21973D1231(13)

Decisione n. 1/73 della Commissione mista, CEE-Svizzera portante emendamento all'accordo a seguito dell'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca,dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1973 pag. 0188


DECISIONE N. 1/73 DELLA COMMISSIONE MISTA portante emendamento all'accordo a seguito dell'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato a Bruxelles il 23 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b,

considerando che a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, è necessario poter distinguere, sino a quando i dazi doganali non saranno stati eliminati negli scambi intracomunitari, le merci aventi ottenuto la qualifica di merci comunitarie nella Comunità nella sua composizione originaria da quelle che l'hanno ottenuta in un nuovo Stato membro;

considerando che per i suddetti motivi si è rivelato necessario istituire documenti di transito comunitario interno paralleli ai documenti già esistenti e che si distinguono da quest'ultimi in quanto muniti delle sigle T3 e T3L, nonché prevedere altre disposizioni particolari concernenti l'applicazione della normativa in materia di transito comunitario;

considerando che, per conseguenza, è necessario adattare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo addizionale che figura in allegato è accluso all'accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Detto protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione deve entrare in vigore il 1 gennaio 1974.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1973.

Per la Commissione mista

Il Presidente

K. PINGEL

I segretari

H. DIEZLER

S. MELLI

ALLEGATO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE riguardante talune particolari modalità d'applicazione dell'accordo rese necessarie dall'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo si intende:

a) per «Stati membri originari» il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi;

b) per «nuovi Stati membri» il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

Sotto riserva delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo che fanno espresso riferimento a formulari, dichiarazioni e documenti T2 o T2L sono applicabili altresì a formulari, dichiarazioni e documenti T3 o T3L.

Articolo 3

Il rilascio, da parte di un ufficio di partenza svizzero di un documento T3 o T3L è subordinato alla presentazione di documenti T3 o T3L.

Articolo 4

1. I formulari T3 e T3bis devono essere conformi ai modelli che figurano rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B, salvo per quanto concerne il contenuto delle caselle riservate agli usi nazionali.

2. Il retto di ciascun formulario è munito di due diagonali di colore rosso che vanno dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La larghezza di dette diagonali è di circa 2 mm e l'intervallo che le separa varia dai 6 ai 7 mm.

Articolo 5

Il formulario T3L deve essere conforme al modello che figura nell'allegato C. Il retto del formulario è munito di due diagonali di colore rosso che vanno dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La larghezza di dette diagonali è di circa 2 mm e l'intervallo che le separa varia dai 6 ai 7 mm.

Articolo 6

1. Quando si applicano le disposizioni del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (appendice VIII),

- la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di uno Stato membro originario vale quale documento T2, quando non sia munito della sigla T1 o T3;

- la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di uno nuovo Stato membro vale quale documento T3, quando non sia munito della sigla T1 o T2, quest'ultima autenticata dall' ufficio di partenza.

2. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo, è necessario apporre la sigla T3 per merci arrivate in Svizzera con la copertura di

- un documento T3,

- una lettera di vettura internazionale o di un bollettino di spedizione colli espressi internazionale quando esso vale quale documento T3, o

- un documento T3L.

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