Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sull' applicazione della normativa in materia di transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 294 del 29/12/1972 pag. 0087
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0159
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0191
++++ ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , da una parte , LA REPUBBLICA D'AUSTRIA , dall'altra parte , DESIDEROSE di semplificare le formalità doganali al passaggio delle frontiere dei trasporti di merci e di instaurare fra loro a questo scopo una cooperazione nel settore doganale , CONSIDERANDO che a tal fine è opportuno ricorrere alla normativa in materia di transito comunitario e fissarne le condizioni di applicazione ai trasporti che interessano le due Parti contraenti , HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : CAPITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 1 . La normativa in materia di transito comunitario , quale figura nelle appendici da I a IX , si applica , fatte salve le disposizioni del presente Accordo , alle merci che circolano tra due punti situati nella Comunità attraversando il territorio austriaco , siano esse : _ spedite direttamente , con o senza trasbordo in Austria , oppure _ rispedite dall'Austria , eventualmente dopo deposito doganale . 2 . Tale normativa puo ugualmente applicarsi a qualsiasi altro trasporto di merci che attraversi il territorio della Comunità e quello dell'Austria . Articolo 2 1 . Ai fini dell'applicazione dei capitoli I , II e III del presente Accordo , si intendono : a ) per " Comunità " : la Comunità economica europea , b ) per " Stato membro " : uno Stato membro della Comunità . 2 . Nei limiti dell'articolo 1 , la Repubblica d'Austria beneficia degli stessi diritti e soddisfa agli stessi obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di transito comunitario . In questa regolamentazione , ogni riferimento alla Comunità o agli Stati membri è valido anche per la Repubblica d'Austria . Tuttavia , per quanto riguarda gli articoli 1 e 7 del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) e l'articolo 6 , primo comma , del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( appendice VIII ) , il termine " Comunità " si riferisce esclusivamente alla Comunità economica europea . Articolo 3 Le merci trasportate , che siano accompagnate da un documento di transito comunitario , non possono essere oggetto di alcuna aggiunta , sottrazione o sostituzione , particolarmente in caso di rottura del carico , di trasbordo o di collettame ( groupage ) . Le merci introdotte in Austria alle condizioni stabilite dall'articolo 1 , paragrafo 1 , suscettibili di essere rispedite con documento T 2 o T 2 L , restano sotto controllo permanente dell'amministrazione doganale austriaca allo scopo di garantirne l'identità e l'integrità . Articolo 4 1 . Le amministrazioni doganali degli Stati membri e della Repubblica d'Austria si prestano reciproca assistenza alle condizioni previste all'articolo 38 del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) anche nel caso in cui le merci circolino , in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 1 , del presente Accordo , tra due punti situati nella Comunità , accompagnate da un documento T 2 L . Ove occorra , esse si comunicano le costatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l'assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale in uno Stato membro o in Austria . 2 . In caso di sospetto d'irregolarità o d'infrazione e a richiesta dell'amministrazione doganale dello Stato membro in cui sono introdotte , l'amministrazione doganale austriaca comunica ogni informazione sulle condizioni di trasporto delle merci che , accompagnate da un documento T 1 , T 2 o T 2 L , sono dichiarate come transitate attraverso l'Austria o come introdotte in deposito in Austria . Articolo 5 1 . Per le merci che circolano tra due punti situati nella Comunità attraverso il territorio austriaco e che sono rispedite dall'Austria previo deposito doganale possono essere rilasciati documenti T 2 o T 2 L soltanto alle condizioni seguenti : _ la durata del deposito non deve aver superato cinque anni ; tuttavia , per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali ( Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 ) , tale durata è limitata a sei mesi ; _ le merci devono essere state depositate in aree riservate e non avere subito manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell'imballaggio ; _ le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale . 2 . Per le merci rispedite verso la Comunità dopo essere state poste in Austria sotto un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito non possono essere rilasciati i documenti T 2 o T 2 L . Tuttavia , la presente disposizione non si applica alle merci che sono state importate temporaneamente in Austria per esposizioni , fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni . CAPITOLO II Modalità di applicazione Articolo 6 1 . Gli uffici doganali austriaci competenti sono autorizzati in particolare a espletare le funzioni di ufficio di partenza , di passaggio , di destinazione e di garanzia . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo e quelle del paragrafo 4 seguente , il rilascio da parte di un ufficio di partenza austriaco di documenti T 2 o T 2 L è subordinato alla presentazione di documenti T 2 o T 2 L rilasciati in uno Stato membro . I documenti rilasciati devono far riferimento ai corrispondenti documenti T 2 o T 2 L e recare tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi . 2 . Gli uffici doganali competenti degli Stati membri sono autorizzati a rilasciare documenti T 1 o T 2 validi sino ad un ufficio di destinazione austriaco . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 , paragrafo 1 , secondo e terzo trattino , del regolamento relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci ( appendice V ) e quelle del paragrafo 4 seguente , detti uffici sono ugualmente autorizzati a rilasciare documenti T 2 L per le merci spedite a destinazione dell'Austria . 3 . Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( appendice VIII ) , l'operazione di transito comunitario puo concludersi in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T 1 o T 2 , purché i due uffici dipendano dalla stessa parte contraente . L'ufficio diventa , in questo caso , ufficio di destinazione . 4 . A decorrere dalla data alla quale il ricorso alle disposizioni dell'articolo 7 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) non è più autorizzato , gli uffici doganali non rilasciano più documenti T 2 L per le merci trasportate sotto il regime del trasporto internazionale di merci su strada . Articolo 7 Per quanto riguarda le spedizioni postali ( compresi i pacchi postali ) che sono spediti da un ufficio postale di uno Stato membro a destinazione dell'Austria o da un ufficio postale austriaco a destinazione di uno Stato membro , gli uffici doganali competenti sono autorizzati a rilasciare documenti T 2 L , fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente Accordo . Articolo 8 1 . Quando sono applicate le disposizioni del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( appendice VIII ) e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo , le merci che formino oggetto di un trasporto avente inizio all'interno dell'Austria vengono considerate come circolanti vincolate alla procedura del transito comunitario esterno . 2 . Per le merci di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Accordo , l'ufficio austriaco di partenza indica sull'esemplare n . 3 della lettera di vettura internazionale che le merci alle quali essa si riferisce circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno . A tal fine , esso appone nel riquadro " designazione delle merci " la sigla T 2 e il suo timbro . Per i trasporti effettuati con il bollettino di spedizione colli espressi internazionali , la sigla T 2 ed il timbro sono apposti sull'esemplare detto foglio di via . 3 . Per le merci di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , non è apposta la sigla T 1 su nessuno dei documenti di cui sopra . Inoltre , la Repubblica d'Austria ha la facoltà di prevedere che tali merci possano essere sottoposte alla procedura del transito comunitario esterno senza che la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionali debbano essere presentati all'ufficio di partenza . 4 . Le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento che semplifica le procedure di transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( appendice VIII ) , non si applica ai trasporti che abbiano inizio in Austria ovvero penetrino nella Comunità attraverso l'Austria . Articolo 9 1 . Fino a quando non sia stata convenuta una procedura per lo scambio di informazioni statistiche che garantisca alla Repubblica d'Austria ed agli Stati membri le informazioni necessarie all'elaborazione delle loro statistiche di transito , un esemplare supplementare , identico all'esemplare n . 4 dei documenti T 1 e T 2 deve essere consegnato , a fini statistici : a ) all'ufficio di passaggio austriaco , quando le merci sono spedite direttamente attraverso il territorio austriaco da un punto situato nella Comunità verso un altro punto situato nella Comunità ; b ) al primo ufficio di passaggio nella Comunità , quando le merci sono oggetto di una operazione di transito comunitario che ha inizio in Austria . 2 . Tuttavia , l'esemplare supplementare di cui al paragrafo precedente non è richiesto quando le merci sono trasportate alle condizioni previste dal regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( appendice VIII ) . Articolo 10 Il prezzo delle merci ( riquadro 37 dei moduli T 1 e T 2 ) è indicato , ove occorra , soltanto sull'esemplare n . 1 trattenuto dall'ufficio di partenza . Articolo 11 1 . Nelle relazioni tra la Comunità e la Repubblica d'Austria , qualsiasi trasporto di merci che abbia inizio nella Comunità in regime di transito comunitario deve essere coperto da una garanzia valida anche per la Repubblica d'Austria , fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42 , paragrafo 1 , all'articolo 43 , paragrafo 1 , e all'articolo 46 , paragrafo 2 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , nonché quelle previste dal regolamento che stabilisce l'elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l'esonero della garanzia nel quadro del regime del transito comunitario ( appendice VII ) . 2 . Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano , mutatis mutandis , a qualsiasi trasporto di merci che abbia inizio in Austria in regime di transito comunitario . Articolo 12 1 . Gli atti costitutivi della garanzia devono essere conformi ai modelli da I a III che figurano nell'appendice X . 2 . Quando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali o gli usi commerciali lo esigono , ogni Stato membro ovvero la Repubblica d'Austria possono far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa , purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dai modelli di cui sopra . 3 . A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato , alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri o della Repubblica d'Austria , un certificato relativo alla garanzia , in uno o più esemplari , conforme al modello IV che figura nell'appendice X . 4 . Una garanzia costituita in un ufficio di garanzia di una delle parti contraenti non puo essere utilizzata per i trasporti effettuati esclusivamente attraverso il territorio dell'altra parte contraente . Articolo 13 1 . Non sono applicabili le disposizioni racchiuse tra parentesi quadre riportate nelle appendici I , II , III , VIII e IX ed enumerate qui di seguito : Appendice I Articolo 1 , paragrafo 4 ; articolo 2 , paragrafo 2 , secondo comma ; articoli 3 , 4 , 8 , 10 e 15 ; articolo 26 , paragrafo 2 ; articolo 29 ; articolo 30 , paragrafo 3 ; articolo 32 , paragrafo 2 ; articolo 41 ; articolo 45 , paragrafo 2 ; articolo 47 ; articolo 48 , paragrafo 2 ; articoli 52 , 53 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 e 62 ; Appendice II Articoli 3 e 4 ; Appendice III Articolo 1 ; Appendice VIII Articolo 7 , paragrafi 2 e 4 ; articolo 15 , lettera a ) ; articolo 16 e articolo 18 , lettera a ) ; Appendice IX Articolo 15 , paragrafo 1 , e articolo 16 , lettera a ) . Tuttavia , le disposizioni degli articoli 4 , 15 , 41 , 47 , 52 e 53 dell'appendice I , come pure quelle delle appendici VIII e IX citate al comma precedente , restano applicabili negli Stati membri . 2 . Quando le appendici del presente accordo fanno riferimento alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio , le presenti disposizioni si riferiscono soltanto al regime doganale delle merci all'interno della Comunità . 3 . Ai fini dell'applicazione del regolamento relativo alle modalità di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria di cui all'articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 542/69 relativo al transito comunitario ( appendice III ) , per " unità di conto " si intende il valore di 0,88867088 grammi di oro fino . CAPITOLO III Disposizioni varie Articolo 14 Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione , all'esportazione o al transito stabiliti dalla Repubblica d'Austria , dalla Comunità o dagli Stati membri , giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale . Articolo 15 1 . E istituita una commissione mista composta di rappresentanti della Comunità e della Repubblica d'Austria . La presidenza della commissione mista è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti , secondo le modalità previste dal suo regolamento interno . 