Decisione del Comitato misto CEE-Svizzera n. 7/73 relativa alle merci in corso di trasporto alla data del 1 aprile 1973
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 18/06/1973 pag. 0072
DECISIONE DEL COMITATO MISTO N.7/73 relativa alle merci in corso di trasporto alla data 1 aprile 1973 IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n.3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28, DECIDE: Articolo unico Le merci che alla data del 1 aprile 1973 si trovino in corso di trasporto per un caso di forza maggiore o per circostanze eccezionali possono beneficiare, fino al 15 maggio 1973, delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, purché vengano presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione i documenti che erano necessari prima del 1 aprile 1973 per poter beneficiare delle disposizioni medesime. Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 1973. Per il Comitato misto Il Presidente P.H. WURTH I segretari F.BLANKART M.LOY