Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 21/05/1973 pag. 0002 - 0086
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 5 pag. 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0030
ACCORDO che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, dall'altra, DETERMINATI a consolidare e ad estendere le relazioni economiche e commerciali esistenti fra la Comunità economica europea e Cipro, CONSAPEVOLI dell'importanza di uno sviluppo armonioso del commercio fra le Parti contraenti, CONSIDERANDO che, nel rispetto delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, il presente accordo si pone come obiettivo la graduale soppressione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità economica europea e Cipro, e che contempla, a diciotto mesi dalla scadenza della prima tappa, la possibilità di iniziare i negoziati al fine di determinare le condizioni nelle quali sarebbe realizzabile l'istituzione di una unione doganale fra la Comunità e la Repubblica di Cipro, HANNO DECISO di concludere un accordo che crei un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, ai sensi dell'articolo 238 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: Signor W. K. N. SCHMELZER, Presidente del Consiglio delle Comunità europee, ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi; Signor Sicco L. MANSHOLT, Presidente della Commissione delle Comunità europee; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO: Signor John Cl. CHRISTOPHIDES, ministro degli affari esteri; Signor Titos PHANOS, ambasciatore, capo della missione di Cipro presso le Comunità europee; I QUALI, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Il presente accordo istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro. Articolo 2 1. L'accordo mira ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale degli scambi fra la Comunità economica europea e Cipro e a contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale. 2. L'accordo prevede due tappe successive, di cui la prima scade il 30 giugno 1977 e la seconda ha una durata, in linea di massima, di cinque anni. 3. Nel corso dei diciotto mesi precedenti la scadenza della prima tappa, si prevedono negoziati intesi a definire il contenuto della seconda tappa, che comporterà il proseguimento della soppressione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità economica europea e Cipro e l'adozione da parte della Repubblica di Cipro della tariffa doganale comune. 4. La prima tappa è disciplinata dalle disposizioni che seguono. TITOLO I Scambi commerciali Articolo 3 1. I prodotti originari di Cipro beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni contenute nell'allegato I. 2. I prodotti originari della Comunità beneficiano, all'importazione a Cipro, delle disposizioni contenute nell'allegato II. 3. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo. Esse si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione delle finalità dell'accordo. Articolo 4 È vietata ogni disposizione o pratica di natura fiscale interna che possa determinare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. Articolo 5 Il regime degli scambi tra le Parti contraenti non può dar luogo ad alcuna discriminazione né fra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società, né fra i cittadini o le società di Cipro. Articolo 6 Qualora siano riscossi dazi all'esportazione sui prodotti di una Parte contraente destinati all'altra Parte contraente, tali dazi non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati al paese terzo più favorito. Articolo 7 Le disposizioni contenute nel protocollo definiscono le norme sull'origine applicabili ai prodotti contemplati dall'accordo. Articolo 8 1. Qualora una delle Parti contraenti constati pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può, previa consultazione in seno al Consiglio di associazione, ricorrere a misure di difesa contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. In caso di urgenza, tale Parte contraente può, dopo averne informato il Consiglio di associazione, adottare le misure provvisorie previste da detto accordo. Consultazioni al riguardo devono aver luogo al più tardi due settimane dopo l'applicazione di tali misure. 2. Qualora siano applicate misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti s'impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. 3. Le pratiche di dumping, i premi e le sovvenzioni constatati e le misure adottate nei loro confronti danno luogo, su richiesta di una Parte contraente, a consultazioni ogni tre mesi in seno al Consiglio di associazione. Articolo 9 I pagamenti relativi agli scambi di merci nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro in cui risiede il creditore o a Cipro non sono soggetti ad alcuna restrizione, purché gli scambi rientrino nell'ambito delle disposizioni dell'accordo. Articolo 10 1. Qualora in un settore dell'attività economica di Cipro si verifichino perturbamenti seri o tali da compromettere la sua stabilità finanziaria esterna, o qualora sorgano difficoltà che si traducono nell'alterazione della situazione economica di una regione cipriota, la Repubblica di Cipro può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio di associazione. 2. Qualora in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri si verifichino perturbamenti seri, tali da compromettere la loro stabilità finanziaria esterna, o qualora sorgano difficoltà che si traducono nell'alterazione della situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima può adottare le necessarie misure di salvaguardia o autorizzare lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad adottare tali misure. Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio di associazione. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, devono essere scelte con priorità le misure che rechino il minimo perturbamento nel funzionamento del regime definito dall'accordo. Tali misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi. 4. Consultazioni possono aver luogo in seno al Consiglio di associazione sulle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Articolo 11 L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata agli scambi. TITOLO II Disposizioni generali e finali Articolo 12 1. È istituito un Consiglio di associazione incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti al presente titolo. 2. Le Parti contraenti s'informano reciprocamente e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di associazione, ai fini della corretta applicazione dell'accordo. 3. Il Consiglio di associazione stabilisce, mediante decisione, il proprio regolamento interno. Articolo 13 1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della Repubblica di Cipro. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di associazione si pronuncia di comune accordo. Articolo 14 1. La presidenza del Consiglio di associazione è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno previste nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente. Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta la necessità lo esiga, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni previste nel regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati atti ad assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Il Consiglio di associazione definisce, nel proprio regolamento interno, la composizione, la missione e il funzionamento di tali comitati. Articolo 15 L'accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente con preavviso di sei mesi. Articolo 16 L'accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità economica europea, da un lato, e al territorio della Repubblica di Cipro, dall'altro. Articolo 17 Gli allegati I e II, nonché il protocollo relativo ai prodotti originari fanno parte integrante dell'accordo. Articolo 18 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Articolo 19 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad der Europese Gemeenschappen For the Council of the European Communities >PIC FILE= "T0001048"> Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben. Sous réserve que la communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée. Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo. Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement. Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed. Im Namen der Regierung der Republik Zypern Pour le gouvernement de la république de Chypre Per il governo della Repubblica di Cipro Voor de Regering van de Republiek Cyprus For the Government of the Republic of Cyprus >PIC FILE= "T0001049"> ALLEGATO I APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO Articolo 1 I dazi doganali applicabili, all'importazione nella Comunità, ai prodotti originari di Cipro, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e diversi da quelli che figurano negli elenchi A e B del presente allegato, sono i dazi della tariffa doganale comune ridotti del 70 %. Articolo 2 Nel limite dei contingenti tariffari comunitari annui, i prodotti sotto indicati, originari di Cipro, beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle riduzioni dei dazi doganali previste all'articolo 1. >PIC FILE= "T0001050"> Articolo 3 I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, originari di Cipro, non sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, alle tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. Articolo 4 1. Fatta salva la riscossione di un elemento mobile, determinato conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, l'elemento fisso riscosso all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto elencati, originari di Cipro, è ridotto del 70 %: >PIC FILE= "T0001051"> 2. Il paragrafo 1 è applicato secondo le modalità previste all'articolo 8. Articolo 5 1. I prodotti seguenti, originari di Cipro, sono soggetti all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari a quelli della tariffa doganale comune, ridotti del 40 %: >PIC FILE= "T0001052"> 2. Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, il paragrafo 1 è applicabile a condizione che, sul mercato interno della Comunità, i prezzi degli agrumi importati da Cipro, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adeguamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano uguali o superiori ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi. 3. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi di entrata, secondo l'origine. 4. Gli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili. 5. Se condizioni anormali di concorrenza rimettono in causa, o rischiano di rimettere in causa, i benefici risultanti dal paragrafo 1, si potrà procedere a consultazioni in sede di Consiglio di associazione, al fine di esaminare i problemi posti dalla situazione creatasi. Articolo 6 1. I prodotti seguenti, originari di Cipro, sono soggetti all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari a quelli della tariffa doganale comune, ridotti del 40 %: >PIC FILE= "T0001053"> 2. In caso di perturbazioni nella commercializzazione dei prodotti della sottovoce 08.02 D della tariffa doganale comune, hanno luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione per trovare le soluzioni atte a porvi rimedio. Articolo 7 Il prodotto seguente, originario di Cipro, è ammesso all'importazione nella Comunità esente da dazio doganale: >PIC FILE= "T0001054"> Articolo 8 1. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 sono quelle effettivamente applicate in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 sono applicati arrotondando al primo decimale. Articolo 9 I prodotti originari di Cipro di cui al presente allegato, compresi i prodotti di cui all'elenco A, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative. Tale disposizione lascia impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi. Articolo 10 1. Per i prodotti di cui al presente allegato, diversi da quelli enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Comunità si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione specifica quale conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune, di modificare il regime previsto nel presente allegato, in particolare per evitare talune distorsioni di concorrenza o sostituzioni. All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Comunità tiene conto degli interessi di Cipro. 2. Per i prodotti di cui al presente allegato, enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Comunità si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione comunitaria, di modificare il regime previsto nel presente allegato. All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Comunità tiene conto degli interessi di Cipro. 3. Per i prodotti di cui al presente allegato, enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Comunità si riserva, in caso di modificazione della propria regolamentazione, di modificare il regime previsto nel presente allegato. All'atto della modificazione di tale regime, la Comunità concede alle importazioni originarie di Cipro un vantaggio comparabile a quello previsto nel presente allegato. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, possono svolgersi consultazioni in seno al Consiglio di associazione. Articolo 11 I prodotti originari di Cipro di cui al presente allegato non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea. ELENCO A relativo ai prodotti soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune ed esclusi dal regime previsto all'articolo 1 >PIC FILE= "T0001055"> >PIC FILE= "T0001056"> ELENCO B relativo ai prodotti esclusi dal regime di cui all'articolo 1 >PIC FILE= "T0001057"> ALLEGATO II APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO Articolo 1 I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione a Cipro dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli compresi negli elenchi A e B sono quelli della tariffa doganale generale cipriota, ridotti nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati: >PIC FILE= "T0001058"> Articolo 2 1. Il regime tariffario applicato dalla Repubblica di Cipro ai prodotti originari della Comunità non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari del paese terzo più favorito. 2. Fino al termine del quarto anno dell'accordo, il paragrafo 1 non riguarda i paesi ai quali la Repubblica di Cipro accorda un regime preferenziale al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, le misure tariffarie prese della Repubblica di Cipro non possono portare ad un aumento della preferenza di cui beneficiano i suddetti paesi. Articolo 3 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili alla importazione a Cipro di prodotti originari della Comunità contemplati nell'elenco A, sono quelli della tariffa generale cipriota, ridotti nelle proporzioni e secondo il calendario indicati all'articolo 1, senza tuttavia che tali riduzioni superino il punteggio indicato per ogni voce in rapporto alla tariffa generale cipriota. 2. Per i prodotti che figurano nell'elenco B, non si prevede alcuna riduzione tariffaria nel corso della prima tappa dell'accordo. Articolo 4 1. Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui all'articolo 1 sono quelle della tariffa generale cipriota effettivamente applicate in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondando al primo decimale. 2. In caso d'instaurazione o di modifica di dazi doganali della tariffa doganale cipriota e di tasse di effetto equivalente, le percentuali di riduzione concesse alla Comunità in applicazione dell'articolo 1 restano immutate. Articolo 5 1. Fatta salva la possibilità per la Repubblica di Cipro di modificare i dazi doganali della propria tariffa generale e le tasse di effetto equivalente, nonché in deroga agli articoli 1 e 4 e purché risultino necessarie misure di protezione per le esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo, la Repubblica di Cipro può reintrodurre, aumentare o instaurare dazi doganali. Tali dazi doganali non possono avere un'incidenza superiore al 20 % ad valorem e, in taluni casi particolari ed eccezionali, al 25 % ad valorem. Dette misure possono essere applicate soltanto su un volume massimo del 10 % del valore globale delle importazioni cipriote in provenienza dalla Comunità, effettuate nel 1971. 2. Tali misure possono essere adottate soltanto se sono necessarie per proteggere una nuova industria di trasformazione, non ancora esistente a Cipro alla data di entrata in vigore dell'accordo, e per favorire il suo sviluppo ; possono essere applicate soltanto nei confronti di una produzione particolare. 3. Dodici mesi dopo la reintroduzione, l'aumento o l'instaurazione di tali dazi doganali, la Repubblica di Cipro procede a riduzioni tariffarie annue del 10 % sulle importazioni originarie della Comunità. 4. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate previa consultazione in seno al Consiglio di associazione. Le consultazioni hanno luogo nei più brevi termini. Articolo 6 La Repubblica di Cipro si astiene dall'introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari della Comunità. Tale disposizione lascia impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi. Il trattamento accordato alla Comunità in materia di restrizioni quantitative è almeno altrettanto favorevole di quello accordato ai paesi più favoriti. Articolo 7 1. Per i prodotti di cui al presente allegato, diversi da quelli enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica di Cipro si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione specifica quale conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola, di modificate il regime previsto nel presente allegato, in particolare per evitare talune distorsioni di concorrenza o sostituzioni. All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Repubblica di Cipro tiene conto degli interessi della Comunità. 