2 . La commissione mista si pronuncia di comune accordo . 3 . La commissione mista si riunisce una volta all'anno e , inoltre , ogniqualvolta ne sorga la necessità . 4 . La commissione mista stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 16 1 . La commissione mista vigila sull'applicazione dell'Accordo . A tal fine , essa formula raccomandazioni e , nei casi previsti dal paragrafo 3 , adotta decisioni . 2 . Essa raccomanda in particolare : a ) gli emendamenti al presente Accordo ; b ) qualsiasi altra disposizione utile per l'applicazione dell'Accordo . 3 . Essa adotta , mediante decisione : a ) gli emendamenti alle appendici del presente Accordo resi necessari dalle modifiche alla normativa in materia di transito comunitario ; b ) gli emendamenti al presente Accordo aventi un rapporto diretto con l'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca , dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . Tali decisioni sono poste in atto dalle parti contraenti secondo le proprie norme . Articolo 17 Formano parte integrante del presente Accordo : _ le appendici da I a X , ad esclusione delle disposizioni racchiuse tra parentesi quadre e di cui all'articolo 13 , paragrafo 1 ; _ il protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 6 , paragrafo 1 , dell'Accordo ; _ gli scambi di lettere che formano oggetto degli allegati I e II . CAPITOLO IV Disposizioni finali Articolo 18 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificato l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie . Articolo 19 Le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle disposizioni da esse adottate per l'applicazione dell'Accordo . Articolo 20 Il presente Accordo puo essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di sei mesi . Articolo 21 Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese , italiana , olandese e tedesca e i quattro testi facenti tutti ugualmente fede . APPENDICE I Regolamento relativo al transito comunitario _ ( CEE ) n . 542/69 del 18 marzo 1969 ( 1 ) _ TITOLO I Generalità Articolo 1 1 . Il regime del transito comunitario istituito dal presente regolamento si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3 , tra due luoghi situati nella Comunità . Esso comprende una procedura del transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno . 2 . Circolano , vincolate alla procedura del transito comunitario esterno : a ) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , b ) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio , che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente a detto trattato . 3 . Circolano , vincolate alla procedura del transito comunitario interno , quando sono soggette a misure doganali , fiscali , economiche o statistiche , o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi : a ) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , qui di seguito denominate " merci comunitarie " , b ) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio , che sono in libera pratica nella Comunità conformemente a detto trattato . ( 4 . Sono ritenute merci comunitarie , ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci , fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2 , paragrafo 2 , all'articolo 7 , paragrafo 3 , all'articolo 8 , lettera b ) , all'articolo 47 , all'articolo 48 , paragrafo 2 , e all'articolo 49 , paragrafo 2 , le merci che sono introdotte in conformità delle disposizioni vigenti , nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna , a meno che , per tali merci , sia presentato un documento di transito comunitario esterno . ) ( 1 ) Modificato con regolamento ( CEE ) n . 1079/71 del 25 . 5 . 1971 . Articolo 2 1 . In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell'ambito di un regime d'importazione temporanea . 2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di un regime internazionale d'importazione temporanea , soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci . ( Tuttavia , tali merci possono , alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 58 , essere considerate merci comunitarie , senza presentazione del predetto documento . ) ( Articolo 3 1 . In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 , ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere , in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno l'applicazione di un regime nazionale alle merci di cui all'articolo 1 , paragrafi 2 e 3 , durante il loro trasporto sul suo territorio , oppure da un porto nazionale ad un altro , se il trasporto si effettua per via marittima . 2 . Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà provvede affinché sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate . 3 . Per l'applicazione del paragrafo 1 , il territorio dell'Unione economica del Benelux è considerato territorio di uno Stato membro . ) ( Articolo 4 1 . Quando il successivo trasporto delle merci vincolate , in conformità dell'articolo 2 , paragrafo 1 , o dell'articolo 3 , ad un regime nazionale , comporta l'attraversamento di una frontiera interna , dette merci devono essere vincolate , prima di attraversare detta frontiera , al regime del transito comunitario . 2 . Tuttavia , alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 58 , le disposizioni del paragrafo 1 possono non essere applicate alle merci che hanno formato oggetto d'importazione temporanea . ) Articolo 5 Il presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico frontaliero . Articolo 6 A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate , gli Stati membri hanno le facoltà di porre in atto , tra loro , mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario , procedure semplificate applicabili a taluni traffici . Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri . Articolo 7 1 . In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in regime di trasporto internazionale delle merci su strada ( Convenzione TIR ) , in regime di transito internazionale per ferrovia ( Convenzione TIF ) , o in quello relativo al Manifesto renano ( articolo 9 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno ) a condizione che tali trasporti abbiano avuto inizio o debbano avere termine all'esterno della Comunità . Per l'applicazione del primo comma , i trasporti di merci effettuati per ferrovia , nel territorio di uno Stato membro la cui amministrazione doganale procede ad un controllo particolare , sono considerati effettuati in regime di transito internazionale per ferrovia , a condizione che il trasporto avvenga con scorta di un titolo di trasporto unico . 2 . Sino alla data dell'instaurazione in tutti gli Stati membri del sistema di garanzia forfettaria previsto all'articolo 32 , e quanto meno sino allo scadere di un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 1970 , i trasporti di merci possono essere effettuati in regime di trasporto internazionale delle merci su strada anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all'interno della Comunità . Nel traffico sul Reno i trasporti di merci possono essere effettuati provvisoriamente in regime del Manifesto renano anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all'interno della Comunità . 3 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano secondo uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2 , a condizione che siano accompagnate , oltre che dal documento relativo al regime utilizzato , da un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci . Su tale documento di transito comunitario interno dovrà figurare , in alto , la menzione " TIR " o " TIF " o " Manifesto renano " , secondo i casi , seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato . ( Articolo 8 In mancanza di un accordo tra le Comunità e un paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunità : a ) il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato soltanto e a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con scorta di un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro ; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del paese terzo ; b ) le disposizioni dell'articolo 7 , paragrafi 1 e 3 , si applicano ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato , anche se hanno inizio e devono avere termine all'interno della Comunità . ) Articolo 9 Quando , nei casi previsti al presente regolamento , le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci , l'interessato puo , per qualsiasi ragione valida , ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza . ( Articolo 10 I divieti o restrizioni all'importazione , all'esportazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili , a condizione che siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee . ) Articolo 11 Ai fini del presente regolamento , s'intende : a ) per " obbligato principale " : la persona che domanda , ove occorra tramite un rappresentante abilitato , con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalità doganali , di effettuare una operazione di transito comunitario e che , di conseguenza , si rende responsabile , nei confronti delle autorità competenti , della regolare esecuzione di tale operazione ; b ) per " mezzo di trasporto " : segnatamente _ qualsiasi veicolo stradale , rimorchio , semirimorchio , _ qualsiasi carrozza o vagone ferroviario , _ qualsiasi battello o nave , _ qualsiasi aeromobile , _ qualsiasi container , ai sensi della convenzione doganale del 18 maggio 1956 relativa ai containers ; c ) per " ufficio di partenza " : l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario ; d ) per " ufficio di passaggio " : _ l'ufficio doganale di entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza , _ nonché , quando la spedizione lascia il territorio della Comunità nel corso dell'operazione di transito comunitario , l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità ; e ) per " ufficio di destinazione " : l'ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all'operazione di transito comunitario ; f ) per " ufficio di garanzia " : l'ufficio doganale ove è costituita una garanzia globale ; g ) per " frontiera interna " : la frontiera comune a due Stati membri . TITOLO II Procedura del transito comunitario esterno Articolo 12 1 . Qualsiasi merce , per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno , deve formare oggetto , alle condizioni fissate dal presente regolamento , di una dichiarazione T1 . Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione compilata sul modello T1 conforme all'allegato A , completato , ove occorra , da uno o più modelli T1 bis , conformi all'allegato B ( 1 ) . 2 . I modelli T1 e T1 bis sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza . Ove occorra , le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro . 3 . La dichiarazione T1 è sottoscritta dalla persona che domanda di effettuare un'operazione di transito comunitario esterno o da un suo rappresentante abilitato ed è presentata , almeno in tre esemplari , all'ufficio di partenza . 4 . I documenti complementari allegati alla dichiarazione T1 ne fanno parte integrante . 5 . La dichiarazione T1 è accompagnata dal documento di trasporto . L'ufficio di partenza puo accordare la dispensa dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalità doganali . Tuttavia , durante il trasporto , il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali . 6 . Quando il regime del transito comunitario fa seguito , nello Stato membro di partenza , ad un altro regime doganale , nella dichiarazione T1 è fatta menzione a detto regime o ai documenti doganali relativi . Articolo 13 L'obbligato principale è tenuto a : a ) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione entro il tempo fissato e a conservare intatti i mezzi di identificazione adottati dalle autorità competenti ; ( 1 ) Il facsimile del formulario è quello previsto dal regolamento relativo ai modelli delle dichiarazioni di transito comunitario ( appendice II ) . b ) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio è toccato durante il trasporto . Articolo 14 1 . Ogni Stato membro puo , alle condizioni da esso stabilite , prevedere l'utilizzazione del documento T1 per l'applicazione di regimi nazionali . 2 . Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T1 da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilità di tale persona , conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali . ( Articolo 15 1 . Quando le merci , prima di poter essere vincolate alla procedura del transito comunitario esterno , devono formare oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione , tale dichiarazione e quella del transito comunitario sono raggruppate e compilate su un modello T1 , completato , ove occorre , da uno o più modelli T1 bis . Tuttavia , i modelli nazionali per l'esportazione o la riesportazione potranno essere utilizzati congiuntamente con i modelli T1 e T1 bis fino al 31 dicembre 1970 incluso . 