21972D1226(01)

Raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/72 che fisa i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo di associazione CEE -Malta

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 26/12/1972 pag. 0002 - 0005


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE N. 1/72 che fissa i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo di associazione CEE-Malta

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valetta il 5 dicembre 1970, in paticolare il titolo I,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che per il buon funzionamento dell'accordo è necessario organizzare una stretta cooperazione amministrativa tra le Parti contraenti dell'accordo onde assicurare l'applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni doganali che esso comporta e in particolare di quelle del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa,

RACCOMANDA ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E A MALTA,

di adottare, per quanto le concerne le misure necessarie all'applicazione delle seguenti disposizioni:

A. Rilascio dei certificati di circolazione A.M.1

I. Per l'esportazione

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione di esportazione, chiedere il visto per un certificato di circolazione delle merci A.M.1.

La domanda è redatta su modulo A.M.1 che deve essere compilato conformemente alle disposizioni di cui al titolo II del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui appresso denominato «protocollo», e alle norme indicate a tergo del primo foglio del formulario.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere vistato un certificato di circolazione delle merci A.M.1.

II. Per la dogana

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione devono vegliare a che il modulo A.M.1 sia debitamente compilato. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinea. Se tale parte non è stata interamente compilata, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga scritta e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune righe.

2. Il certificato di circolazione delle merci A.M.1 costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dall'accordo e spetta quindi all'ufficio doganale del paese d'esportazione verificare minuziosamente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

III. Esportazione da uno Stato membro della Comunità economica europea

1. Il visto sul certificato di circolazione delle merci A.M.1 è concesso dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate «prodotti originari» della Comunità ai sensi del protocollo.

2. Per verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono esigere ogni documento giustificativo o procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile.

3. Le autorità doganali della Stato membro rifiutano il visto sul certificato di circolazione delle merci A.M.1 se dai documenti di esportazione esibiti risulta che le merci a cui si riferisce non sono destinate a Malta.

IV. Esportazione da Malta

1. Il visto sul certificato di circolazione delle merci A.M.1 viene concesso dalle autorità doganali di Malta se le merci esportate possono essere considerate «prodotti originari» di Malta ai sensi del protocollo.

2. Per verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono esigere ogni documento giustificativo o procedere a qualsiasi controllo che esse ritengono utile.

3. Le autorità doganali di Malta rifiutano il visto sul certificato di circolazione delle merci A.M.1 se dai documenti di esportazione esibiti risulta che le merci a cui si riferisce non sono destinate alla Comunità.

V. Indicazione del modello di documento di esportazione utilizzato

Nella parte dei certificati di circolazione delle merci A.M.1 riservata alla dogana, deve essere fatto riferimento alla data e al modello o al numero d'ordine del documento di esportazione in base al quale la dichiarazione dell'esportatore è certificata conforme.

VI. Apposizione del timbro d'ufficio doganale

L'impronta dell'ufficio doganale deve essere apposta mediante timbro preferibilmente d'acciaio. Gli Stati membri e Malta si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile delle impronte dei tipi di timbri utilizzati dai propri uffici doganali.

VII. Sostituzione di certificati di circolazione A.M.1 con certificati dello stesso tipo

1. La sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci A.M.1 con uno o più certificati A.M.1 è sempre possibile, sempreché sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.

2. Quando il nuovo certificato di circolazione delle merci A.M.1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da Malta e riesportati tal quali, esso deve indicare obbligatoriamente il paese nel quale è stato rilasciato il certificato originario.

VIII. Rilascio a posteriori di certificati di circolazione

1. Quando, in seguito ad errori od omissioni involontari, non è stata avanzata alcuna richiesta di certificato di circolazione delle merci A.M.1 al momento dell'esportazione delle merci, il certificato può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci cui si riferisce. In tal caso, l'esportatore deve:

- farne richiesta per iscritto fornendo le indicazioni che riguardano la specie, la quantità, l'imballaggio ed i contrassegni distintivi della merce, nonché il luogo e la data di spedizione;

- attestare che non è stato rilasciato alcun certificato al momento dell'esportazione delle merci in questione, precisandone i motivi;

- accludere un modulo A.M.1 debitamente compilato e firmato.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione delle merci A.M.1 soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati di circolazione A.M.1 rilasciati a posteriori debbono recare una delle seguenti menzioni scritta con inchiostro rosso:

«NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY».

