21964A1229(01)

Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia - Protocollo n. 1: protocollo provvisorio - Protocollo n. 2: protocollo finanziario - Atto finale - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. 217 del 29/12/1964 pag. 3687 - 3688
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 4 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 4 pag. 0031
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0019
C 113 24/12/1973 pag. 0001., L 361 31/12/1977


ACCORDO che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (64/733/CEE) SOMMARIO TESTO DELL'ACCORDO >PIC FILE= "T9000124"> PROTOCOLLI

>PIC FILE= "T9000131"> PREAMBOLO

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

>PIC FILE= "T9000125"> Determinati a stabilire vincoli sempre più stretti fra il popolo turco ed i popoli riuniti nella Comunità Economica Europea;

Decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Turchia e nella Comunità Economica Europea mediante un più rapido progresso economico e un'armoniosa espansione degli scambi, nonché a ridurre il divario tra l'economia turca e quella degli Stati membri della Comunità;

Prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia turca e la necessità di accordare alla Turchia un aiuto economico per un periodo determinato;

Riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunità Economica Europea agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunità;

Decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, a norma dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il Sig. Paul Henri Spaak, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il Sig. Gerhard Schröder, Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il Sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Sig. Emilio Colombo, Ministro del Tesoro;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

il Sig. Eugène Schaus, Vicepresidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Sig. Joseph M.A.H. Luns, Ministro degli Affari Esteri;

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA:

il Sig. Joseph M.A.H. Luns, Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea e Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

il Sig. Feridun Cemal Erkin, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I I PRINCIPI

Articolo 1

Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

Articolo 2

1. L'Accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

2. Per la realizzazione degli obiettivi enunciati nel paragrafo precedente, è prevista l'istituzione progressiva di un'unione doganale alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli 3, 4 e 5.

3. L'Associazione comporta: a) una fase preparatoria;

b) una fase transitoria;

c) una fase definitiva.

Articolo 3

1. Durante la fase preparatoria la Turchia rafforza la propria economia, con l'aiuto della Comunità, in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nelle fasi transitoria e definitiva.

Le modalità di applicazione relative alla fase preparatoria, e in particolare all'aiuto comunitario, sono definite nel Protocollo provvisorio e nel Protocollo finanziario allegati all'Accordo.

2. La fase preparatoria ha la durata di cinque anni, salvo proroga secondo le modalità previste nel Protocollo provvisorio.

Il passaggio alla fase transitoria avviene alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 1 del Protocollo provvisorio.

Articolo 4

1. Durante la fase transitoria, le Parti Contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati: - la progressiva attuazione di un'unione doganale fra la Turchia e la Comunità;

- il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità, per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonché lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo.

2. La durata di questa fase non potrà superare dodici anni, fatte salve le eccezioni che potranno essere previste di comune accordo. Tali eccezioni non devono ostacolare la realizzazione completa dell'unione doganale entro un termine ragionevole.

Articolo 5

La fase definitiva è basata sull'unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle Parti Contraenti.

Articolo 6

Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Articolo 7

Le Parti Contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

TITOLO II ATTUAZIONE DELLA FASE TRANSITORIA

Articolo 8

Per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunità che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonché ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile.

Articolo 9

Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità.

Capitolo 1 Unione doganale

Articolo 10

1. L'unione doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo si estende all'insieme degli scambi di merci.

2. L'unione doganale comporta:

- il divieto, tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, sia all'importazione che all'esportazione, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, delle restrizioni quantitative, nonché di qualsiasi altra misura di effetto equivalente intesa ad assicurare alla produzione nazionale una protezione contraria agli obiettivi dell'Accordo;

- nelle relazioni tra la Turchia ed i Paesi terzi, l'adozione della tariffa doganale comune della Comunità, nonché un ravvicinamento alle altre regolamentazioni applicate dalla Comunità in materia di commercio estero.

Capitolo 2 Agricoltura

Articolo 11

1. Il regime di Associazione si estende all'agricoltura e agli scambi di prodotti agricoli, secondo modalità particolari che tengono conto della politica agricola comune della Comunità.

2. Per prodotti agricoli s'intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità, come attualmente completato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato stesso.

Capitolo 3 Altre disposizioni di carattere economico

Articolo 12

Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 13

Le Parti Contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 incluso e all'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento.

Articolo 14

Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 incluso del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Articolo 15

Le condizioni e le modalità di estensione alla Turchia delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica della Turchia.