2 . Ogni Stato membro stabilisce , ai fini dell'applicazione della propria regolamentazione nazionale , le indicazioni diverse da quelle previste dal modello T1 che la dichiarazione di esportazione o di riesportazione deve contenere negli appositi spazi , nonché il numero degli esemplari da presentare . ) Articolo 16 1 . Uno stesso mezzo di trasporto puo essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza , sia per il loro scarico in più uffici di destinazione . 2 . Su una stessa dichiarazione T1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione . Per l'applicazione del primo comma , sono considerati come costituenti un solo mezzo di trasporto , a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione : a ) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi ; b ) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari ; c ) le navi componenti un unico convoglio ; d ) i containers caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo . Articolo 17 1 . L'ufficio di partenza allibra la dichiarazione T1 , fissa il tempo entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta i mezzi di identificazione ritenuti necessari . 2 . Dopo aver annotato il documento T1 in conformità , l'ufficio di partenza conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante . Articolo 18 1 . L'identificazione delle merci è assicurata , di regola , mediante suggellamento . 2 . Il suggellamento è effettuato : a ) per volume , quando il mezzo di trasporto è stato abilitato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza ; b ) per collo , negli altri casi . 3 . Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento per volume i mezzi di trasporto che : a ) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace , b ) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci , senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rotura dei suggelli , c ) non presentano interstizi idonei all'occultamento delle merci , e d ) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali . 4 . L'ufficio di partenza puo rinunciare al suggellamento quando , tenuto conto di altri eventuali mezzi di identificazione , la descrizione delle merci nella dichiarazione T1 o nei documenti complementari permette la loro identificazione . Articolo 19 1 . Il trasporto delle merci si effettua sotto la scorta degli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante . 2 . Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T1 . Quando le circostanze lo giustificano , il trasporto puo effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio . 3 . Ai fini della vigilanza , ogni Stato membro puo stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio . 4 . Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri . Articolo 20 Gli esemplari del documento T1 sono esibiti , in ogni Stato membro , ad ogni richiesta del servizio doganale , il quale puo controllare l'integrità dei suggelli . Non si procede alla visita delle merci , salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi . Articolo 21 La spedizione , nonché gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio . Articolo 22 1 . Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio conforme al modello di cui all'allegato E ( 1 ) . 2 . Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci , salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi . 3 . Quando il trasporto , in conformità delle disposizioni dell'articolo 19 , paragrafo 2 , si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1 , l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento . ( 1 ) Il facsimile del formulario è quello previsto al regolamento relativo ai modelli degli avvisi di passaggio previsti nell'ambito del regime del transito comunitario ( appendice VI ) . Articolo 23 Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio , gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio . Articolo 24 1 . Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato , senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione . In tal caso il servizio doganale annota il documento T1 in conformità . 2 . Il servizio doganale puo , alle condizioni da esso stabilite , autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza . In tal caso , il trasportatore annota in conformità il documento T1 e informa , per ottenere il visto , il successivo ufficio doganale nel quale le merci devono essere presentate . Articolo 25 1 . In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto , per causa indipendente dalla volontà del trasportatore , questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione , nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto , al servizio doganale , se questo si trova in prossimità , o , in mancanza , a qualsiasi altra autorità abilitata . L'autorità che interviene appone , se possibile , nuovi suggelli . Se non vi è un servizio dognale in prossimità , puo sbordo su un altro mezzo di trasporto , si applicano le disposizioni dell'articolo 24 . Se non vi e un servizio dognale in prossimità , puo intervenire , alle condizioni di cui all'articolo 24 , paragrafo 1 , qualsiasi altra autorità abilitata . 3 . In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico , parziale o totale , il trasportatore puo agire di propria iniziativa . Egli ne fa menzione sul documento T1 . In tal caso , si applicano le disposizioni del paragrafo 1 . 4 . Quando , a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto , il trasportatore non è in grado di rispettare il tempo di cui all'articolo 17 , egli deve darne comunicazione prontamente all'autorità competente prevista al paragrafo 1 . Tale autorità annota il documento T1 in conformità . Articolo 26 1 . L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato , rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare . ( 2 . L'operazione di transito comunitario puo avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1 . Tale ufficio diventa , in tal caso , ufficio di destinazione . ) Articolo 27 1 . Al fine di assicurare la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario , l'obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia , salvo disposizioni contrarie del presente regolamento . 2 . La garanzia puo essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario , o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario . 3 . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33 , paragrafo 2 , la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona , fisica o giuridica , stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia è prestata e da esso accettata , si costituisce garante in solido . Articolo 28 1 . La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 è tenuta a designare , in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sarà attraversato durante il transito comunitario , una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell'obbligato principale . Quest'ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l'obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili . 2 . L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata ad una decisione del Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto , in applicazione dell'articolo 36 , esercitare il loro diritto di ricupero . La Commissione presenterà una relazione in merito al più tardi il 31 marzo 1971 . ( Articolo 29 1 . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 32 , paragrafo 2 , lettera a ) , la costituzione della garanzia prevista all'articolo 27 , paragrafo 3 , deve formare oggetto di un atto conforme , a seconda dei casi , al modello I o II di cui all'allegato F . 2 . Quando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono , ogni Stato membro puo far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa , purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello . ) Articolo 30 1 . La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia . 2 . L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia , accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale , nel limite della garanzia , di svolgere ogni operazione di transito comunitario , qualunque sia l'ufficio di partenza . ( 3 . A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva , è rilasciato , alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri , un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari , in conformità del modello di cui all'allegato G . ) 4 . In ogni dichiarazione T1 è fatto riferimento a detto certificato . Articolo 31 1 . L'ufficio di garanzia puo revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono più . 2 . Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autorizzazioni preventive . Articolo 32 1 . Ogni Stato membro puo accettare che la persona fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca con un solo atto e per un importo forfettario di cinquemila unità di conto per dichiarazione , il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità , chiunque sia l'obbligato principale . Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori , tenuto conto tra l'altro dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri , l'importo forfettario è fissato ad un livello superiore . ( 2 . Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 58 : a ) il modello dell'atto costitutivo della garanzia previsto al paragrafo 1 ; b ) i trasporti di merci che possono dar luogo ad un aumento dell'importo forfettario , nonché le condizioni in cui tale aumento è applicabile ; c ) le condizioni alle quali è comprovato che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario . ) Articolo 33 1 . La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza . 2 . Essa puo consistere in un deposito in contanti . In questo caso il relativo importo è fissato dalle autorità competenti degli Stati membri e deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11 , lettera d ) , primo trattino . Articolo 34 Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa , l'obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci : a ) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati , b ) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura . Articolo 35 Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario , quando il documento T1 è appurato dall'ufficio di partenza . Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dall'ufficio di partenza del non appuramento del documento T1 . Articolo 36 1 . Quando è accertato che , nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario , è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro , l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative , regolamentari e amministrative , senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali . 2 . Se il luogo dell'illecito non puo essere accertato , questo è ritenuto essere stato commesso : a ) quando , nel corso dell'operazione di transito comunitario , l'illecito è accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna , nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci ; b ) quando , nel corso delle operazioni di transito comunitario , l'illecito è accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11 , lettera d ) , secondo trattino , nello Stato membro da cui dipende tale ufficio ; c ) quando , nel corso dell'operazione di transito comunitario , l'illecito è accertato sul territorio di uno Stato membro , ma non in un ufficio di passaggio , nello Stato membro dove l'accertamento è stato effettuato ; d ) quando la spedizione non è stata ripresentata all'ufficio di destinazione , nell'ultimo Stato membro sul cui territorio è costatata , in base agli avvisi di passaggio , l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci ; e ) quando l'illecito è accertato dopo il compimento dell'operazione di transito comunitario , nello Stato membro dove l'accertamento è effettuato . Articolo 37 1 . I documenti T1 rilasciati in modo regolare e i mezzi d'identificazione adottati dalle autorità doganali di uno Stato membro hanno , negli altri Stati membri , effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T1 rilasciati in modo regolare e ai mezzi d'identificazione adottati dalle autorità doganali di ciascuno di tali Stati membri . 2 . Le costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno , negli altri Stati membri , la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri . Articolo 38 Ove occorra , le amministrazioni doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le costatazioni , i documenti , i rapporti , i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario nonché alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime . TITOLO III Procedura del transito comunitario interno Articolo 39 1 . Qualsiasi merce , per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno , deve formare oggetto di una dichiarazione T2 . Per dichiarazione T2 s'intende una dichiarazione compilata sul modello T2 conforme all'allegato C , completato , ove occorra , da uno o più modelli T2 bis , conformi all'allegato D ( 1 ) . 2 . Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articoli 40 e 41 , le disposizioni del titolo II si applicano , mutatis mutandis , alla procedura del transito comunitario interno . Articolo 40 Deve essere prestata una garanzia , a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio , soltanto nel caso in cui essa sia richiesta dalla regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ufficio di partenza . ( Articolo 41 1 . Le merci per le quali le formalità di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate , in tale ufficio , al regime del transito comunitario , quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione . In tal caso , le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T2 possono essere limitate a quelle richieste per l'esportazione dalle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza . ( 1 ) Il facsimile del formulario è quello previsto dal regolamento relativo ai modelli delle dichiarazioni di transito comunitario ( appendice II ) . L'ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T2 e lo consegna all'esportatore o ad un suo rappresentante , unitamente , a richiesta di questi , agli altri esemplari non utilizzati . L'esemplare vistato deve essere consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante . Una operazione di transito comunitario interno puo avere inizio in detto ufficio di entrata , che diventa in tal caso ufficio di partenza . 2 . Fino al 31 dicembre 1970 incluso , nello Stato membro di partenza è possibile non fare uso dei modelli T2 e T2 bis , quando le merci sono destinate ad essere immesse in consumo all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante . In tal caso , un esemplare del documento nazionale per l'esportazione , vistato dall'ufficio doganale di esportazione , sostituisce l'esemplare vistato di cui al paragrafo 1 , terzo comma . ) TITOLO IV Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto Articolo 42 1 . Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia . 2 . Le disposizioni dell'articolo 19 , paragrafi 2 e 3 , degli articoli 21 e 22 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia . 3 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 , paragrafo 2 , lettera d ) , le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio . Articolo 43 1 . Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane . 2 . Ciascuno Stato membro puo , per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio , concedere l'esonero della prestazione di una garanzia . Esso comunica alla Commissione , che ne informa gli altri Stati membri , i provvedimenti adottati a tale effetto . Articolo 44 1 . La procedura del transito comunitario esterno non è obbligatoria per i trasporti di merci per via marittima . La procedura del transito comunitario interno non è obbligatoria per detti trasporti , quando le merci non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione . 2 . Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato in tutto o in parte per via marittima , non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso marittimo . Articolo 45 1 . La procedura del transito comunitario esterno non è obbligatoria per i trasporti di merci per via aerea . La procedura del transito comunitario interno non è obbligatoria per detti trasporti quando le merci non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione . ( 2 . Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea , non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati dalle compagnie aeree indicate in un elenco da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 58 . ) Articolo 46 1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti a mezzo di condutture . 2 . Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per i trasporti a mezzo di condutture , non occorre prestare alcuna garanzia . ( Articolo 47 Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che , in virtù delle disposizioni dell'articolo 44 , paragrafo 1 , secondo comma , dell'articolo 45 , paragrafo 1 , secondo comma , o dell'articolo 46 , paragrafo 1 , non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno , soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci . ) TITOLO V Disposizioni particolari applicabili alle spedizioni a mezzo posta Articolo 48 1 . In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta ( compresi i pacchi postali ) . ( 2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunità , soltanto quando sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento non figura un'etichetta gialla conforme al modello di cui all'allegato II . Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 di detto trattato . ) TITOLO VI Disposizioni particolari applicabili alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli Articolo 49 1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli , sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali . 2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che , in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 , non circolano vincolate al regime del transito comunitario : a ) quando dalla dichiarazione risulta che si tratta di merci comunitarie , senza che vi sia alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione e quando il loro valore complessivo non supera trecento unità di conto per viaggiatore ; b ) negli altri casi , su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci . TITOLO VII Disposizioni relative alla statistica Articolo 50 Quando si applica il regime del transito comunitario , esso serve di base per le rilevazioni statistiche del transito e dell'esportazione . Articolo 51 1 . I documenti T1 e T2 costituiscono la base per le rilevazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime del transito comunitario . 2 . In caso di applicazione dei regimi di cui all'articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito . Nel caso previsto all'articolo 7 , paragrafo 1 , secondo comma , spetta a ciascuno Stato membro adottare le misure che garantiscono le rilevazioni statistiche . 3 . Quando uno stesso movimento di merci dà luogo , successivamente , alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T1 o T2 , soltanto quest'ultimo documento costituisce la base per le rilevazioni statistiche . ( Articolo 52 L'ufficio di partenza trasmette immediatamente , dopo l'appuramento del documento T1 o T2 , al servizio che , nello Stato membro di partenza , è competente per le statistiche del commercio estero , un esemplare del predetto documento , conforme a quello che l'ufficio di destinazione gli ha rinviato . ) ( Articolo 53 L'ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che , nello Stato membro di esportazione o di riesportazione , è competente per le statistische del commercio estero , l'esemplare del documento per l'esportazione o la riesportazione destinato a tale servizio . ) Articolo 54 A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero , l'obbligato principale , o il suo rappresentante abilitato , è tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T1 o T2 e necessaria all'elaborazione di dette statistiche . ( Articolo 55 1 . Fino al 31 decembre 1970 incluso , un esemplare supplementare del documento T1 o T2 è consegnato : a ) ad ogni ufficio di passaggio , ad eccezione del primo e di quello di cui all'articolo 11 , lettera d ) , secondo trattino , b ) all'ufficio di destinazione . 2 . In conformità delle disposizioni da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 58 , l'ufficio di passaggio trasmette immediatamente detto esemplare al servizio che , nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto , è competente per le statistiche del commercio estero . 3 . L'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che , nello Stato membro di destinazione , è competente per le statistiche del commercio estero , l'esemplare destinato a tale servizio . ) ( TITOLO VIII Disposizioni relative al Comitato del transito comunitario Articolo 56 1 . E istituito un Comitato del transito comunitario , qui di seguito denominato il " Comitato " , composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno . ) ( Articolo 57 Il Comitato puo esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento , sottopostogli dal suo presidente , sia su iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . ) ( Articolo 58 1 . Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie : a ) per l'applicazione degli articoli 2 , 4 , 7 , 8 , 9 , 32 , 34 , 35 , 41 , 45 , 55 e 60 , b ) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto , c ) per semplificare le formalità inerenti alle procedure di transito comunitario , in particolare interno , o per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci , d ) per prorogare la durata dei periodi alla cui espirazione non saranno più applicabili le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 , paragrafo 2 , all'articolo 15 , paragrafo 1 , all'articolo 41 , paragrafo 2 , e all'articolo 55 ; tale durata non puo superare il doppio dei periodi previsti dai suddetti articoli . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato . b ) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest'ultimo non ha deliberato , le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione . ) ( TITOLO IX Disposizioni finali ( Articolo 59 In deroga alle disposizioni del presente regolamento , il Belgio , il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra di loro , al fine di ridurre o abolire le formalità al passaggio delle frontiere belgo-lussemburghese e belgo-olandese . ) ( Articolo 60 1 . Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante . 2 . I modelli previsti in detti allegati possono essere adattati , secondo la procedura prevista all'articolo 58 ad esigenze proprie a determinate merci o ad esigenze tecniche . ) ( Articolo 61 Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri . ) ( Articolo 62 1 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , ad eccezione del l'articolo 1 , paragrafo 4 , dell'articolo 2 , paragrafo 2 , primo comma , dell'articolo 7 , paragrafo 3 , e degli articoli da 50 a 55 , che entrano in vigore il 1 gennaio 1970 . 2 . Le procedure del transito comunitario esterno ed interno si applicano alle dichiarazioni di transito allibrate dagli uffici di partenza a decorrere dal 1 gennaio 1970 . Tuttavia le merci il cui trasporto nella Comunità ha avuto inizio anteriormente al 1 gennaio 1970 , potranno , fino al 10 gennaio 1970 incluso , essere spedite vincolate ad una procedura diversa da quelle del transito comunitario esterno o interno . In questo caso , le disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 4 , non si applicano a tali merci . ) APPENDICE II Regolamento relativo ai modelli delle dichiarazioni di transito comunitario _ ( CEE ) n . 1617/69 del 31 luglio 1969 ( 1 ) _ Articolo 1 1 . I modelli sui quali sono compilate le dichiarazioni di transito comunitario devono essere conformi al facsimile riportato in allegato , salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali . 2 . La carta da utilizzare è una carta incollata per scritture , pesante da 40 a 65 grammi al m2 . La sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata . La resistenza della carta utilizzata non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture . La carta è di colore azzurro chiaro per i modelli T1 e T1 bis e di colore bianco per i modelli T2 e T2 bis . 3 . Il formato dei modelli è di 210 per 297 mm , salvo una tolleranza massima per quanto riguarda la lunghezza di 5 mm in meno e di 8 mm in più . L'interlinea dattilografica è di 4,24 mm ( 1/6 di pollice ) . La disposizione dei modelli deve essere scrupolosamente rispettata . Articolo 2 1 . I modelli delle dichiarazioni di transito comunitario sono confezionati in fascicoli che permettono di ottenere i vari esemplari a decalco . 2 . Ogni fascicolo è composto almeno dei seguenti esemplari presentati nell'ordine di numerazione : a ) l'esemplare per l'ufficio di partenza , esemplare che porta il n . 1 ; b ) l'esemplare per l'ufficio di destinazione , esemplare che porta il n . 2 ; c ) l'esemplare per il rinvio , esemplare che porta il n . 3 ; d ) l'esemplare per la statistica , esemplare che porta il n . 4 . 3 . Gli esemplari n . 3 e n . 4 hanno un bordo rispettivamente rosso e blu scuro . La larghezza di questi bordi è di circa 4 mm . 4 . Ogni modello deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia , o una sigla che ne consente l'identificazione . ( Articolo 3 Quando , nel caso previsto all'articolo 55 del regolamento ( CEE ) n . 542/69 , il fascicolo non comprende un numero sufficiente di esemplari per la statistica , si usano esemplari supplementari . Essi sono identici all'esemplare n . 4 . ) ( Articolo 4 Quando , conformemente agli articoli 15 e 39 del regolamento ( CEE ) n . 542/69 , la dichiarazione di esportazione o di riesportazione e quella del transito comunitario sono raggruppate e compilate su un solo modello , il fascicolo previsto all'articolo 2 è presentato contemporaneamente all'esemplare o agli esemplari richiesti dallo Stato membro di partenza ai fini dell'esportazione o della riesportazione . ) Articolo 5 E istituita nel modello T2 e T2 bis la rubrica n . 32 il cui contenuto eventuale sarà determinato ulteriormente . ( 1 ) Modificato con regolamento ( CEE ) n . 595/71 del 22 . 3 . 1971 . Formularie : vedi G.U . APPENDICE III Regolamento relativo alle modalità di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria di cui all'articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 542/69 relativo al transito comunitario _ ( CEE ) n . 