2. Per i prodotti di cui al presente allegato, enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica di Cipro si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione, di modificare il regime previsto nel presente allegato. All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Repubblica di Cipro tiene conto degli interessi della Comunità. 3. Per i prodotti di cui al presente allegato, enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica di Cipro si riserva, in caso di modificazione della propria regolamentazione, di modificare il regime previsto nel presente allegato. All'atto della modificazione di tale regime, la Repubblica di Cipro concede alle importazioni originarie della Comunità un vantaggio comparabile a quello previsto nel presente allegato. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, possono svolgersi consultazioni in seno al Consiglio di associazione. ELENCO A relativo all'articolo 3, paragrafo 1 >PIC FILE= "T0001059"> >PIC FILE= "T0001060"> >PIC FILE= "T0001061"> >PIC FILE= "T0001062"> >PIC FILE= "T0001063"> >PIC FILE= "T0001064"> >PIC FILE= "T0001065"> >PIC FILE= "T0001066"> >PIC FILE= "T0001067"> >PIC FILE= "T0001068"> >PIC FILE= "T0001069"> >PIC FILE= "T0001070"> >PIC FILE= "T0001071"> >PIC FILE= "T0001072"> >PIC FILE= "T0001073"> >PIC FILE= "T0001074"> >PIC FILE= "T0001075"> >PIC FILE= "T0001076"> ELENCO B relativo all'articolo 3, paragrafo 2 >PIC FILE= "T0001077"> >PIC FILE= "T0001078"> >PIC FILE= "T0001079"> PROTOCOLLO relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I Definizione della nozione di «prodotti originari» Articolo 1 Ai fini dell'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, sono considerati: 1. come prodotti originari della Comunità, a condizione che siano stati trasportati direttamente in Cipro, ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati membri, b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari di Cipro; 2. come prodotti originari di Cipro, a condizione che siano stati trasportati direttamente nello Stato membro d'importazione, ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti interamente ottenuti in Cipro, b) i prodotti ottenuti in Cipro e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità. I prodotti di cui all'elenco C sono esclusi temporaneamente dall'applicazione del presente protocollo. Articolo 2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono considerati come interamente ottenuti negli Stati membri o in Cipro: a) i prodotti minerali estratti dal suolo o dal fondo del mare o dell'oceano, b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati, d) i prodotti che provengano da animali vivi, e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate, f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi, g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f), h) gli articoli usati che possono servire unicamente per il ricupero di materie prime che vi vengono raccolte, i) i residui provenienti dalle operazioni di manifattura ivi effettuate, j) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a i). Articolo 3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, lettera b) sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni di cui all'elenco B. Per voci doganali si intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. Articolo 4 Quando gli elenchi A e B contemplati all'articolo 3 stabiliscono che le merci ottenute in uno Stato membro o in Cipro ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono i seguenti: - da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana all'atto dell'importazione, per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti sul territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione. Articolo 5 Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro di esportazione in Cipro o da Cipro nello Stato membro di importazione: a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti; b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti o con un trasbordo in detti territori, a condizione che l'attraversamento o il trasbordo venga effettuato con un titolo di trasporto unico, emesso in uno Stato membro o nella Repubblica di Cipro. I trasbordi effettuati nei porti situati in territori diversi da quelli delle Parti contraenti non vengono considerati interruzione del trasporto diretto quando sono dovuti a causa di forza maggiore o quando sono la conseguenza di vicende di mare. TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 6 I «prodotti originari» ai sensi del presente protocollo sono ammessi nello Stato membro di importazione o in Cipro al beneficio delle disposizioni dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.CY.1 rilasciato dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dello Stato membro di esportazione. Tuttavia, i prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore non superi mille unità di conto per spedizione, vengono ammessi nello Stato membro o in Cipro al beneficio delle disposizioni dell'accordo su presentazione di un formulario A.CY.2 a condizione che ogni pacco sia munito dell'etichetta che figura nel foglio 2 di detto formulario. Articolo 7 Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 viene rilasciato unicamente su richiesta scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo. Articolo 8 Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce quand'esso non sia stato presentato all'atto di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze speciali. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato. Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 può essere rilasciato unicamente ce può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dall'accordo. Articolo 9 Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui è presentata la merce. Articolo 10 Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 deve essere compilato su un formulario il cui modello figura all'allegato V. Esso è redatto in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Esso può essere compilato a macchina o a mano ; in quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello. Il certificato deve avere il formato di 210 X 297 mm, ed essere stampato su carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m2 oppure tra 25 e 30 grammi il m2 se è impiegata carta aerea. Il certificato deve avare un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Ogni certificato reca un numero di serie destinato a contraddistinguerlo. Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro possono provvedere direttamente alla stampa dei formulari od affidarla a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario si deve far riferimento all'autorizzazione. Su ciascun formulario devono essere indicati il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. Articolo 11 Nello Stato di importazione, il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 viene presentato alle autorità doganali con le modalità fissate nelle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione venga completata da un attestato dell'importatore in cui si certifichi che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 12 Il formulario A.CY.2, il cui modello figura all'allegato VI, viene compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue in cui è redatto l'accordo in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Esso può essere compilato a macchina o a mano ; in quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello. Il formulario A.CY.2 comporta due fogli, ognuno dei quali ha il formato di 210 X 148 mm. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il m2. Sulla facciata posteriore del foglio 1 e sull'etichetta del foglio 2 deve essere impressa una diagonale formata da tre linee blu, larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Il formulario A.CY.2 può essere perforato meccanicamente in modo che i due fogli e l'etichetta del foglio 2 possano venire staccate. La facciata posteriore dell'etichetta può essere gommata. Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro possono riservarsi la stampa di tale modulo oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Su ciascun formulario devono essere indicati il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. Ogni foglio del formulario reca un numero di serie destinato a contraddistinguerlo. Articolo 13 Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A.CY.2. Dopo aver riempito e sottoscritto i due fogli del formulario, l'esportatore introduce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio del formulario A.CY.2 sull'involucro esterno della spedizione. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dal compimento delle altre formalità previste dalle disposizioni doganali o postali. Articolo 14 Salvo sospetti di abuso, le autorità doganali dello Stato membro o della Repubblica di Cipro ammettono al beneficio delle disposizioni dell'accordo le merci contenute in un pacco munito di un'etichetta A.CY.2. A titolo di sondaggio o in caso di dubbio sulla regolarità dell'operazione, le autorità doganali dello Stato membro o della Repubblica di Cipro possono chiedere un controllo alle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dello Stato membro, trasmettendo loro a tal fine il primo foglio del formulario A.CY.2 contenuto nel collo e sospendere, in attesa dei risultati della verifica, l'applicazione dell'accordo. In questo caso, lo svincolo delle merci è tuttavia consentito all'importatore, fatte salve le misure cautelari ritenute necessarie. Articolo 15 1. Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro ammettono quali prodotti originari al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza necessità di presentare un certificato di circolazione A.CY.1 o di compilare un formulario A.CY.2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati oppure contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci siano dichiarate conformi alle condizioni richieste per l'applicazione del presente accordo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di detta dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore complessivo di delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto per le piccole spedizioni e a 200 unità di conto per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 16 1. Le merci spedite da uno Stato membro o da Cipro per una esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Cipro o in uno Stato membro, beneficiano all'importazione in detto Stato delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino alle condizioni fissate nel presente protocollo per essere riconosciute originarie del paese di esportazione e purché alle autorità doganali dello Stato di importazione sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito le merci dal territorio di uno Stato membro o di Cipro nel paese dell'esposizione e le ha ivi esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Cipro o in uno Stato membro; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo a Cipro o in uno Stato membro, nelle condizioni in cui sono state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state spedire all'esposizione, le merci non sono state utilizzate a fini diversi dall'esposizione stessa. 2. Un certificato di circolazione delle merci A.CY.1 deve essere presentato in condizioni normali alle autorità doganali dello Stato di importazione. Su detto certificato devono essere indicati il nome e l'indirizzo dell'esposizione. Se necessario, al paese in cui ha avuto luogo l'esposizione può essere chiesta una prova documentale supplementare riguardante il tipo delle merci e le condizioni in cui esse sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 è applicabile a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diverse da quelle organizzate a fini privati nei negozi o nei locali commerciali e che si prefiggono la vendita di merci straniere - durante le quali le merci rimangono sotto controllo della dogana. Articolo 17 Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri e la Repubblica di Cipro si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione A.CY.1 e delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sui formulari A.CY.2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per l'applicazione del presente protocollo, in particolare del presente titolo, affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile negli Stati membri e nella Repubblica di Cipro. TITOLO III Disposizioni finali Articolo 18 Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci A.CY.1 possano essere presentati, conformemente all'articolo 11, a decorrere dal giorno di entrata in vigore dell'accordo. Articolo 19 La Repubblica di Cipro, gli Stati membri e le Comunità adottano, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo. Articolo 20 Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di circolazione delle merci A.CY.1 ed il modello del formulario A.CY.2 che sono allegati al presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Articolo 21 Le merci conformi alle disposizioni del titolo I che alla data di entrata in vigore dell'accordo si trovino in viaggio o che in uno Stato membro o in Cipro si trovino in regime di deposito provvisorio, in regime di depositi doganali o in regime di zone franche (ivi compresi i porti franchi ed i depositi franchi) possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, entro un termine di quattro mesi a decorrere da quella data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, un certificato A.CY.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché documenti che comprovino il trasporto diretto. ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articolo 1 I termini «negli Stati membri» oppure «in Cipro» comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, ivi comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4. Nota 2 - ad articolo 1 Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o di Cipro, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere detto prodotto siano o no originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1 Gli imballaggi vengono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile agli imballaggi di tipo non corrente per il prodotto imballato, che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 4 - ad articolo 2, lettera f) L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o nella Repubblica di Cipro; - che battono bandiera di uno Stato membro o della Repubblica di Cipro; - che appartengono per almeno metà a cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Cipro o ad una società con sede principale in uno di questi Stati, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di detti consigli sono cittadini di tali Stati, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a collettività pubbliche o a cittadini di detti Stati; - il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Cipro; - e il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Cipro. Nota 5 - ad articolo 4 Per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o una trasformazione sufficiente. Quando detta lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più imprese, il prezzo da prendere in considerazione è quello pagato all'ultimo fabbricante. Nota 6 - ad articolo 8 Quando un certificato di circolazione A.CY.1 riguarda prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da Cipro e riesportati senza avere subito trasformazioni, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato di riesportazione devono obbligatoriamente indicare lo Stato nel quale è stato rilasciato il certificato originale. Nota 7 - ad articolo 13 Dopo avere compilato il formulario A.CY.2, l'esportatore apporta sull'etichetta verde modello C1 o sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 oppure C2M/CP 3M, la dicitura «A.CY.2» seguita dal numero di serie del formulario utilizzato. Egli riporta la dicitura ed il numero di cui sopra anche sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione. ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni >PIC FILE= "T0001080"> >PIC FILE= "T0001081"> >PIC FILE= "T0001082"> >PIC FILE= "T0001083"> >PIC FILE= "T0001084"> >PIC FILE= "T0001085"> >PIC FILE= "T0001086"> >PIC FILE= "T0001087"> >PIC FILE= "T0001088"> >PIC FILE= "T0001089"> >PIC FILE= "T0001090"> >PIC FILE= "T0001091"> >PIC FILE= "T0001092"> >PIC FILE= "T0001093"> >PIC FILE= "T0001094"> >PIC FILE= "T0001095"> >PIC FILE= "T0001096"> >PIC FILE= "T0001097"> >PIC FILE= "T0001098"> >PIC FILE= "T0001099"> >PIC FILE= "T0001100"> >PIC FILE= "T0001101"> >PIC FILE= "T0001102"> >PIC FILE= "T0001103"> >PIC FILE= "T0001104"> >PIC FILE= "T0001105"> ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto >PIC FILE= "T0001106"> >PIC FILE= "T0001107"> >PIC FILE= "T0001108"> >PIC FILE= "T0001109"> ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo >PIC FILE= "T0001110"> ALLEGATO V ACCORDO CEE - CIPRO >PIC FILE= "T0001111"> >PIC FILE= "T0001112"> ACCORDO CEE - CIPRO >PIC FILE= "T0001113"> DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE >PIC FILE= "T0001114"> >PIC FILE= "T0001115"> >PIC FILE= "T9000281"> >PIC FILE= "T0001116"> >PIC FILE= "T0001117"> ATTO FINALE I plenipotenziari DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, e DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, dall'altra, riuniti a Bruxelles, il diciannove dicembre millenovecentosettantadue per la firma dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, hanno, al momento di firmare questo accordo, - adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti qui di seguito elencate: 1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla cooperazione e ai contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei rappresentanti della Repubblica di Cipro 2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle modificazioni delle tariffe doganali e dei regimi d'importazione 3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'accordo 4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'allegato I; - e preso atto delle dichiarazioni qui di seguito elencate: 1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa ai prodotti agricoli, 2. Dichiarazione della Repubblica di Cipro relativa all'articolo 6 dell'allegato II. Le dichiarazioni di cui sopra sono allegate al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni saranno sottoposte, ove occorra, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, alle stesse condizioni dell'accordo. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below the Final Act. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, For the Council of the European Communities, >PIC FILE= "T0001118"> Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben. Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée. Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo. Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement. Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed. Im Namen der Regierung der Republik Zypern, Pour le gouvernement de la république de Chypre, Per il governo della Repubblica di Cipro, Voor de Regering van de Republiek Cyprus, For the Government of the Republic of Cyprus, >PIC FILE= "T0001119"> ALLEGATO I APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO Articolo 1 I dazi doganali applicabili, all'importazione nella Comunità, ai prodotti originari di Cipro, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e diversi da quelli che figurano negli elenchi A e B del presente allegato, sono i dazi della tariffa doganale comune ridotti del 70 %. Articolo 2 Nel limite dei contingenti tariffari comunitari annui, i prodotti sotto indicati, originari di Cipro, beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle riduzioni dei dazi doganali previste all'articolo 1. >PIC FILE= "T0001050"> Articolo 3 I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, originari di Cipro, non sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, alle tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. Articolo 4 1. Fatta salva la riscossione di un elemento mobile, determinato conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, l'elemento fisso riscosso all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto elencati, originari di Cipro, è ridotto del 70 %: >PIC FILE= "T0001051"> 2. Il paragrafo 1 è applicato secondo le modalità previste all'articolo 8. Articolo 5 1. I prodotti seguenti, originari di Cipro, sono soggetti all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari a quelli della tariffa doganale comune, ridotti del 40 %: >PIC FILE= "T0001052"> 2. Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, il paragrafo 1 è applicabile a condizione che, sul mercato interno della Comunità, i prezzi degli agrumi importati da Cipro, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adeguamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano uguali o superiori ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi. 3. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi di entrata, secondo l'origine. 4. Gli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili. 5. Se condizioni anormali di concorrenza rimettono in causa, o rischiano di rimettere in causa, i benefici risultanti dal paragrafo 1, si potrà procedere a consultazioni in sede di Consiglio di associazione, al fine di esaminare i problemi posti dalla situazione creatasi. Articolo 6 1. I prodotti seguenti, originari di Cipro, sono soggetti all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari a quelli della tariffa doganale comune, ridotti del 40 %: >PIC FILE= "T0001053"> 2. In caso di perturbazioni nella commercializzazione dei prodotti della sottovoce 08.02 D della tariffa doganale comune, hanno luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione per trovare le soluzioni atte a porvi rimedio. Articolo 7 Il prodotto seguente, originario di Cipro, è ammesso all'importazione nella Comunità esente da dazio doganale: >PIC FILE= "T0001054"> Articolo 8 1. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 sono quelle effettivamente applicate in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 sono applicati arrotondando al primo decimale. Articolo 9 I prodotti originari di Cipro di cui al presente allegato, compresi i prodotti di cui all'elenco A, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative. Tale disposizione lascia impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi. Articolo 10 1. Per i prodotti di cui al presente allegato, diversi da quelli enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Comunità si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione specifica quale conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune, di modificare il regime previsto nel presente allegato, in particolare per evitare talune distorsioni di concorrenza o sostituzioni. All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Comunità tiene conto degli interessi di Cipro. 2. Per i prodotti di cui al presente allegato, enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Comunità si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione comunitaria, di modificare il regime previsto nel presente allegato. All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Comunità tiene conto degli interessi di Cipro. 3. Per i prodotti di cui al presente allegato, enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Comunità si riserva, in caso di modificazione della propria regolamentazione, di modificare il regime previsto nel presente allegato. All'atto della modificazione di tale regime, la Comunità concede alle importazioni originarie di Cipro un vantaggio comparabile a quello previsto nel presente allegato. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, possono svolgersi consultazioni in seno al Consiglio di associazione. Articolo 11 I prodotti originari di Cipro di cui al presente allegato non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea. ELENCO A relativo ai prodotti soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune ed esclusi dal regime previsto all'articolo 1 >PIC FILE= "T0001055"> >PIC FILE= "T0001056"> ELENCO B relativo ai prodotti esclusi dal regime di cui all'articolo 1 >PIC FILE= "T0001057"> ALLEGATO II APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO Articolo 1 I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione a Cipro dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli compresi negli elenchi A e B sono quelli della tariffa doganale generale cipriota, ridotti nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati: >PIC FILE= "T0001058"> Articolo 2 1. Il regime tariffario applicato dalla Repubblica di Cipro ai prodotti originari della Comunità non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari del paese terzo più favorito. 2. Fino al termine del quarto anno dell'accordo, il paragrafo 1 non riguarda i paesi ai quali la Repubblica di Cipro accorda un regime preferenziale al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, le misure tariffarie prese della Repubblica di Cipro non possono portare ad un aumento della preferenza di cui beneficiano i suddetti paesi. Articolo 3 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili alla importazione a Cipro di prodotti originari della Comunità contemplati nell'elenco A, sono quelli della tariffa generale cipriota, ridotti nelle proporzioni e secondo il calendario indicati all'articolo 1, senza tuttavia che tali riduzioni superino il punteggio indicato per ogni voce in rapporto alla tariffa generale cipriota. 