Decisione del consiglio di associazione n. 5/72 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 05/03/1973 pag. 0074 - 0082
DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE N. 5/72 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, visto il protocollo addizionale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo provvisorio allegato a detto accordo, in particolare l'articolo 4, considerando che, conformemente alle disposizioni di quest'ultimo articolo, i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale devono essere determinati tenendo conto dei metodi adottati negli scambi di merci fra gli Stati membri; considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nella Comunità in fatto di metodi di cooperazione amministrativa, è opportuno determinare metodi analoghi a quelli che la Comunità ha applicato fino alla fine del periodo transitorio, previste all'articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, DECIDE: TITOLO I Osservazioni generali Articolo 1 Le merci che rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale relative all'abolizione progressiva, fra la Comunità e la Turchia, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitativa, nonché di tutte le misure di effetto equivalente, sono ammesse negli Stati membri o in Turchia a beneficiare di tali disposizioni, su presentazione di un titolo giustificativo, rilasciato a richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro. Articolo 2 1. Qualora le merci siano trasportate direttamente da uno Stato membro alla Turchia o dalla Turchia a uno Stato membro, il titolo giustificativo previsto all'articolo 1 è costituito dal certificato di circolazione delle merci A.TR.1. Negli altri casi, il titolo giustificativo è costituito dal certificato di circolazione delle merci A.TR.3. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato membro in Turchia, o dalla Turchia in uno Stato membro: a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia; b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia o con un trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento o il trasporto si effettuino con un titolo di trasporto unico emesso nella Comunità o in Turchia. Articolo 3 Qualora il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 o A.TR.3 si riferisca a merci ottenute, nella Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo addizionale, il certificato deve recare una menzione dalla quale risulti tale particolarità. TITOLO II Disposizioni riguardanti il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 Articolo 4 1. Il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 è vistato dalle autorità doganali dello stato d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 può essere vistato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore o omissione involontaria. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato. 2. Il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 può essere vistato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale. Articolo 5 Il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 deve essere presentato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data del visto della dogana dello stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello stato d'importazione cui le merci sono presentate. TITOLO III Disposizioni riguardanti il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 Articolo 6 Il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 è rilasciato, all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce, dalle autorità doganali dello stato d'esportazione. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. In nessun caso il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 può essere rilasciato dopo l'avvenuta esportazione delle merci. Il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 deve essere compilato in maniera da consentire al momento della loro importazione l'identificazione delle merci alle quali si riferisce. Le autorità doganali dello stato d'esportazione adottano inoltre tutte le misure ritenute necessarie per agevolare tale identificazione e ne fanno menzione sullo stesso certificato. Articolo 7 Il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 deve essere presentato alle autorità doganali dello stato d'importazione entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno del rilascio. Esso è valido soltanto per le quantità di merci presentate in tale stato nel termine suindicato. TITOLO IV Disposizioni comuni ai certificati di circolazione delle merci A.TR.1 e A.TR.3 Articolo 8 I certificati di circolazione delle merci A.TR.1 e A.TR.3 devono essere compilati su moduli di cui un modello è allegato alla presente decisione. Essi sono redatti in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo di associazione, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello stato esportatore. Qualora i certificati siano redatti in turco, essi devono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essi sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve farsi uso di inchiostro e della scrittura a stampatello. I certificati devono avere il formato di mm 210×297 ed essere stampati su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al m2. Essi devono avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La diagonale del certificato di circolazione delle merci A.TR.1 è di colore azzuro, quella del certificato di circolazione delle merci A.TR.3, è di colore rosso. Gli Stati membri e la Turchia possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modello deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Esso, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo. Articolo 9 Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono altresì richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale. TITOLO V Disposizioni varie Articolo 10 Sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del protocollo addizionale relativa all'abolizione progressiva, fra la Comunità e la Turchia, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonché di tutte le misure di effetto equivalente, senza che occorra produrre il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 o A.TR.3: a) gli oggetti passibili di dazi, a seguito viaggiatori o contenuti nei loro bagagli, quando venga dichiarato che essi rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle predette disposizioni e non sussista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione, sempreché non si tratti di oggetti destinati a fini commerciali e il loro valore complessivo non superi le 200 unità di conto; b) le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) trasportate direttamente dallo Stato d'esportazione allo Stato d'importazione, a condizione che sugli imballaggi e sui documenti d'accompagnamento non figuri alcuna indicazione da cui risulti che le merci in essi contenute non rispondono alle condizioni di cui agli articoli 2 o 3 del protocollo addizionale. Tale indicazione consiste in un'etichetta gialla, come previsto nell'ambito del regime di transito comunitario, apposta, in tutti questi casi, dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione. Articolo 11 Allo scopo di garantire l'esatta applicazione delle disposizioni della presente decisione, gli Stati membri e la Turchia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e regolarità dei certificati. Articolo 12 La Turchia, gli Stati membri e la Comunità prendono ciascuno per quanto lo riguarda, tutte le misure che l'esecuzione delle disposizioni della presente decisione comporta. Articolo 13 I modelli dei certificati di circolazione delle merci A.TR.1 e A.TR.3 costituiscono parte integrante della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1972. Per il Consiglio di Associazione Il Presidente E. M. J. A. SASSEN >SPAZIO PER TABELLA>