2311/69 del 19 novembre 1969 ( 1 ) _ ( Articolo 1 1 . Quando una persona fisica o giuridica intende costituirsi garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 e secondo le modalità precisate all'articolo 32 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 relativo al transito comunitario , la costituzione della garanzia deve formare oggetto di un atto conforme al modello che figura all'allegato I . 2 . Quando lo esigono le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali o gli usi , ogni Stato membro puo autorizzare una diversa stesura dell'atto costitutivo della garanzia purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto conforme al modello . ) Articolo 2 1 . L'accettazione della costituzione di garanzia da parte dell'ufficio doganale dove è costituita la garanzia di cui all'articolo 1 _ denominato " ufficio di garanzia " _ comporta per il garante stesso l'autorizzazione a rilasciare , alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della garanzia , il certificato o i certificati di garanzia richiesti a persone che intendono effettuare , da un ufficio di partenza di loro scelta , e in qualità di obbligati principali , un'operazione di transito comunitario . Lo Stato membro nel territorio del quale si trova l'ufficio di garanzia notifica senza indugio agli altri Stati membri l'estinzione dell'obbligazione che deriva dal contratto di garanzia . 2 . La costituzione della garanzia impegna la responsabilità del garante fino a concorrenza di 5 000 unità di conto a titolo di garanzia forfettaria . ( 1 ) Modificato con i regolamenti ( CEE ) n . 2570/69 del 22 . 12 . 1969 e ( CEE ) n . 1031/70 del 1 . 6 . 1970 . 3 . Ogni certificato di garanzia forfettaria viene redatto su un formulario conforme al modello riportato all'allegato II in una delle lingue ufficiali della Comunità . Tuttavia , le indicazioni contenute a tergo di questo modello possono figurare in prima pagina nella parte superiore prima della indicazione " Rilasciato da ... " , restando inalterate le altre indicazioni successive . La carta da utilizzare è di colore bianco , non contenente pasta meccanica , collata per scritture e pesante da 55 a 65 grammi al m2 . La carta deve avere un fondo arabescato di colore rosso , in modo da fare apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici . Il formato del formulario è di 105 per 148 mm . 4 . Salvo restando il disposto dell'articolo 3 , ogni certificato di garanzia forfettaria permette all'obbligato principale di effettuare un'operazione di transito comunitario . Il certificato consegnato all'ufficio di partenza viene conservato da quest'ultimo . Articolo 3 1 . Ad eccezione dei casi contemplati ai paragrafi 2 e 3 , l'ufficio di partenza non puo esigere una garanzia superiore all'importo forfettario di 5 000 unità di conto per ogni singola dichiarazione di transito comunitario indipendentemente dall'importo dei dazi e degli altri diritti e tributi relativi alle merci che formano oggetto di una determinata dichiarazione . 2 . Eccezionalmente , quando un trasporto , per circostanze ad esso particolari , presenta dei rischi maggiori e l'ufficio di partenza ritiene chiaramente insufficiente , per queste ragioni , la garanzia di 5 000 unità di conto , detto ufficio puo esigere una garanzia superiore secondo un multiplo di 5 000 unità di conto . 3 . I trasporti relativi a merci che rientrano nella lista riportata nell'allegato III danno luogo ad un aumento dell'importo forfettario quando la quantità di o delle merci trasportate supera quella corrispondente all'importo forfettario di 5 000 unità di conto . In tale caso , l'importo forfettario è riportato al multiplo di 5 000 unità di conto necessario a garantire la quantità delle merci da spedire . 4 . Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 , l'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza certificati di garanzia forfettaria corrispondenti all'importo di un multiplo di 5 000 unità di conto richiesto . Articolo 4 1 . Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci , oltre quelle menzionate nella lista di cui all'articolo 3 , paragrafo 3 , le disposizioni del presente regolamento si applicano come se le due categorie di merci formassero oggetto di dichiarazioni separate . 2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , non si tiene conto della presenza delle merci di una delle due categorie quando la loro quantità o il loro valore sono relativamente poco rilevanti . ALLEGATO II : vedi G.U . ALLEGATO III ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUO DAR LUOGO AD AUMENTO DELL'IMPORTO FORFETTARIO 1 * 2 * 3 * * Quantità N . della tariffa * * corrispondenti doganale * Designazione delle merci * all'importo comune * * forfettario di * * 5 000 u.c . 09.01 A I * Caffè non torrefatto * 5 000 kg 09.01 A II * Caffè torrefatto * 3 500 kg ex 21.02 A * Estratti ed essenze di caffè * 1 200 kg 09.02 * Tè * 3 500 kg ex 21.02 B * Estratti ed essenze di tè * 1 200 kg 22.05 A ) * Bevande alcoliche ad eccezione dei vini 22.06 ) * non spumanti * 20 hl ex 22.09 ) ex 22.08 ) * Alcool etilico non denaturato * 10 hl ex 22.09 ) 24.02 A * Sigarette * 125 000 pezzi ex 24.02 B * Sigaretti * 125 000 pezzi ex 24.02 B * Sigari * 50 000 pezzi 24.02 C * Tabacco da fumo * 1 000 kg ex 27.10 * Benzina , gasolio * 400 hl ex 33.06 B * Profumi e acque di toletta * 10 hl APPENDICE IV Regolamento relativo all'informazione degli interessati circa lo svolgimento delle operazioni di transito comunitario _ ( CEE ) n . 2312/69 del 19 novembre 1969 _ Articolo 1 1 . La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento di transito comunitario e la spedizione alla quale questo documento si riferisce puo ottenere , a richiesta , il rilascio di una ricevuta . La ricevuta il cui modello è fissato in allegato deve essere compilata dall'interessato . 2 . Il formato del foglio sul quale è redatta la ricevuta è di 105 per 148 mm . La ricevuta è compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità . Il foglio puo contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori del quadro riservato alla dogana . 3 . La validità del visto della dogana è limitata alle indicazioni contenute nel quadro che le è riservato . Articolo 2 Quando un documento di transito comunitario non è appurato all'ufficio di partenza , questo ufficio , prima dello scadere del termine di nove mesi a partire dalla data di rilascio di tale documento , ne informa il garante . ALLEGATO : vedi G.U . APPENDICE V Regolamento relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci _ ( CEE ) n . 2313/69 del 19 novembre 1969 ( 1 ) _ Articolo 1 Il documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci che non circolano sotto il regime del transito comunitario è compilato su un formulario T2 L . I documenti T2 L saranno rilasciati a decorrere dal 1 gennaio 1970 . Articolo 2 1 . Il formulario T2 L di cui sopra deve essere conforme al modello riportato in allegato . 2 . La carta da utilizzare è una carta di colore bianco , non contenente pasta meccanica , collata per scritture e pesante da 55 a 65 grammi al m2 . La carta deve avere un fondo arabescato di color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici . 3 . Il formato del modello è di 210 per 297 mm , salvo una tolleranza massima per quanto riguarda la lunghezza di 5 mm in meno e di 8 mm in più . L'interlinea dattilografica è di 4,24 mm ( 1/6 di pollice ) . La disposizione del modello deve essere scrupolosamente rispettata . 4 . La stampa dei formulari è compito degli Stati membri , i quali possono anche affidarne l'incarico a tipografie stabilite nel loro territorio e da essi riconosciute . In quest'ultimo caso gli estremi del riconoscimento devono essere riportati su ciascun formulario T2 L . Ogni modello deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia , o una sigla che ne consenta l'identificazione , nonché un numero di serie che lo contraddistingua . ( 1 ) Modificato con regolamento ( CEE ) n . 595/71 del 22 . 3 . 1971 . Articolo 3 I modelli T2 L sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza . Ove occorra , le autorità competenti dello Stato membro ove il documento è prodotto possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue di detto Stato membro . Articolo 4 Il documento T2 L puo essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro verso un altro Stato membro . Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro verso un altro Stato membro : a ) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro , b ) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri , a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico emesso in uno Stato membro . Articolo 5 PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 272A1130(01).1 1 . Il documento T2 L è rilasciato per le merci figuranti all'articolo 1 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 . Esso non puo essere rilasciato per le merci : _ che sono destinate ad essere esportate fuori della Comunità , oppure _ per le quali sono state effettuate le formalità doganali d'esportazione allo scopo di ottenere le restituzioni all'esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune , oppure _ che sono provviste di imballaggi che non si trovano nelle categorie stabilite all'articolo 1 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 . 2 . Il documento T2 L è vidimato dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza a domanda dell'interessato . Esso viene consegnato all'interessato non appena sono state espletate le formalità doganali per la spedizione delle merci allo Stato membro di destinazione . 3 . Quando il documento T2 L è rilasciato a prosteriori , verrà apposta sullo stesso una delle seguenti diciture in colore rosso : " Délivré a posteriori " " Nachtraeglich ausgestellt " " Rilasciato a posteriori " " Achteraf afgegeven " . Articolo 6 1 . Il documento T2 L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarle ad un regime doganale diverso da quello sotto il quale esse sono arrivate . 2 . Quando le merci sono state trasportate per via marittima , per via aerea o a mezzo di condutture , il documento T2 L è presentato all'ufficio doganale dove vengono destinate ad un regime doganale . Articolo 7 Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per il controllo dell'autenticità dei documenti T2 L e dell'esattezza delle diciture su di essi apposte . Articolo 8 1 . Per le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono spedite allo Stato membro di destinazione in modo diverso dal trasporto aereo , in condizioni tali che una parte del percorso si effettui al di fuori del territorio doganale della Comunità , il documento T2 L è compilato in tre esemplari . L'originale ed una copia vengono consegnati all'interessato , la seconda copia viene conservata all'ufficio emittente . 2 . Nello Stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all'articolo 6 l'originale e la copia che gli sono stati consegnati . L'ufficio di cui sopra rinvia la copia all'ufficio emittente ai fini del controllo . Esso viene informato circa i risultati unicamente qualora venga costatata una irregolarità . Formularie : vedi G.U . APPENDICE VI Regolamento relativo ai modelli degli avvisi di passaggio previsti nell'ambito del regime del transito comunitario _ ( CEE ) n . 2314/69 del 19 novembre 1969 _ Articolo unico 1 . I modelli sui quali sono compilati gli avvisi di passaggio previsti nell'ambito del regime del transito comunitario devono essere conformi al facsimile riportato in allegato . 2 . La carta da utilizzare è una carta di colore bianco contenente al massimo 10 % di paste meccaniche , collata per scrittura e pesante da 55 a 65 grammi al m2 . 3 . Il formato dei modelli è di 148 per 210 mm . Essi sono compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità . ALLEGATO : vedi G.U . APPENDICE VII Regolamento che stabilisce l'elenco delle compagnie acree alle quali si applica l'esonero dalla garanzia nel quadro del regime del transito comunitario _ ( CEE ) n . 2588/69 del 22 dicembre 1969 ( 1 ) _ Articolo unico Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea , non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati dalle compagnie aeree indicate nell'elenco annesso al presente regolamento . ( 1 ) Modificato con i regolamenti ( CEE ) n . 2631/70 del 23 . 12 . 1970 e ( CEE ) n . 1571/71 del 22 . 7 . 1971 . ALLEGATO Elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l'esonero della garanzia 1 . Aer Lingus Teoranta ( Irish Air Lines ) , Dublin 2 . Aeroflot , Moskwa 3 . Aerolineas Argentinas , Buenos Aires 4 . Aerolinee Itavia , Roma 5 . Air Afrique , Abidjan 6 . Air Algérie ( Compagnie générale de transports aériens ) , Alger 7 . Air Bahama ( International ) , Nassau 8 . Air Canada , Montréal 9 . Air Congo , Kinshasa 10 . Air France , Paris 11 . Air India , Bombay 12 . Air Inter , Paris 13 . Air Madagascar ( Société nationale malgache de transports aériens ) , Tananarive 14 . Air Sénégal ( Compagnie sénégalaise de transports aériens ) , Dakar 15 . Alitalia ( Linee Aeree Italiane ) , Roma 16 . ATI , Napoli 17 . Austrian Airlines , Wien 18 . Avianca ( Aerovias Nacionales de Colombia S.A . ) , Bogota 19 . " Balkan " Bulgarian Airlines , Sofia 20 . " Basco " Brothers Air Services Co . , Aden 21 . Bavaria Fluggesellschaft Schwabe e Co . , Muenchen 22 . B.E.A . ( British European Airways Corporation ) , Ruislip 23 . B.K.S . , Air Transport Ltd . , London 24 . BOAC ( British Overseas Airways Corporation ) , Heathrow Airport , London 25 . British United Airways , Gatwick Airport , London 26 . Canadian Pacific-Air , Vancouver 27 . Ceskoslovenske Aerolinie ( C.S.A . ) , Praha 28 . Condor Flugdienst GmbH , Frankfurt / Main 29 . Dan-Air Services Ltd , London 30 . Deutsche Lufthansa AG , Koeln 31 . East African Airways Corporation , Nairobi 32 . El Al Israel Airlines Ltd . , Tel Aviv 33 . Elivie ( Società Italiana Esercizio Elicotteri S.p.A . ) , Napoli 34 . Finnair , Helsinki 35 . Garuda Indonesian Airways , Djakarta 36 . General Air Nord GmbH , Hamburg 37 . Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH , Frankfurt / Main 38 . Iberia ( Lineas Aereas de Espana ) , Madrid 39 . Interregional-Fluggesellschaft mbH , Duesseldorf 40 . Iran National Airlines Corporation , Teheran 41 . Japan Air Lines Co . Ltd . , Tokio 42 . JAT ( Jugoslovenski Aerotransport ) , Beograd 43 . KLM ( Koninklijke Luchtvaart Maatschappij ) , Den Haag 44 . Kuwait Airways Corporation , Koweït 45 . Loftleidir H.F . , Reykjavik 46 . LOT ( Polskie Linie Lotnicze ) , Warszawa 47 . Lufttransport-Unternehmen GmbH , Duesseldorf 48 . Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG , Frankfurt / Main-Niederrad 49 . Luxair ( Luxembourg Airlines ) , Luxembourg 50 . Malev ( Magyar Légikoezlekedési Vallalat ) , Budapest 51 . Martinair Holland N.V . ( MAC ) , Amsterdam 52 . MEA ( Middle East Airlines Airliban S.A.L . ) , Beyrouth 53 . Olympic Airways , Athenai 54 . Pakistan International Airlines Corporation , Karachi 55 . Panair Luftverkehrsgesellschaft mbH e Co . , Muenchen 56 . Pan American World Airways Inc . , New York 57 . Quantas Airways Ltd . , Sydney 58 . Rousseau Aviation , Dinard 59 Royal Air Maroc , Casablanca 60 . SAA ( South African Airways ) , Johannesburg 61 . Sabena _ Belgian World Airlines , Bruxelles _ Brussel 62 . SAM ( Società Aerea Mediterranea ) , Roma 63 . SAS ( Scandinavian Airlines System ) , Stockholm 64 . Seabord World Airlines Inc . , New York 65 . Swissair ( Swiss Air Transport - Company Ltd . ) , Zuerich 66 . TAP ( Transportes Aereos Portugueses SARL ) , Lisboa 67 . Tarom ( Rumanian Air Transport ) , Bucuresti 68 . TF _ Transport Flug GmbH e Co . , Frankfurt / Main 69 . Transavia ( Holland N.V . ) , Amsterdam 70 . Trans-Mediterranean Airways , Beyrouth 71 . _ 72 . Tunis Air , Tunis 73 . Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi , Istanbul 74 . TWA ( Trans World Airlines Inc . ) , New York 75 . United Arab Airlines , Heliopolis 76 . UTA ( Union de Transports Aériens ) , Paris 77 . VARIG ( Empreza Viacao Aerea Riograndense ) , Rio de Janeiro 78 . VIASA ( Venezolana International de Aviacion S.A . ) , Caracas 79 . NLM ( Nederlandse Luchtvaart Maatschappij ) , Amsterdam 80 . Trans-Union , Paris APPENDICE VIII Regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie _ ( CEE ) n . 304/71 dell'11 febbraio 1971 _ TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Per i trasporti di merci effettuati dalle amministrazioni ferroviarie con lettera di vettura internazionale ( CIM ) o con bollettino di spedizione colli espressi internazionale ( TI Ex ) le formalità relative alle procedure di transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni seguenti . Articolo 2 La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale vale : a ) per le merci di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 , come dichiarazione o documento T1 , a seconda dei casi ; b ) per le merci di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento citato , come dichiarazione o documento T2 , a seconda dei casi . Articolo 3 L'amministrazione ferroviaria di ogni Stato membro pone a disposizione dell'amministrazione doganale nazionale , per i necessari controlli , le scritture e la contabilità del centro o dei centri contabili . Articolo 4 1 . L'amministrazione ferroviaria , che accetta per il trasporto la merce accompagnata da una lettera di vettura internazionale o da un bollettino di spedizione colli espressi internazionale , acquista , per l'operazione di cui trattasi , la veste di principale obbligato . 2 . L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità , acquista la veste di principale obbligato per le operazioni relative a merci accettate per il trasporto dall'amministrazione ferroviaria di un paese terzo . Articolo 5 Le amministrazioni ferroviarie vigilano affinché ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario vengano applicate delle etichette recanti la dicitura : " Dogana / Douane / Zoll " . Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura o sul bollettino di spedizione colli espressi nonché sul vagone , se trattasi di un carico completo , o sui colli , negli altri casi . Articolo 6 Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare : _ all'interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'esterno della Comunità , _ all'esterno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'interno della Comunità , le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza . Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare un trasporto all'interno dello Stato membro di partenza , l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni da determinarsi dall'amministrazione doganale di tale Stato membro . In tutti gli altri casi le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato ; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modifica intervenuta . TITOLO II Circolazione delle merci tra gli Stati membri Articolo 7 1 . Quando un trasporto inizia e termina all'interno della Comunità , la lettera di vettura è presentata all'ufficio di partenza . ( 2 . Per le merci di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 , l'ufficio di partenza precisa sull'esemplare n . 3 della lettera di vettura che le merci , alle quali essa si riferisce , circolano in regime di transito comunitario esterno . A tal fine , esso appone chiaramente nel riquadro " Designazione della merce " la sigla T1 . ) 3 . Tutti gli esemplari della lettera di vettura sono consegnati all'interessato . ( 4 . Per le merci di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 , ogni Stato membro puo prevedere che le merci potranno essere assoggettate , alle condizioni da esso stabilite , al regime di transito comunitario interno senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la relativa lettera di vettura . ) 5 . L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Tuttavia , quando le merci sono immesse in consumo o sono vincolate ad altro regime doganale in una stazione intermedia , l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Articolo 8 Di regola e tenuto conto dei pezzi di identificazione applicati dall'amministrazione ferroviaria , l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli . Articolo 9 1 . L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro in cui è situato l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari numero 2 e 3 della lettera di vettura . 2 . L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n . 2 dopo averlo vistato e conserva l'esemplare n . 3 . TITOLO III Trasporto di merci provenienti da paesi terzi o destinate a paesi terzi Articolo 10 1 . Quando un trasporto inizia all'interno e termina all'esterno della Comunità , si applicano gli articoli 7 e 8 . 2 . L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione . 3 . Nessuna formalità deve essere assolta all'ufficio di destinazione . Articolo 11 1 . Quando un trasporto inizia all'esterno e termina all'interno della Comunità , l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità , assolve la funzione di ufficio di partenza . Nessuna formalità deve essere assolta presso l'ufficio di partenza . 2 . L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Tuttavia , quando le merci sono immesse in consumo o sono assoggettate ad altro regime doganale in una stazione intermedia , l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Le formalità previste all'articolo 9 devono essere assolte all'ufficio di destinazione . Articolo 12 1 . Quando un trasporto inizia e termina all'esterno della Comunità , gli uffici doganali con funzione di ufficio di partenza e di destinazione sono rispettivamente quelli di cui all'articolo 11 , paragrafo 1 , e all'articolo 10 , paragrafo 2 . 2 . Nessuna formalità deve essere assolta agli uffici di partenza e di destinazione . Articolo 13 Le merci oggetto dei trasporti di cui all'articolo 11 , paragrafo 1 , o all'articolo 12 , paragrafo 1 , sono considerate merci che circolano in regime di transito comunitario esterno se non sono munite di un certificato di circolazione delle merci DD3 o di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificarne il carattere comunitario . TITOLO IV Disposizioni relative ai colli espressi Articolo 14 Fatto salvo il disposto dell'articolo 15 le disposizioni dei titoli II e III del presente regolamento si applicano anche ai trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi internazionale . Articolo 15 Per i trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi : ( a ) l'attestazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 è apposta sull'esemplare detto foglio di via , ) b ) l'esemplare detto foglio di via nonché una copia di un foglio del bollettino di spedizione colli espressi munita , ove occorra , della riproduzione dell'attestazione di cui alla precedente lettera a ) , sono consegnati , in applicazione dell'articolo 9 , all'ufficio di destinazione il quale restituisce immediatamente all'amministrazione ferroviaria l'esemplare detto foglio di via dopo averlo vistato unitamente alla copia che conserva . TITOLO V Disposizioni statistiche ( Articolo 16 1 . Per la rilevazione statistica del transito , le amministrazioni ferroviarie forniscono al servizio competente , nello Stato membro di partenza , per le statistiche del commercio estero , le informazioni necessarie relative ad ogni operazione di transito comunitario per la quale , ai sensi dell'articolo 4 , acquistano la veste di principale obbligato . 2 . Fino a quando non sarà stabilita una procedura comunitaria per l'applicazione del paragrafo 1 e ai fini della trasmissione delle informazioni al servizio competente per le statistiche del commercio estero negli Stati membri diversi da quello di partenza il cui territorio è attraversato in occasione di una determinata operazione di transito comunitario , ogni Stato membro stabilisce le modalità secondo le quali l'amministrazione ferroviaria nazionale fornisce le informazioni necessarie al competente servizio nazionale . 3 . Le amministrazioni ferroviarie non possono esigere che , ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 , lo speditore fornisca , oltra ai dati che figurano nella lettera di vettura internazionale o nel bollettino di spedizione colli espressi internazionale , dati complementari eccezione fatta per la designazione del paese di provenienza e del paese di destinazione delle merci trasportate . ) TITOLO VI Disposizioni finali Articolo 17 Non sono applicabili le disposizioni dei titoli II e III del regolamento ( CEE ) n . 542/69 rese caduche dall'applicazione del presente regolamento , in particolare l'articolo 12 , paragrafi da 3 a 6 incluso , l'articolo 17 , l'articolo 23 , l'articolo 26 , paragrafo 1 , e l'articolo 41 . Articolo 18 Le disposizioni del presente regolamento : ( a ) fanno salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e / o della destinazione delle merci ; ) b ) fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità di esportazione , riesportazione , importazione o reimportazione . Articolo 19 Le disposizioni del presente regolamento non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel regolamento ( CEE ) n . 542/69 . In tal caso si applicano gli articoli 3 e 5 . Inoltre l'esemplare n . 2 della lettera di vettura o l'esemplare detto foglio di via del bollettino di spedizione colli espressi devono essere presentati ad uno degli uffici doganali competenti per le diverse stazioni interessate dall'operazione di transito comunitario . Questo ufficio appone il visto previo accertamento che il trasporto delle merci è scortato da uno o più documenti di transito comunitario . APPENDICE IX Regolamento che semplifica le formalità da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione per le merci trasportate vincolate alle procedure di transito comunitario _ ( CEE ) n . 1226/71 dell'11 giugno 1971 _ Articolo 1 Ogni Stato membro puo prevedere la semplificazione delle formalità relative alle procedure di transito comunitario da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione situati sul proprio territorio , conformemente alle seguenti disposizioni . TITOLO I Formalità all'ufficio di partenza Articolo 2 Le autorità doganali di ogni Stato membro possono autorizzare ogni persona che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 3 e che intenda effettuare operazioni di transito comunitario , di seguito denominata " speditore autorizzato " , a prescindere dalla presentazione all'ufficio di partenza delle merci e della relativa dichiarazione T1 o T2 . Articolo 3 1 . L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è accordata unicamente alle persone : a ) che effettuano frequenti spedizioni , b ) le cui scritture e contabilità consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni , e c ) che , nei casi in cui le disposizioni relative al transito comunitario esigano una garanzia , abbiano prestato una garanzia globale . 