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori il certificato di circolazione delle merci A.M.1 soltanto quando le merci hanno ricevuto in partenza per destinazione il territorio d'una delle Parti contraenti.

IX. Rilascio di duplicati

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci A.M.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni scritta con inchiostro rosso:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE».

Il duplicato, sul quale deve essere riprodotta la data del visto del certificato di circolazione delle merci A.M.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

B. Condizioni di utilizzazione del certificato di circolazione A.M.1

I. Trasporto diretto delle merci

È considerato trasporto diretto il trasporto di merci effettuato senza attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

Tuttavia, non sono considerati interruzioni di trasporto diretto:

a) gli scali nei porti situati in territori diversi da quelli delle Parti contraenti;

b) i trasbordi in tali porti, quando sono dovuti a casi di forza maggiore o quando siano consecutivi a fenomeni marini;

c) l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti o il trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di detti territori o il trasbordo si effettui sotto la scorta di un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o a Malta.

II. Accettazione dei certificati di circolazione oltre il termine di presentazione

I certificati di circolazione delle merci A.M.1 presentati alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del prescritto termine di presentazione di cui all'articolo 9 del protocollo, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta a un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare i certificati quando le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza di tale termine.

III. Accettazione di certificati di circolazione il cui dichiarato non corrisponde alle merci importate

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato di circolazione delle merci A.M.1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione, non comportano ipso facto l'invalidità del certificato, se è chiaramente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

C. Zone franche

Gli Stati membri e Malta prendono le misure necessarie per evitare che le merci che vengono scambiate in seno all'associazione sotto la scorta di un certificato di circolazione A.M.1 e che durante il trasporto effettuano una sosta in una zona franca situata sul loro territorio, subiscano sostituzioni o manipolazioni diverse dalle manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione tal quali.

D. Spedizioni postali (comprresi i pacchi postali)

I. L'utilizzazione del formulario A.M.2 è limitata alle spedizioni postali (compresi i pacchi postali) fino ad un valore massimo di 1 000 unità di conto per spedizione.

II. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante compilare o firmare i due fogli del modulo A.M.2.

Qualora le merci contenute nella spedizione siano già state oggetto di un controllo nel paese di esportazione sotto il profilo della definizione della nozione di «prodotti originari», l'esportatore può indicare nella voce «osservazioni» del formulario A.M.2 (primo foglio) i riferimenti a tale controllo.

III. L'esportatore appone, sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione C 2 o C 2 M, ovvero sulla dichiarazione in dogana CP 3 o CP 3 M la menzione «A.M.2» seguita dal numero di serie del formulario A.M.2 utilizzato. Egli trascrive ugualmente tale menzione e tale numero sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione.

E. Piccole spedizioni e bagagli personali

Sono dispensati dalla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.M.1 o dalla compilazione di un formulario A.M.2 le merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni che rispondono alle condizioni previste dall'articolo 15 del protocollo.

F. Controllo a posteriori dei certificati di circolazione A.M.1 o dei formulari A.M.2

I. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.M.1 o dei formulari A.M.2 viene effettuato a titolo di sondaggio o ogni qualvolta le autorità doganali del paese di importazione nutrano fondati dubbi circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

II. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo I, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono il certificato di circolazione delle merci A.M.1 o il primo foglio del formulario A.M.2 alle autorità doganali del paese d'esportazione, indicando i motivi di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al primo foglio del formulario A.M.2, la fattura, ove questa sia stata presentata o una copia della stessa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute roccogliere e che inducono a far ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Se esse decidono di sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del paese d'importazione, offrono all'importatore, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, la possibilità di ritirare le merci.

III. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati con la massima sollecitudine alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi debbono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci A.M.1 o il formulario A.M.2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

IV. Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali del paese d'importazione e quelle del paese d'esportazione, o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Consiglio di associazione.

V. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati, i documenti d'esportazione o le copie di certificati che li sostituiscono debbono essere conservati dalla dogana del paese d'esportazione per un periodo di due anni.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1972.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

G. THORN