21961A0126(01)

Accordo concernente la cooperazione tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Comunità Europea dell'Energia Atomica

Gazzetta ufficiale n. 018 del 09/03/1961 pag. 0473 - 0475
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0045
UNTS 1961 VOL 390 pag. 323
UN-13/03/1961-580


ACCORDO CONCERNENTE LA COOPERAZIONE TRA L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (qui appresso denominata «Organizzazione»), rappresentata dal Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (qui appresso denominata la «Comunità»), rappresentata dalla sua Commissione (qui appresso denominata la «Commissione»);

Considerato che l'Organizzazione ha il compito di promuovere in campo sociale e in materia di lavoro, l'adozione di norme fondate sui principi enunciati nello Statuto dell'Organizzazione e nella Dichiarazione di Filadelfia e che, pur collaborando con le Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, essa si mantiene estranea ad ogni controversia politica tra gli Stati o gruppi di Stati ed è a disposizione di tutti gli Stati membri al fine di cooperare con questi ultimi, sia isolatamente, sia per il tramite di organizzazioni regionali di cui detti Stati sono membri, all'esecuzione dei compiti che sono quelli per cui è stata creata l'Organizzazione;

Considerato che la Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con altri paesi;

Considerato che la Comunità ha emanato norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigila alla loro applicazione;

Considerato che l'Organizzazione ha emanato norme di sicurezza uniformi per la protezione della salute dei lavoratori, in particolare per la protezione contro le radiazioni, e vigila alla loro applicazione;

Desiderose di creare tra di loro una soddisfacente base di collaborazione allo scopo di contribuire all'espansione economica, allo sviluppo delle risorse energetiche, come pure ai miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione e dei lavoratori;

Riconoscendo che tale collaborazione deve svilupparsi in base all'esperienza e alla pratica;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

L'Organizzazione e la Comunità si consultano, ogni qual volta sia necessario, sui problemi di comune interesse allo scopo di raggiungere i loro obiettivi in campo sociale, soprattutto in materia di lavoro e di igiene, e di eliminare le inutili ripetizioni di lavori; tali consultazioni riguardano, in particolare, i problemi relativi alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Articolo II

L'Organizzazione può invitare un rappresentante della Comunità a procedere a scambi di vedute con l'Organizzazione stessa o con i suoi servizi competenti, come pure ad assistere, in qualità di osservatore, alle riunioni da essa indette che concernono il problema della protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

La Commissione può invitare un rappresentante dell'Organizzazione a procedere a scambi di vedute con la Commissione stessa o con i suoi servizi competenti, come pure ad assistere, in qualità da osservatore, alle riunioni da essa indette che concernono il problema della protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Articolo III

L'Organizzazione e la Comunità uniscono i loro sforzi al fine di ottenere il miglior rendimento possibile dalle loro informazioni di carattere legislativo e statistico e di assicurare l'impiego più efficace delle loro risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione e divulgazione di tali informazioni, alleviando in tal modo il compito del governo o delle organizzazioni che le forniscono, fatte salve le disposizioni eventualmente necessarie alla tutela del carattere riservato di alcune delle informazioni di cui sopra.

L'Organizzazione e la Comunità riconoscono che, a volte, risulterà necessario imporre alcune restrizioni all'esecuzione delle disposizioni del comma precedente, al fine di tutelare il carattere riservato delle informazioni che saranno state loro comunicate. Di conseguenza, esse convengono che nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come un obbligo per ciascuna delle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione, a parere della Parte contraente che le detiene, tradirebbe la fiducia di uno dei suoi membri o di chiunque le avesse fornite o comprometterebbe il buon andamento dei suoi lavori.

Articolo IV

L'Organizzazione e la Comunità, ogni qual volta lo ritengono opportuno per lo svolgimento dei loro lavori, possono chiedere una consulenza tecnica reciproca sui problemi di loro competenza, in particolare su quelli della protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

L'Organizzazione e la Comunità fanno tutto quanto è possibile per procurarsi reciprocamente tutta l'assistenza tecnica necessaria, in merito a tali argomenti secondo una procedura da convenirsi caso per caso.

Qualora l'adesione alla richiesta di consultazione dovesse comportare spese sostanziali per la Parte contraente che si sia conformata alla richiesta stessa, le modalità riguardanti gli impegni per tali spese sono oggetto, per ogni singolo caso, di un accordo preventivo.

Articolo V

L'Organizzazione e la Comunità adottano tutte le opportune disposizioni di ordine amministrativo al fine di assicurare l'efficace attuazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo VI

L'Organizzazione e la Comunità vagliano di tanto in tanto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, i progressi raggiunti dall'effettiva cooperazione stabilita tra l'Organizzazione e la Comunità. Esse esaminano quelle disposizioni complementari che potrebbero risultare necessarie in seguito all'applicazione del presente accordo, come pure le modifiche da apportare all'accordo stesso in base all'evolversi delle circostanze e alle esigenze pratiche dell'Organizzazione e della Comunità.

Articolo VII

Il presente accordo entrerà in vigore non appena il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e il Presidente della Commissione si saranno reciprocamente notificati per l'approvazione dell'accordo da parte della Comunità e del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

In fede di che, il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e un membro della Commissione debitamente autorizzato da quest'ultima, hanno firmato il presente accordo redatto in lingua francese.

In considerazione delle rispettive esigenze delle parti contraenti, l'Organizzazione provvederà alla traduzione ufficiale del presente accordo in lingua inglese e la Comunità alle traduzioni ufficiali nelle lingue italiana, olandese e tedesca.

>PIC FILE= "T9000158">

Fatto a Ginevra, in due esemplari, il ventisei gennaio millenovecentosessantuno.

Lettera della Commissione della C.E.E.A. inviata il 26 gennaio 1961 al Sig. David Morse, Direttore generale dell'O.I.L.

Signor Direttore generale,

riferendomi all'articolo VII dell'Accordo di cooperazione fra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, accordo firmato oggi, ho l'onore di trasmetterLe il testo delle traduzioni ufficiali nelle lingue tedesca, italiana e olandese dell'accordo stesso.

Voglia gradire, signor Direttore generale, l'espressione della mia distinta considerazione.

Heinz L. KREKELER