre 1974 quella effettivamente applicata al 1 gennaio 1974 viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 4

1. Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa d'effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità ed Israele.

2. I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente che colpiscono i prodotti di una parte contraente a destinazione dell'altra parte sono soppressi il 1 luglio 1977.

Articolo 5

Gli articoli 3 e 4 si applicano ai prodotti non elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 6

1. La parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicati ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica possibilmente la riduzione o sospensione alla commissione mista almeno trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.

2. In caso di modifica della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti contemplati nell'accordo, la commissione mista può adattare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti quale figura nell'accordo.

Articolo 7

1. In caso di adozione di una normativa specifica in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o di modifica della normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni concernenti l'attuazione della politica agricola, la parte contraente in causa può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall'accordo.

2. In tali casi, la parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell'altra parte contraente. Le parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di commissione mista.

Articolo 8

L'accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto dall'accordo, ed in particolare le disposizioni riguardanti le norme sull'origine.

Articolo 9

Le parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni ad essi applicate, direttamente o indirettamente.

Articolo 10

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Israele, non sono soggetti ad alcuna restrizione, purché tali scambi formino oggetto delle disposizioni dell'accordo.

Articolo 11

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 12

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano pregiudicare gli scambi tra la Comunità ed Israele:

i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazione di imprese e ogni pratica concordata tra imprese, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) ogni aiuto pubblico che falsi, o minacci di falsare, la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una parte contraente reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può attuare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 13

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata nel territorio di una delle parti contraenti, e quando questo aumento è dovuto:

- alla riduzione parziale o totale, nella parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,

- ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte contraente importatrice,

la parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 14

Se una delle parti contraenti costata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 15

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 16

1. Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che possono provocare le difficoltà di cui agli articoli 13 e 15 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi in cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 25, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera d), la parte contraente in causa fornisce alla commissione mista tutti gli elementi utili per consentire un accurato esame della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate alla commissione mista e formano oggetto, al suo interno, di consultazioni periodiche, volte soprattutto alla loro soppressione non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 12, ciascuna parte contraente può adire la commissione mista se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano alla commissione mista ogni informazione utile e le forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, all'occorrenza, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Le parti contraenti comunicano alla commissione mista ogni informazione utile e le forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, all'occorrenza, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la parte contraente in causa non ha posto fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di commissione mista, oppure se quest'ultima non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stata adita, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 13, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame alla commissione mista che può prevedere ogni decisione utile per porvi termine.

Se entro trenta giorni a decorrere dalla notifica la commissione mista o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà, la parte contraente importatrice è autorizzata, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie costatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

c) Per quanto riguarda l'articolo 14, si procede ad una consultazione in sede di commissione mista prima che la parte contraente interessata adotti le misure necessarie.

d) Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure cautelative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 17

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o di Israele, la parte contraente interessata può attuare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra parte contraente.

TITOLO II

Cooperazione

Articolo 18

1. La Comunità ed Israele instaurano una cooperazione come fattore complementare degli scambi commerciali nei settori di mutuo interesse delle parti contraenti.

2. Per la realizzazione di questo obiettivo, la commissione mista ha il compito di trovare i mezzi e i metodi che permettano di promuovere lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali, di agevolare il trasferimento delle cognizioni tecnologiche, l'incoraggiamento degli investimenti privati, nonché i contatti e la cooperazione tra le industrie della Comunità e di Israele.

3. La commissione mista è abilitata a formulare raccomandazioni al fine di attuare una o più azioni contemplate al paragrafo 2. L'esame di tali azioni deve essere effettuato caso per caso ed essere subordinato all'esistenza di un mutuo interesse delle parti contraenti.

4. Le parti contraenti potranno sviluppare la cooperazione economica in quanto fattore complementare degli scambi commerciali nei settori di mutuo interesse delle parti contraenti ed in funzione dell'evoluzione delle politiche economiche della Comunità.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 19

1. È istituita una commissione mista incaricata di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, essa formula raccomandazioni. Essa adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è assicurata dalle parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di commissione mista.

3. La commissione mista stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 20

1. La commissione mista è composta da rappresentanti della Comunità e da rappresentanti di Israele.

2. La commissione mista si pronuncia di comune accordo.

Articolo 21

1. La presidenza della commissione mista è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Essa si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una speciale necessità, a richiesta di una delle parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. La commissione può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterla nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 22

1. Le parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per il negoziato dell'accordo, per la prima volta a partire dall'inizio del 1978 ed in seguito a partire dall'inizio del 1983, i risultati dell'accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati, da una parte e dall'altra, con decorrenza dal 1 gennaio 1979 e con decorrenza dal 1 gennaio 1984, sulla base dell'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'accordo e degli obiettivi fissati da quest'ultimo.

2. Nel settore industriale, in occasione degli esami di cui sopra, le parti contraenti possono decidere di comune accordo e nelle condizioni che esse stabiliscono, di rinviare, se un rallentamento della smobilitazione tariffaria da parte di Israele si rivela necessario, le scadenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 2 e corrispondenti rispettivamente ad un tasso di riduzione del 30% e dell'80%. Nessuno dei due rinvii può superare la durata di due anni.

La smobilitazione tariffaria totale, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 2, è attuata entro il 1 gennaio 1989.

Articolo 23

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munzioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 24

Nei settori contemplati dall'accordo

- il regime applicato da Israele nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti di Isarele non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o le società israeliani.

Articolo 25

1. Le parti contraenti si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

Se una parte contraente reputa che l'altra parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 26

1. Quando una parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo estendendole a settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra parte contraente una richiesta motivata.

Le parti contraenti possono incaricare la commissione mista di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti secondo le loro procedure specifiche.

Articolo 27

I protocolli allegati all'accordo ne costituiscono parte integrante.

Artiolo 28

Ogni parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 29

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, allo Stato d'Israele.

Articolo 30

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le loro procedure specifiche.

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data nella quale le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

L'accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele del 29 giugno 1970 scade alla stessa data.

Udfaerdiget i Bruxelles, den foerste Sivan femtusind syvhundrede og femogtredive i de hebraiske kalender, svarende til den elvte maj nitten hundrede og femoghalvfjerds.

Geschehen zu Bruessel am ersten Siwan fuenftausendsiebenhundertfuenfunddreissig des hebraeischen Kalenders; dieser Tag entspricht dem elften Mai neunzehnhundertfuenfundsiebzig.

Done at Brussels, the first day of Sivan in the year five thousand seven hundred and thirty-five of the Hebrew calendar, corresponding to the eleventh day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-five.

Fait à Bruxelles, le premier Sivan cinq mil sept cent trente- cinq du calendrier hébraïque, correspondant au onze mai mil neuf cent soixante-quinze.

Fatto a Bruxelles, il primo Sivan cinquemilasettecentotrentacinque del calendario ebraico, corrispondente all'undici maggio millenovecentosettantacinque.

Gedaan te Brussel, één Siwan vijfduizend zevenhonderd vijfendertig van de Hebreeuwse kalender, welke datum overeenkomt met de elfde mei negentienhonderd vijfenzeventig.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For Raadet for De Europeaeiske Faellesskaber

Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Paa Israels regerings vegne

Im Namen der Regierung des Staates Israel

For the Governement of the State of Israel

Pour le gouvernement de l'État d'Israël

Per il governo dello Stato d'Israele

Voor de Regering van de Staat Israël

>RIFERIMENTO A UN FILM>