Articolo 16

Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati nelle disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalità ed al ravvicinamento delle legislazioni, contenute nel Titolo I della Parte terza del Trattato che istituisce la Comunità, devono essere resi applicabili ai loro rapporti di associazione.

Articolo 17

Ogni Stato parte all'Accordo attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilità del livello dei prezzi.

Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.

Articolo 18

Ogni Stato parte all'Accordo pratica in materia di tassi di cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 19

Gli Stati membri della Comunità e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonché i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.

Articolo 20

Le Parti Contraenti si consultano al fine di facilitare tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della Comunità che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca.

I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Articolo 21

Le Parti Contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriori di Paesi terzi alla Comunità.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 22

1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili.

2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. Nella fase preparatoria, tuttavia, detti esami si limitano ad uno scambio di vedute.

3. Sin dall'inizio della fase transitoria, il Consiglio di Associazione prende le decisioni del caso quando si riveli necessaria un'azione comune delle Parti Contraenti per conseguire, nell'attuazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi dell'Accordo, senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti.

Articolo 23

Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità, e, dall'altro, di membri del Governo turco.

I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.

Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimità.

Articolo 24

La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di presidenza può essere abbreviata per decisione del Consiglio di Associazione.

Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Esso può decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

Il Consiglio di Associazione determina i compiti e la competenza di questi comitati.

Articolo 25

1. Ciascuna Parte Contraente può ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la Comunità, uno Stato membro della Comunità o la Turchia.

2. Il Consiglio di Associazione può dirimere la controversia mediante decisione ; esso può ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.

3. Ciascuna Parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.

4. In conformità dell'articolo 8 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione stabilisce le modalità di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le Parti Contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 26

Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 27

Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunità da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dall'altro.

Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento Europeo e il Parlamento turco.

Articolo 28

Quando il funzionamento dell'Accordo consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità, le Parti Contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla Comunità.

Articolo 29

1. L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Turchia.

2. Esso è pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo corrispondenti a quelli previsti dal paragrafo 2, comma 1 dell'articolo 227 del Trattato che istituisce la Comunità.

Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni dell'Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le Parti Contraenti.

Articolo 30

I Protocolli che le Parti Contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 31

L'Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti dell'Accordo.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

Articolo 32

L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui all'articolo 31.

Articolo 33

L'Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

PROTOCOLLO N. 1 Protocollo provvisorio

LE PARTI CONTRAENTI,

Consapevoli dell'importanza, particolarmente nella fase preparatoria, delle esportazioni di tabacco, uve secche, fichi secchi e nocciole per l'economia turca,

Desiderando adottare il Protocollo provvisorio previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di Associazione;

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

Articolo 1

1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione esamina se, tenendo conto della situazione economica della Turchia, gli è possibile stabilire, in forma di Protocollo addizionale, le disposizioni concernenti le condizioni, le modalità e il ritmo di realizzazione della fase transitoria prevista dall'articolo 4 dell'Accordo.

Il Protocollo addizionale sarà firmato dalle Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure costituzionali richieste da ciascuna di esse.

2. Se allo scadere del quinto anno il Protocollo addizionale non ha potuto essere stabilito, la procedura di cui al paragrafo 1 è di nuovo iniziata dopo un termine che sarà fissato dal Consiglio di Associazione e che non potrà eccedere i tre anni.

3. Le disposizioni del presente Protocollo rimangono applicabili sino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale e al più tardi sino alla fine del decimo anno.

Tuttavia, qualora il Protocollo addizionale sia stato stabilito ma non sia potuto entrare in vigore alla fine del decimo anno, il Protocollo provvisorio è prorogato per un periodo massimo di un anno.

Se alla fine del nono anno il Protocollo addizionale non avrà potuto essere stabilito, il Consiglio di Associazione decide in merito al regime successivo della fase preparatoria da applicare a decorrere dalla fine del decimo anno.

Articolo 2

Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati membri della Comunità aprono, per le loro importazioni originarie e provenienti dalla Turchia, i sottoindicati contingenti tariffari annui: a) 24.01 - Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco

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Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di Associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961.

b) ex 08.04 - Uve secche (presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg)

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Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di Associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961.

c) ex. 08.03 Fichi secchi (presentati in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg)

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Nell'ambito di tali contingenti tariffari ogni Stato membro applica, sino al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla Tariffa doganale comune per i fichi secchi, un dazio doganale pari al dazio di base, nel senso dell'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità, diminuito della metà delle riduzioni che gli Stati membri della Comunità si accordano tra di loro.