2 . Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili . 3 . Esse possono revocare l'autorizzazione , in particolare quando le persone autorizzate non soddisfano più alle condizioni previste dal paragrafo 1 o non offrono più le garanzie di cui al paragrafo 2 . Articolo 4 Nell'autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare : a ) l'ufficio o gli uffici doganali competenti come uffici di partenza per le spedizioni da effettuarsi ; b ) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare , onde permettere eventualmente un controllo prima della partenza delle merci ; c ) il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione ; d ) i mezzi di identificazione da adottare . A tal fine , le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di piombi doganali di modello speciale , ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato . Articolo 5 1 . L'autorizzazione stabilisce se il riquadro " Ufficio di partenza " che figura nella prima pagina dei modelli di dichiarazione T1 o T2 deve : a ) essere munito preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio , o b ) recare , apposta dallo speditore autorizzato , l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello riprodotto nell'allegato . Tale impronta puo essere direttamente stampata sui formulari , qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata . Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro , indicandovi la data della spedizione delle merci , e a munire la dichiarazione di un numero conformemente alle disposizioni previste a tal fine nell'autorizzazione . 2 . Le autorità doganali possono prescrivere l'impiego di modelli che rechino un segno distintivo che permetta la loro identificazione . Articolo 6 1 . Al più tardi all'atto della spedizione delle merci , lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T1 o T2 , debitamente compilata , indicando nel verso degli esemplari 1 e 2 nel riquadro " Controllo dell'ufficio di partenza " , il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione , i mezzi di identificazione adottati nonché la menzione " procedura semplificata " . 2 . Dopo la spedizione , l'esemplare n . 1 è inviato immediatamente all'ufficio di partenza . Le autorità doganali hanno facoltà di prevedere , nell'autorizzazione , che l'esemplare n . 1 sia inviato all'ufficio di partenza non appena sia redatta la dichiarazione T1 o T2 . Gli altri esemplari accompagnano le merci nelle condizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 542/69 . 3 . Nel caso in cui le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedano al controllo in partenza di una spedizione , esse appongono il loro visto nel riquadro " Controllo dell'ufficio di partenza " che figura nel verso dei modelli T1 o T2 . Articolo 7 La dichiarazione T1 o T2 , completata con le indicazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 , vale documento T1 o T2 e l'esportatore autorizzato che ha sottoscritto la dichiarazione diviene principale obbligato . Articolo 8 1 . Lo speditore autorizzato è tenuto : a ) a rispettare le condizioni previste nel presente regolamento e nell'autorizzazione di cui al precedente articolo 4 ; b ) a prendere tutte le misure precauzionali al fine di assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o quella del timbro speciale . 2 . In caso di utilizzazione abusiva da parte di una qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale ammesso dalle autorità doganali , lo speditore autorizzato risponde , senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali , del pagamento dei dazi e altri tributi divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari , a meno che dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure precauzionali di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . TITOLO II Formalità all'ufficio di destinazione Articolo 9 1 . Le autorità doganali di ogni Stato membro possono consentire che le merci trasportate vincolate ad una procedura di transito comunitario non siano presentate all'ufficio di destinazione quando le merci sono destinate ad una persona che soddisfi alle condizioni previste dall'articolo 10 , di seguito denominata " destinatario autorizzato " , preventivamente autorizzata dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale è situato l'ufficio di destinazione . 2 . In questo caso , l'obbligato principale ha adempiuto gli obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni dell'articolo 13 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 , nel momento in cui consegna al destinatario autorizzato , nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione , nel termine prescritto e senza che i mezzi di identificazione adottati siano stati alterati , le merci intatte e gli esemplari del documento di transito comunitario . 3 . Per ogni spedizione consegnata nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 , il destinatario autorizzato rilascia , su richiesta del trasportatore , una ricevuta nella quale dichiara che i documenti e le merci gli sono stati consegnati . Articolo 10 1 . Possono essere autorizzate unicamente le persone : a ) che ricevono frequenti spedizioni vincolate a dogana , e b ) le cui scritture e contabilità consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni . 2 . Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili . 3 . Esse possono revocare l'autorizzazione in particolare quando le persone autorizzate non soddisfano più alle condizioni previste al paragrafo 1 o non offrono più le garanzie di cui al paragrafo 2 . 4 . Il destinatario autorizzato è tenuto ad osservare le condizioni previste dal presente regolamento e dall'autorizzazione di cui all'articolo 11 . Articolo 11 1 . Nell'autorizzazione accordata dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare : a ) l'ufficio o gli uffici competenti come uffici di destinazione per le spedizioni che il destinatario autorizzato riceve ; b ) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci , onde permettere eventualmente un controllo all'arrivo delle merci . 2 . Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14 , le autorità doganali stabiliscono nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato puo disporre della merce arrivata senza intervento dell'ufficio di destinazione . Articolo 12 1 . Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione , il destinatario autorizzato è tenuto : a ) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione , secondo le modalità previste nell'autorizzazione , di eventuali eccedenze , deficienze , sostituzioni o altre irregolarità quali la manomissione dei sigilli ; b ) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento T1 o T2 che hanno scortato la spedizione , segnalando la data di arrivo nonché lo stato degli eventuali sigilli apposti . 2 . L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 o T2 che gli sono inviati . TITOLO III Disposizioni finali Articolo 13 Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditori o i destinatari autorizzati ogni controllo ritenuto utile . Gli speditori autorizzati o i destinatari autorizzati sono tenuti ad assoggettarvisi . Articolo 14 Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di destinazione possono escludere dalle agevolezze previste rispettivamente agli articoli 2 e 9 alcune categorie di merci . Articolo 15 ( 1 . Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione del transito comunitario all'ufficio di partenza possa applicarsi alle merci di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 , destinate ad essere spedite con lettera di vettura internazionale o con bollettino di spedizione colli espressi internazionale , secondo le disposizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 304/71 , che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate per ferrovia , le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie a garantire che l'esemplare n . 3 della lettera di vettura o l'esemplare detto foglio di via del bollettino di spedizione colli espressi internazionale sia munito della sigla T1 . ) 2 . Qualora le merci trasportate in conformità della procedura semplificata prevista dal regolamento ( CEE ) n . 304/71 , siano destinate ad un destinatario autorizzato , le autorità doganali possono prevedere che , in deroga agli articoli 9 , paragrafo 2 , e 12 , paragrafo 1 , lettera b ) , gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura o l'esemplare detto foglio di via del bollettino di spedizione colli espressi internazionale nonché una copia di un foglio di detto bollettino siano consegnati direttamente dall'amministrazione delle ferrovie all'ufficio di destinazione . Articolo 16 Le disposizioni del presente regolamento : ( a ) fanno salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e / o della destinazione delle merci ; ) b ) fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità di esportazione , riesportazione , importazione o reimportazione . ALLEGATO : vedi G.U . APPENDICE X MODELLO I C.E . E.G . TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA ( Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario ) I . Impegno del garante 1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 ) domiciliato ( a ) ... ( 2 ) si costituisce garante in solido , presso l'ufficio di garanzia di ... a concorrenza di un importo massimo di ... nei confronti del Regno del Belgio , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , della Repubblica italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno dei Paesi Bassi e della Confederazione svizzera ( 3 ) , per tutte le somme di cui ... ... ( 4 ) è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati , sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale . 2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire e sino a concorrenza del suddetto importo massimo . Tale importo puo essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il ( la ) sottoscritto ( a ) è chiamato ( a ) in causa in seguito ad una operazione di transito comunitario che abbia avuto inizio anteriormente al trentesimo giorno successivo a quello in cui il ( la ) sottoscritto ( a ) ha ricevuto la o le precedenti richieste . 3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia . Il contratto di garanzia puo essere rescisso in qualsiasi momento dal ( la ) sottoscritto ( a ) , nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia . La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all'altra parte . Il ( la ) sottoscritto ( a ) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario , coperte dal presente impegno , che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto , anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente . ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale . ( 2 ) Indirizzo completo . ( 3 ) Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato . ( 4 ) Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo dell'obbligato principale . 4 . ( 1 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio in ... ( 2 ) nonché , in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1 , presso : Stato * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo 1 . ... * ... 2 . ... * ... 3 . ... * ... 4 . ... * ... 5 . ... * ... 6 . ... * ... Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lui ( lei ) stesso ( a ) . Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio . Il ( la ) sottoscritto ( a ) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia . Fatto a ... , addì ... ... Firma ( 3 ) II . Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ... Impegno del garante accettato il ... ... Timbro e firma ( 1 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis . ( 2 ) Indirizzo completo . ( 3 ) Colui che sottoscrive deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente : " Buono a titolo di garanzia per l'importo di ... " , indicando l'importo in lettere . MODELLO II C.E . E.G . TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA ( Garanzia prestata per una sola operazione di transito comunitario ) I . Impegno del garante 1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 ) domiciliato ( a ) in ... ( 2 ) si costituisce garante in solido , presso l'ufficio di partenza di ... nei confronti del Regno del Belgio , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , della Repubblica italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno dei Paesi Bassi e della Confederazione svizzera ( 3 ) per tutte le somme di cui ... ( 4 ) è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati , sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione dell'operazione di transito comunitario effettuata dall'obbligato principale , dall'ufficio di partenza di ... all'ufficio di destinazione di ... ... , e riguardante le merci qui di seguito designate : 2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire . 3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di partenza . 4 . ( 5 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio in ... ( 2 ) nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1 , presso : Stato * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo 1 . ... * ... 2 . ... * ... 3 . ... * ... 4 . ... * ... 5 . ... * ... 6 . ... * ... ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale . ( 2 ) Indirizzo completo . ( 3 ) Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato . ( 4 ) Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo dell'obbligato principale . ( 5 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis . Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lui ( lei ) stesso ( a ) . Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio . Il ( la ) sottoscritto ( a ) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia . Fatto a ... , addì ... ... Firma ( 1 ) II . Accettazione dell'ufficio di partenza Ufficio di partenza di ... Impegno del garante accettato il ... , a copertura dell'operazione di transito comunitario che forma oggetto del documento T1/T2 ( 2 ) rilasciato il ... n . ... ... Timbro e firma ( 1 ) Colui che sottoscrive deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente : " Buono a titolo di garanzia " . ( 2 ) Cancellare la menzione non necessaria . MODELLO III C.E . E.G . TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA ( Sistema di garanzia forfettaria ) I . Costituzione di garanzia 1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 ) domiciliato ( a ) in ... ( 2 ) si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di ... ... nei confronti del Regno del Belgio , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , della Repubblica italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno dei Paesi Bassi e della Confederazione svizzera , per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati , sia per il debito principale e addizionale , sia per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario , per i quali il ( la ) sottoscritto ( a ) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 5 000 unità di conto per certificato . 2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire e sino a concorrenza di 5 000 unità di conto per ogni singolo certificato di garanzia . 3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia . Il contratto di garanzia puo essere rescisso in qualsiasi momento dal ( la ) sottoscritto ( a ) nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia . La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte . Il ( la ) sottoscritto ( a ) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario , coperte dal presente impegno , che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto , anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente . ( 1 ) Nome e cognome o ragione sociale . ( 2 ) Indirizzo completo . 4 . ( 1 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio a ... ( 2 ) nonché , in ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1 , ai sotto indicati indirizzi : Stato * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo 1 . ... * ... 2 . ... * ... 3 . ... * ... 4 . ... * ... 5 . ... * ... 6 . ... * ... Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comuniicazione o notifica e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative alla presente costituzione di garanzia indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti si considereranno come trasmesse a tutti gli effetti a lui ( lei ) stesso ( a ) . Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio . Il ( la ) sottoscritto ( a ) simpegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia . Fatto a ... , addì ... ... Firma ( 3 ) II . Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia ... Costituzione di garanzia accettata il ... ... Timbro e firma ( 1 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati , il garante designa , in ciascuno degli Stati indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere qualsiasi comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , commi secondo e quarto , devono essere enunciati mutatis mutandis . ( 2 ) Indirizzo completo . ( 3 ) Colui che sottoscrive deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente : " Buono a titolo di garanzia " . ( RECTO ) MODELLO IV C.E . E.G . TRANSITO COMUNITARIO CERTIFICATO RELATIVO ALLA GARANZIA L'ufficio di garanzia di ... ( 1 ) certifica che ... ( 2 ) ... per il ( la ) quale si è costituito ( a ) garante in solido ( 3 ) ... sino a concorrenza di un importo massimo di ... ( in cifre e in lettere ) ha ottenuto il ... un'autorizzazione preventiva che consente di svolgere operazioni di transito comunitario nei ... ( 4 ) Stati designati qui di seguito : ... A ... , addì ... ... Timbro e firma N.B . : In caso di revoca dell'autorizzazione preventiva , il presente certificato deve essere restituito immediatamente all'ufficio di garanzia . ( 1 ) Indirizzo completo e Stato . ( 2 ) Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo dell'obbligato principale . ( 3 ) Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completto . ( 4 ) Numero in lettere . ( VERSO ) ELENCO DELLE PERSONE ABILITATE A FIRMARE DICHIARAZIONI DI TRANSITO COMUNITARIO PER L'OBBLIGATO PRINCIPALE Cognome e nome Firma ... ... Per accordo A ... , addì ... ... Firma dell'obbligato principale N.B . : Lo spazio non utilizzato dell'elenco deve essere sbarrato . PROTOCOLLO relativo all'applicazione dell'articolo 6 , paragrafo 1 , dell'Accordo Con riferimento all'Accordo sottoscritto in data odierna in materia di applicazione della normativa concernente il transito comunitario , le parti contraenti hanno convenuto quanto segue : 1 . Per quanto riguarda i prodotti agricoli che , nella Comunità , formano oggetto di una organizzazione comune di mercato , così come i prodotti agricoli trasformati sottoposti ad una specifica regolamentazione conseguente all'attuazione della politica agricola comune , i documenti T 2 o T 2 L possono essere rilasciati su presentazione di un documento T 2 soltanto se quest'ultimo indica espressamente che tali prodotti non hanno fatto oggetto di formalità doganali d'esportazione aventi per scopo la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi , nel quadro della politica agricola comune . 2 . I prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 sono indicati di comune accordo per mezzo di uno scambio di lettere . ALLEGATO I Signor ... nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario , firmato in data odierna , ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue . Il quesito relativo alle condizioni in cui si possono continuare ad applicare , a merci che circolino tra due località situate all'interno della Comunità e attraversino il territorio austriaco , i regimi di transito internazionale quale il TIR , trova risposta nel combinato disposto dell'articolo 1 , paragrafo 1 , dell'articolo 2 , paragrafo 2 , e dell'articolo 13 , paragrafo 1 , dell'Accordo . Secondo le disposizioni dell'articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , articolo che non è stato ripreso nell'articolo 13 , paragrafo 1 , dell'Accordo , il ricorso ai regimi di transito internazionale è autorizzato senza limitazioni in tutti i casi nei quali il trasporto abbia avuto inizio o debba terminare fuori della Comunità , fermo restando che , a norma dell'articolo 2 , paragrafo 2 , secondo comma , del presente Accordo , il termine " Comunità " deve considerarsi riferito alla Comunità economica europea . Ne consegue che in tutti i casi previsti dall'articolo 1 , paragrafo 1 , dell'Accordo , nei quali il trasporto delle merci debba terminare o abbia avuto inizio in Austria , puo farsi ricorso ai regimi di transito internazionale . Le saro grato se vorrà confermare il Suo accordo in ordine alla presente lettera . Voglia credere , Signor ... , ai sensi della mia alta considerazione . Signor ... ho l'onore di confermare il mio accordo sulla Sua lettera in data odierna , con la quale ha portato a mia conoscenza quanto segue . " Nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario , firmato in data odierna , ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue : Il quesito relativo alle condizioni in cui si possono continuare ad applicare , a merci che circolino tra due località situate all'interno della Comunità e attraversino il territorio austriaco , i regimi di transito internazionale quale il TIR , trova risposta nel combinato disposto dell'articolo 1 , paragrafo 1 , dell'articolo 2 , paragrafo 2 , e dell'articolo 13 , paragrafo 1 , dell'Accordo . Secondo le disposizioni dell'articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , articolo che non è stato ripreso nell'articolo 13 , paragrafo 1 , dell'Accordo , il ricorso ai regimi di transito internazionale è autorizzato senza limitazioni in tutti i casi nei quali il trasporto abbia avuto inizio o debba terminare fuori della Comunità , fermo restando che , a norma dell'articolo 2 , paragrafo 2 , secondo comma , del presente Accordo , il termine " Comunità " deve considerarsi riferito alla Comunità economica europea . Ne consegue che in tutti i casi previsti dall'articolo 1 , paragrafo 1 , dell'Accordo , nei quali il trasporto delle merci debba terminare o abbia avuto inizio in Austria , puo farsi ricorso ai regimi di transito internazionale . Le saro grato se vorrà confermare il Suo accordo in ordine alla presente lettera . " Voglia credere , Signor ... , ai sensi della mia alta considerazione . ALLEGATO II Signor ... nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna , ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue . La Comunità è consapevole delle difficoltà che puo comportare per l'amministrazione delle dogane austriache l'applicazione del protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 6 , paragrafo 1 , dell'Accordo . La Comunità si impegna pertanto a prevedere una modifica del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , in modo da rendere obbligatoria la procedura del transito comunitario esterno per i prodotti che hanno formato oggetto , in uno degli Stati membri , delle formalità doganali d'esportazione in vista della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi , nel quadro della politica agricola comune . Una proposta di modifica in tal senso del precitato regolamento è attualmente all'esame del Consiglio delle Comunità europee . La decisione del Consiglio Le sarà inviata non appena verrà adottata . Voglia credere , Signor ... , ai sensi della mia alta considerazione . Signor ... ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , con la quale ha portato a mia conoscenza quanto segue . " Nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna , ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue . La Comunità è consapevole delle difficoltà che puo comportare per l'amministrazione delle dogane austriache l'applicazione del protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 6 , paragrafo 1 , dell'Accordo . La Comunità si impegna pertanto a prevedere una modifica del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , in modo da rendere obbligatoria la procedura del transito comunitario esterno per i prodotti che hanno formato oggetto , in uno degli Stati membri , delle formalità doganali d'esportazione in vista della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi , nel quadro della politica agricola comune . Una proposta di modifica in tal senso del precitato regolamento è attualmente all'esame del Consiglio delle Comunità europee . La decisione del Consiglio Le sarà inviata non appena verrà adottata . " Voglia credere , Signor ... , ai sensi della mia alta considerazione . ALLEGATO III Signor ... nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna , ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue . Le amministrazioni doganali e le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri hanno convenuto , allo scopo di accelerare la soluzione di eventuali controversie , che le irregolarità eventualmente constatate nel corso o in occasione di operazione di transito comunitario per ferrovia siano trattate esclusivamente dall'amministrazione doganale interessata e dall'amministrazione ferroviaria del medesimo paese . Tale principio si applica qualunque sia l'amministrazione delle ferrovie che assume la qualità di obbligato principale ai sensi della normativa in materia di transito comunitario . Resta inteso che la conclusione dell'Accordo dovrebbe avere per conseguenza di estendere quanto più sopra convenuto all'amministrazione doganale ed alle ferrovie austriache . Voglia credere , Signor ... , ai sensi della mia alta considerazione . Signor ... ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , con la quale ha portato a mia conoscenza quanto segue . " Nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna , ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue . Le amministrazioni doganali e le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri hanno convenuto , allo scopo di accelerare la soluzione di eventuali controversie , che le irregolarità eventualmente constatate nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario per ferrovia siano trattate esclusivamente dall'amministrazione doganale interessata e dall'amministrazione ferroviaria del medesimo paese . Tale principio si applica qualunque sia l'amministrazione delle ferrovie che assume la qualità di obbligato principale ai sensi della normativa in materia di transito comunitario . Resta inteso che la conclusione dell'Accordo dovrebbe avere per conseguenza di estendere quanto più sopra convenuto all'amministrazione doganale ed alle ferrovie austriache . " Voglia credere , Signor ... , ai sensi della mia alta considerazione .