21971D0901(02)

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE N. 5/71 relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» della Turchia agli effetti delle disposizioni dell' allegato n.5, capitolo I, dell' Accordo interinale

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 01/09/1971 pag. 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0028


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE N. 5/71 relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 5, capitolo I, dell'Accordo interinale

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

visto l'Accordo interinale, in particolare l'allegato n. 5, articolo 16,

considerando che, in virtù delle disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'Accordo interinale, i prodotti agricoli, nonché i prodotti la cui importazione nella Comunità è soggetta a regolamentazione specifica in attuazione della politica agricola comune, possono essere ammessi al beneficio del regime preferenziale di cui all'allegato n. 5, solo se soddisfino le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 di detto Accordo;

considerando che, ad eccezione di alcuni prodotti che devono essere ottenuti interamente in Turchia, l'ammissione al beneficio del regime preferenziale dei prodotti di cui al considerando precedente è subordinata inoltre alla condizione che siano originari della Turchia;

considerando che, tenuto conto del desiderio di favorire il collocamento dei prodotti dell'agricoltura turca, è opportuno escludere dalla nozione di prodotti originari della Turchia i prodotti ottenuti dalla lavorazione o dalla trasformazione di prodotti agricoli importati ; che, peraltro, al fine di non recare pregiudizio alle industrie trasformatrici, è opportuno prevedere che nonostante l'eventuale impiego accessorio, nella lavorazione o trasformazione di prodotti indigeni, di altri prodotti importati, le merci ottenute possono essere considerate come originarie,

DECIDE:

Articolo 1

Agli effetti del capitolo I dell'allegato n. 5 dell'Accordo interinale sono considerati «prodotti originari» della Turchia:

a) i prodotti del regno vegetale raccolti in Turchia;

b) gli animali vivi nati e allevati in Turchia;

c) i prodotti che provengono da animali vivi che sono allevati in Turchia;

d) i prodotti della caccia e della pesca praticate in Turchia;

e) i prodotti marini estratti dal mare con navi turche;

f) le merci ottenute in Turchia con la lavorazione o la trasformazione di prodotti di cui ai punti da a) ad e), anche se altri prodotti entrano accessoriamente nella loro fabbricazione indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 2

Le note esplicative formano parte integrante della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1 settembre 1971.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

Z. MÜEZZINOGLU

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1

L'espressione «in Turchia» comprende anche le acque territoriali, nonché le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina», a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, a condizione che le stesse rispondano a tutte le condizioni indicate dalla nota esplicativa 4.

Nota 2

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Turchia, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la sua fabbricazione siano o meno originari di Stati terzi.

Nota 3

Per determinare l'origine dei prodotti agricoli, non si tiene conto di eventuali imballaggi.

Nota 4

L'espressione «navi turche» si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in Turchia;

- che battono bandiera turca;

- che appartengono almeno per metà a cittadini turchi o ad una società con sede principale in Turchia, di cui il gerente o i gerenti, il Presidente del Consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali Consigli sono cittadini turchi, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene alla Turchia, a collettività pubbliche o a cittadini turchi;

- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini turchi;

- il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini turchi.

Nota 5

Sono considerati «entrati accessoriamente» in una fabbricazione i prodotti la cui quantità non superi il 10 % di quella dei prodotti di cui ai punti da a) ad e) dell'articolo 1 della presente decisione.