2. Per i prodotti che figurano nell'elenco B, non si prevede alcuna riduzione tariffaria nel corso della prima tappa dell'accordo. Articolo 4 1. Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui all'articolo 1 sono quelle della tariffa generale cipriota effettivamente applicate in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondando al primo decimale. 2. In caso d'instaurazione o di modifica di dazi doganali della tariffa doganale cipriota e di tasse di effetto equivalente, le percentuali di riduzione concesse alla Comunità in applicazione dell'articolo 1 restano immutate. Articolo 5 1. Fatta salva la possibilità per la Repubblica di Cipro di modificare i dazi doganali della propria tariffa generale e le tasse di effetto equivalente, nonché in deroga agli articoli 1 e 4 e purché risultino necessarie misure di protezione per le esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo, la Repubblica di Cipro può reintrodurre, aumentare o instaurare dazi doganali. Tali dazi doganali non possono avere un'incidenza superiore al 20 % ad valorem e, in taluni casi particolari ed eccezionali, al 25 % ad valorem. Dette misure possono essere applicate soltanto su un volume massimo del 10 % del valore globale delle importazioni cipriote in provenienza dalla Comunità, effettuate nel 1971. 2. Tali misure possono essere adottate soltanto se sono necessarie per proteggere una nuova industria di trasformazione, non ancora esistente a Cipro alla data di entrata in vigore dell'accordo, e per favorire il suo sviluppo ; possono essere applicate soltanto nei confronti di una produzione particolare. 3. Dodici mesi dopo la reintroduzione, l'aumento o l'instaurazione di tali dazi doganali, la Repubblica di Cipro procede a riduzioni tariffarie annue del 10 % sulle importazioni originarie della Comunità. 4. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate previa consultazione in seno al Consiglio di associazione. Le consultazioni hanno luogo nei più brevi termini. Articolo 6 La Repubblica di Cipro si astiene dall'introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari della Comunità. Tale disposizione lascia impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi. Il trattamento accordato alla Comunità in materia di restrizioni quantitative è almeno altrettanto favorevole di quello accordato ai paesi più favoriti. Articolo 7 1. Per i prodotti di cui al presente allegato, diversi da quelli enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica di Cipro si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione specifica quale conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola, di modificate il regime previsto nel presente allegato, in particolare per evitare talune distorsioni di concorrenza o sostituzioni. All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Repubblica di Cipro tiene conto degli interessi della Comunità. 2. Per i prodotti di cui al presente allegato, enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica di Cipro si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione, di modificare il regime previsto nel presente allegato. All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Repubblica di Cipro tiene conto degli interessi della Comunità. 3. Per i prodotti di cui al presente allegato, enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica di Cipro si riserva, in caso di modificazione della propria regolamentazione, di modificare il regime previsto nel presente allegato. All'atto della modificazione di tale regime, la Repubblica di Cipro concede alle importazioni originarie della Comunità un vantaggio comparabile a quello previsto nel presente allegato. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, possono svolgersi consultazioni in seno al Consiglio di associazione. ELENCO A relativo all'articolo 3, paragrafo 1 >PIC FILE= "T0001059"> >PIC FILE= "T0001060"> >PIC FILE= "T0001061"> >PIC FILE= "T0001062"> >PIC FILE= "T0001063"> >PIC FILE= "T0001064"> >PIC FILE= "T0001065"> >PIC FILE= "T0001066"> >PIC FILE= "T0001067"> >PIC FILE= "T0001068"> >PIC FILE= "T0001069"> >PIC FILE= "T0001070"> >PIC FILE= "T0001071"> >PIC FILE= "T0001072"> >PIC FILE= "T0001073"> >PIC FILE= "T0001074"> >PIC FILE= "T0001075"> >PIC FILE= "T0001076"> ELENCO B relativo all'articolo 3, paragrafo 2 >PIC FILE= "T0001077"> >PIC FILE= "T0001078"> >PIC FILE= "T0001079"> PROTOCOLLO relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I Definizione della nozione di «prodotti originari» Articolo 1 Ai fini dell'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, sono considerati: 1. come prodotti originari della Comunità, a condizione che siano stati trasportati direttamente in Cipro, ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati membri, b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari di Cipro; 2. come prodotti originari di Cipro, a condizione che siano stati trasportati direttamente nello Stato membro d'importazione, ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti interamente ottenuti in Cipro, b) i prodotti ottenuti in Cipro e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità. I prodotti di cui all'elenco C sono esclusi temporaneamente dall'applicazione del presente protocollo. Articolo 2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono considerati come interamente ottenuti negli Stati membri o in Cipro: a) i prodotti minerali estratti dal suolo o dal fondo del mare o dell'oceano, b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati, d) i prodotti che provengano da animali vivi, e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate, f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi, g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f), h) gli articoli usati che possono servire unicamente per il ricupero di materie prime che vi vengono raccolte, i) i residui provenienti dalle operazioni di manifattura ivi effettuate, j) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a i). Articolo 3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, lettera b) sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni di cui all'elenco B. Per voci doganali si intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. Articolo 4 Quando gli elenchi A e B contemplati all'articolo 3 stabiliscono che le merci ottenute in uno Stato membro o in Cipro ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono i seguenti: - da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana all'atto dell'importazione, per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti sul territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione. Articolo 5 Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro di esportazione in Cipro o da Cipro nello Stato membro di importazione: a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 272A1219(01).1 b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti o con un trasbordo in detti territori, a condizione che l'attraversamento o il trasbordo venga effettuato con un titolo di trasporto unico, emesso in uno Stato membro o nella Repubblica di Cipro. I trasbordi effettuati nei porti situati in territori diversi da quelli delle Parti contraenti non vengono considerati interruzione del trasporto diretto quando sono dovuti a causa di forza maggiore o quando sono la conseguenza di vicende di mare. TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 6 I «prodotti originari» ai sensi del presente protocollo sono ammessi nello Stato membro di importazione o in Cipro al beneficio delle disposizioni dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.CY.1 rilasciato dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dello Stato membro di esportazione. Tuttavia, i prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore non superi mille unità di conto per spedizione, vengono ammessi nello Stato membro o in Cipro al beneficio delle disposizioni dell'accordo su presentazione di un formulario A.CY.2 a condizione che ogni pacco sia munito dell'etichetta che figura nel foglio 2 di detto formulario. Articolo 7 Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 viene rilasciato unicamente su richiesta scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo. Articolo 8 Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce quand'esso non sia stato presentato all'atto di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze speciali. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato. Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 può essere rilasciato unicamente ce può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dall'accordo. Articolo 9 Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui è presentata la merce. Articolo 10 Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 deve essere compilato su un formulario il cui modello figura all'allegato V. Esso è redatto in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Esso può essere compilato a macchina o a mano ; in quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello. Il certificato deve avere il formato di 210 X 297 mm, ed essere stampato su carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m2 oppure tra 25 e 30 grammi il m2 se è impiegata carta aerea. Il certificato deve avare un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Ogni certificato reca un numero di serie destinato a contraddistinguerlo. Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro possono provvedere direttamente alla stampa dei formulari od affidarla a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario si deve far riferimento all'autorizzazione. Su ciascun formulario devono essere indicati il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. Articolo 11 Nello Stato di importazione, il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 viene presentato alle autorità doganali con le modalità fissate nelle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione venga completata da un attestato dell'importatore in cui si certifichi che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 12 Il formulario A.CY.2, il cui modello figura all'allegato VI, viene compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue in cui è redatto l'accordo in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Esso può essere compilato a macchina o a mano ; in quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello. Il formulario A.CY.2 comporta due fogli, ognuno dei quali ha il formato di 210 X 148 mm. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il m2. Sulla facciata posteriore del foglio 1 e sull'etichetta del foglio 2 deve essere impressa una diagonale formata da tre linee blu, larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Il formulario A.CY.2 può essere perforato meccanicamente in modo che i due fogli e l'etichetta del foglio 2 possano venire staccate. La facciata posteriore dell'etichetta può essere gommata. Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro possono riservarsi la stampa di tale modulo oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Su ciascun formulario devono essere indicati il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. Ogni foglio del formulario reca un numero di serie destinato a contraddistinguerlo. Articolo 13 Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A.CY.2. Dopo aver riempito e sottoscritto i due fogli del formulario, l'esportatore introduce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio del formulario A.CY.2 sull'involucro esterno della spedizione. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dal compimento delle altre formalità previste dalle disposizioni doganali o postali. Articolo 14 Salvo sospetti di abuso, le autorità doganali dello Stato membro o della Repubblica di Cipro ammettono al beneficio delle disposizioni dell'accordo le merci contenute in un pacco munito di un'etichetta A.CY.2. A titolo di sondaggio o in caso di dubbio sulla regolarità dell'operazione, le autorità doganali dello Stato membro o della Repubblica di Cipro possono chiedere un controllo alle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dello Stato membro, trasmettendo loro a tal fine il primo foglio del formulario A.CY.2 contenuto nel collo e sospendere, in attesa dei risultati della verifica, l'applicazione dell'accordo. In questo caso, lo svincolo delle merci è tuttavia consentito all'importatore, fatte salve le misure cautelari ritenute necessarie. Articolo 15 1. Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro ammettono quali prodotti originari al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza necessità di presentare un certificato di circolazione A.CY.1 o di compilare un formulario A.CY.2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati oppure contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci siano dichiarate conformi alle condizioni richieste per l'applicazione del presente accordo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di detta dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore complessivo di delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto per le piccole spedizioni e a 200 unità di conto per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 16 1. Le merci spedite da uno Stato membro o da Cipro per una esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Cipro o in uno Stato membro, beneficiano all'importazione in detto Stato delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino alle condizioni fissate nel presente protocollo per essere riconosciute originarie del paese di esportazione e purché alle autorità doganali dello Stato di importazione sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito le merci dal territorio di uno Stato membro o di Cipro nel paese dell'esposizione e le ha ivi esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Cipro o in uno Stato membro; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo a Cipro o in uno Stato membro, nelle condizioni in cui sono state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state spedire all'esposizione, le merci non sono state utilizzate a fini diversi dall'esposizione stessa. 2. Un certificato di circolazione delle merci A.CY.1 deve essere presentato in condizioni normali alle autorità doganali dello Stato di importazione. Su detto certificato devono essere indicati il nome e l'indirizzo dell'esposizione. Se necessario, al paese in cui ha avuto luogo l'esposizione può essere chiesta una prova documentale supplementare riguardante il tipo delle merci e le condizioni in cui esse sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 è applicabile a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diverse da quelle organizzate a fini privati nei negozi o nei locali commerciali e che si prefiggono la vendita di merci straniere - durante le quali le merci rimangono sotto controllo della dogana. Articolo 17 Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri e la Repubblica di Cipro si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione A.CY.1 e delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sui formulari A.CY.2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per l'applicazione del presente protocollo, in particolare del presente titolo, affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile negli Stati membri e nella Repubblica di Cipro. TITOLO III Disposizioni finali Articolo 18 Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci A.CY.1 possano essere presentati, conformemente all'articolo 11, a decorrere dal giorno di entrata in vigore dell'accordo. Articolo 19 La Repubblica di Cipro, gli Stati membri e le Comunità adottano, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo. Articolo 20 Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di circolazione delle merci A.CY.1 ed il modello del formulario A.CY.2 che sono allegati al presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Articolo 21 Le merci conformi alle disposizioni del titolo I che alla data di entrata in vigore dell'accordo si trovino in viaggio o che in uno Stato membro o in Cipro si trovino in regime di deposito provvisorio, in regime di depositi doganali o in regime di zone franche (ivi compresi i porti franchi ed i depositi franchi) possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, entro un termine di quattro mesi a decorrere da quella data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, un certificato A.CY.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché documenti che comprovino il trasporto diretto. ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articolo 1 I termini «negli Stati membri» oppure «in Cipro» comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, ivi comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4. Nota 2 - ad articolo 1 Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o di Cipro, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere detto prodotto siano o no originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1 Gli imballaggi vengono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile agli imballaggi di tipo non corrente per il prodotto imballato, che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 4 - ad articolo 2, lettera f) L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o nella Repubblica di Cipro; - che battono bandiera di uno Stato membro o della Repubblica di Cipro; - che appartengono per almeno metà a cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Cipro o ad una società con sede principale in uno di questi Stati, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di detti consigli sono cittadini di tali Stati, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a collettività pubbliche o a cittadini di detti Stati; - il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Cipro; - e il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Cipro. Nota 5 - ad articolo 4 Per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o una trasformazione sufficiente. Quando detta lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più imprese, il prezzo da prendere in considerazione è quello pagato all'ultimo fabbricante. Nota 6 - ad articolo 8 Quando un certificato di circolazione A.CY.1 riguarda prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da Cipro e riesportati senza avere subito trasformazioni, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato di riesportazione devono obbligatoriamente indicare lo Stato nel quale è stato rilasciato il certificato originale. Nota 7 - ad articolo 13 Dopo avere compilato il formulario A.CY.2, l'esportatore apporta sull'etichetta verde modello C1 o sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 oppure C2M/CP 3M, la dicitura «A.CY.2» seguita dal numero di serie del formulario utilizzato. Egli riporta la dicitura ed il numero di cui sopra anche sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione. ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni >PIC FILE= "T0001080"> >PIC FILE= "T0001081"> >PIC FILE= "T0001082"> >PIC FILE= "T0001083"> >PIC FILE= "T0001084"> >PIC FILE= "T0001085"> >PIC FILE= "T0001086"> >PIC FILE= "T0001087"> >PIC FILE= "T0001088"> >PIC FILE= "T0001089"> >PIC FILE= "T0001090"> >PIC FILE= "T0001091"> >PIC FILE= "T0001092"> >PIC FILE= "T0001093"> >PIC FILE= "T0001094"> >PIC FILE= "T0001095"> >PIC FILE= "T0001096"> >PIC FILE= "T0001097"> >PIC FILE= "T0001098"> >PIC FILE= "T0001099"> >PIC FILE= "T0001100"> >PIC FILE= "T0001101"> >PIC FILE= "T0001102"> >PIC FILE= "T0001103"> >PIC FILE= "T0001104"> >PIC FILE= "T0001105"> ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto >PIC FILE= "T0001106"> >PIC FILE= "T0001107"> >PIC FILE= "T0001108"> >PIC FILE= "T0001109"> ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo >PIC FILE= "T0001110"> ALLEGATO V ACCORDO CEE - CIPRO >PIC FILE= "T0001111"> >PIC FILE= "T0001112"> ACCORDO CEE - CIPRO >PIC FILE= "T0001113"> DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE >PIC FILE= "T0001114"> >PIC FILE= "T0001115"> >PIC FILE= "T9000281"> >PIC FILE= "T0001116"> >PIC FILE= "T0001117"> ATTO FINALE I plenipotenziari DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, e DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, dall'altra, riuniti a Bruxelles, il diciannove dicembre millenovecentosettantadue per la firma dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, hanno, al momento di firmare questo accordo, - adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti qui di seguito elencate: 1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla cooperazione e ai contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei rappresentanti della Repubblica di Cipro 2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle modificazioni delle tariffe doganali e dei regimi d'importazione 3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'accordo 4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'allegato I; - e preso atto delle dichiarazioni qui di seguito elencate: 1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa ai prodotti agricoli, 2. Dichiarazione della Repubblica di Cipro relativa all'articolo 6 dell'allegato II. Le dichiarazioni di cui sopra sono allegate al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni saranno sottoposte, ove occorra, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, alle stesse condizioni dell'accordo. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below the Final Act. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, For the Council of the European Communities, >PIC FILE= "T0001118"> Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben. Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée. Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo. Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement. Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed. Im Namen der Regierung der Republik Zypern, Pour le gouvernement de la république de Chypre, Per il governo della Repubblica di Cipro, Voor de Regering van de Republiek Cyprus, For the Government of the Republic of Cyprus, >PIC FILE= "T0001119"> ALLEGATO Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla cooperazione e ai contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei rappresentanti della Repubblica di Cipro Le Parti contraenti convengono di prendere ogni misura opportuna al fine di facilitare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei rappresentanti della Repubblica di Cipro. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle modificazioni delle tariffe doganali e dei regimi d'importazione Le Parti contraenti convengono di comunicarsi senza indugio qualsiasi modificazione apportata alle rispettive tariffe doganali, nonché alle rispettive regolamentazioni del commercio d'importazione. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'accordo 1. La Repubblica di Cipro prevede di realizzare gradualmente, nel corso della seconda tappa dell'accordo, l'instaurazione di un'unione doganale con la Comunità. A tal fine, essa prevede di applicare, pur tenendo conto della sua situazione economica, per i prodotti indicati nell'elenco A dell'allegato II dell'accordo, dall'inizio della seconda tappa, una riduzione iniziale nei confronti della Comunità di almeno il 35 % dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. 2. La Comunità economica europea prevede di accordare alla Repubblica di Cipro, all'inizio della seconda tappa, l'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente per i prodotti di cui all'articolo 1 dell'Allegato I dell'accordo. 3. Le modalità di adozione della tariffa doganale comune da parte della Repubblica di Cipro, l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative applicate nei confronti della Comunità, le disposizioni complementari per la buona esecuzione dell'unione doganale, nonché le modalità particolari per le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea o sottoposti ad una regolamentazione specifica nell'ambito della politica agricola comune, modalità che terranno conto di tale politica, saranno precisate al momento dei negoziati in vista del passaggio alla seconda tappa. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'allegato I Le Parti contraenti, prendendo in considerazione l'impegno assunto dalla Repubblica di Cipro di applicare la tariffa doganale comune nel corso della seconda tappa dell'accordo, hanno convenuto che, per l'attuazione del protocollo relativo alla definizione dei prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, le disposizioni particolari che figurano nell'elenco A di tale protocollo non si applicano, per la durata della prima tappa, alle importazioni, effettuate alle condizioni previste nell'articolo 2 dell'allegato I, dei prodotti delle voci n. 56.04 - fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura - e n. 61.01 - indumenti esterni per uomo e per ragazzo. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa ai prodotti agricoli La Comunità è disposta a riesaminare con la Repubblica di Cipro il contenuto agricolo dell'accordo alla luce del risultato dei lavori in corso, in vista di un avvicinamento globale nelle relazioni della Comunità con i paesi del bacino del Mediterraneo, nell'ambito dei quali gli interessi ciprioti sono ugualmente presi in considerazione. Dichiarazione della Repubblica di Cipro relativa all'articolo 6 dell'allegato II Il governo della Repubblica di Cipro si dichiara disposto ad adottare le misure necessarie al fine di ottenere che, nel corso della prima tappa dell'accordo, le importazioni ancora soggette a delle restrizioni quantitative siano liberalizzate al più presto possibile e nella massima misura compatibile con il buono sviluppo dell'economica cipriota. Esso si dichiara inoltre disposto a vigilare affinché, al momento dell'importazione dei prodotti ancora soggetti alle restrizioni quantitative, siano rispettate le condizioni normali di concorrenza.