Qualora le disposizioni del Protocollo provvisorio fossero ancora in vigore al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla Tariffa doganale comune per i fichi secchi, la Comunità adotta i provvedimenti tariffari necessari per conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le sono assicurati a norma del comma precedente, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 3.

d) ex 08.05 - Frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate : nocciole

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Nell'ambito di tale contingente tariffario ogni Stato membro della Comunità applica un dazio doganale ad valorem pari al 2,5 %.

Per questo prodotto, inoltre, gli Stati membri della Comunità, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, aboliscono totalmente i dazi doganali intracomunitari ed applicano integralmente la Tariffa doganale comune.

Articolo 3

A decorrere dal ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla Tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2, la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un volume equivalente alla somma dei contingenti nazionali aperti a tale data. Questa procedura si applica fatte salve le decisioni che saranno eventualmente prese dal Consiglio di Associazione, a norma dell'articolo 4, per l'anno civile successivo.

Tuttavia, per quanto riguarda le nocciole, questa procedura si applica soltanto al momento in cui sarà stato effettuato, per l'insieme degli altri tre prodotti, l'allineamento dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità sulla Tariffa doganale comune.

Articolo 4

A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli articoli 2 e 3. Salvo contraria decisione del Consiglio di Associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.

Articolo 5

Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, gli Stati membri della Comunità aprono, per il periodo compreso tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo, contingenti tariffari per un volume corrispondente ad un dodicesimo delle quantità indicate nell'articolo 2, per ciascun mese che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo.

Tuttavia, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere di aumentare i volumi dei contingenti tariffari che risultano dall'applicazione del comma precedente, allo scopo di tener conto del carattere stagionale delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 6

Allo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere in merito a misure idonee a favorire lo smercio sul mercato della Comunità di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole o i fichi secchi, la Comunità adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia, tenendo conto del regime previsto per detta politica agricola comune, possibilità di esportazione equivalenti a quelle che le sono assicurate a norma del presente Protocollo.

Articolo 8

Qualora la Comunità aprisse contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la Turchia non sarà trattata meno favorevolmente, per quanto riguarda il livello dei dazi doganali applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari, di un paese che non sia parte all'Accordo.

Articolo 9

La Turchia fa il possibile per estendere a tutti gli Stati membri della Comunità il trattamento più favorevole che essa riserva ad uno o più di essi.

Articolo 10

Sin dalla fase preparatoria oguna delle Parti Contraenti può sottoporre al Consiglio di Associazione ogni difficoltà inerente al diritto di stabilimento, alla prestazione dei servizi, ai trasporti ed alla concorrenza. Il Consiglio di Associazione potrà, se del caso, rivolgere alle Parti Contraenti ogni raccomandazione utile ad eliminare dette difficoltà.

Articolo 11

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo

PROTOCOLLO N. 2 Protocollo finanziario

LE PARTI CONTRAENTI,

sollecite di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Associazione:

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

Articolo 1

Domande di finanziamento per progetti d'investimento che contribuiscano all'aumento della produttività dell'economia turca, favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e si inseriscano nel piano di sviluppo turco, possono essere presentate dallo Stato e dalle imprese turche alla Banca europea per gli investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.

Articolo 2

Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 175 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 3

Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.

Articolo 4

1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.

2. Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli investimenti a redditività diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, altre speciali modalità di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi.

3. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

Articolo 5

1. La Banca può subordinare la concessione dei prestiti all'organizzazione di aste o di licitazioni. La partecipazione a tali aste o licitazioni è aperta, a uguali condizioni di concorrenza, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Turchia e agli Stati membri della Comunità.

2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese di importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti di investimenti approvati.

3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale e in conformità delle finalità dell'Accordo.

Articolo 6

La Turchia si impegna a consentire ai debitori beneficiari di tali prestiti l'acquisto delle divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti stessi.

Articolo 7

Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunità.

Articolo 8

L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia alle condizioni indicate nell'Accordo e nel presente Protocollo costituisce uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto dallo Stato turco.

Articolo 9

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Türkiye Cumhurbaskani adina,

Feridun Cemal ERKIN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M.A.H. LUNS

Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

Pour le Conseil de la Communauté économique européenne,

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,

Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

Joseph M.A.H. LUNS