21973D1231(02)

Decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE-Portogallo del 12 dicembre 1973 che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1973 pag. 0120


DECISIONE N. 10/73 DEL COMITATO MISTO del 12 dicembre 1973 che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.P.1 che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostanto nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del protocollo n. 3 e della decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o nel Portogallo, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle autorità doganali del Portogallo o dagli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

4. Le autorità doganali portoghesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio del Portogallo o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'allegato V del presente protocollo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso».

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è soppresso.

2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210×297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianco per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezze meccanici o chimici.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.»

Articolo 7

La nota 7 ad articolo 8 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della nota 8 ad articolo 10 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 9

L' articolo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.P.1 che figura negli articoli 4 e 5 della decisione n. 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.

2. L'allegato VI del protocollo n. 3 è soppresso.

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.P.1 o del modello A.W.1.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

I segretari

A. CORREIA

C. D. von SCHUMANN

ALLEGATO

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

>SPAZIO PER TABELLA>

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

>SPAZIO PER TABELLA>

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni :

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

(*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a .............., addì .............

..........................................

(Firma)