21958A0529(01)

Accordo tra la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) e il Governo degli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. 017 del 19/03/1959 pag. 0309 - 0311
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0005
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0024
UNTS 1959 VOL 335 pag. 161
UN-18/06/1959-4783


I. ACCORDO STATI UNITI - EURATOM

A - ACCORDO TRA

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA

ATOMICA (EURATOM)

E

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI

D'AMERICA

CONSIDERANDO che, con il Trattato di Roma in data 25 marzo 1957, il Regno del Belgio, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi hanno istituito una Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) con il compito di contribuire all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo di scambi commerciali con altri paesi, con la creazione di condizioni necessarie per un rapido sorgere e sviluppo di industrie nucleari;

CONSIDERANDO che il Governo degli Stati Uniti d'America ha stabilito un programma di cooperazione internazionale che mette a disposizione delle nazioni desiderose di collaborare i benefici delle applicazioni pacifiche dell'energia atomica per quanto lo permettano lo sviluppo del progresso tecnico e considerazioni di difesa e di sicurezza comuni;

CONSIDERANDO che la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno espresso il reciproco desiderio di procedere a una stretta cooperazione per quanto concerne le applicazioni pacifiche dell'energia atomica e che la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) intende intraprendere un vasto programma che consenta di ottenere reciproci vantaggi;

CONSIDERANDO che un accordo stabilente una cooperazione nelle applicazioni pacifiche dell'energia atomica darebbe inizio a utili scambi di esperienze e di sviluppi tecnici, aprirebbe, sia sul piano governativo che su quello industriale, una nuova era di attività vicendevolmente benefica e rafforzerebbe la solidarietà in Europa e attraverso l'Atlantico;

Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti coopereranno alla realizzazione di programmi per il progresso delle applicazioni pacifiche dell'energia atomica. Tale cooperazione sarà di volta in volta, e qualora richiesto, attuata conformemente alle clausole e condizioni che potranno essere convenute, fatte salve le disposizioni legali rispettivamente applicabili alle Parti contraenti. Si conviene segnatamente che, secondo i termini della legge in vigore, la cooperazione offerta dal Governo degli Stati Uniti d'America sarà realizzata in virtù di un accordo di cooperazione che sia conforme a quanto disposto dall'articolo 123 della legge del 1954 sull'energia atomica, e suoi emendamenti.

Articolo II

Per «Parti contraenti», ai sensi del presente Accordo, devono intendersi la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom), rappresentata dalla sua Commissione, e il Governo degli Stati Uniti d'America. Con «Parte contraente» si intende una delle Parti contraenti.

Articolo III

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui ciascuna delle Parti contraenti avrà ricevuto dall'altra Parte contraente notificazione scritta che essa si è conformata a tutte le disposizioni legali e costituzionali per l'entrata in vigore di tale Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti all'uopo autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 1958 e a Washington il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 1958, in duplice copia, nelle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, italiana e olandese; ciascuna di tali lingue facente egualmente fede.

Per il Governo degli Stati Uniti d'America:

John Foster DULLES

Lewis L. STRAUSS

Per la Comunità Europea

dell'Energia Atomica (Euratom):

Louis ARMAND

Enrico MEDI

Paul DE GROOTE

Heinz KREKELER

E. M. J. A. SASSEN

AGREEMENT BETWEEN

THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY

COMMUNITY (EURATOM)

AND

THE GOVERNMENT OF THE

UNITED STATES OF AMERICA

WHEREAS the European Atomic Energy Community (Euratom) has been established by the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, and the Kingdom of the Netherlands, in the Treaty of Rome signed on March 25, 1957, with the aim of contributing to the raising of the standard of living in Member States and to the development of commercial exchanges with other countries by the creation of conditions necessary for the speedy establishment and growth of nuclear industries;

WHEREAS the Government of the United States of America has instituted a program of international cooperation to make available to cooperating nations the benefits of peaceful applications of atomic energy as widely as expanding technology and considerations of the common defense and security will permit;

WHEREAS the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of the United States of America have expressed their mutual desire for close cooperation in the peaceful applications of atomic energy, and the European Atomic Energy Community (Euratom) intends to foster an extensive program which promises to redound to their common benefit;

WHEREAS an arrangement providing for cooperation in the peaceful applications of atomic energy would initiate a fruitful exchange of experience and technical development, open a new era for mutually beneficial action on both the governmental and industrial level, and reinforce solidarity within Europe and across the Atlantic;

The Parties agree as follows:

Article I

The Parties will cooperate in programs for the advancement of the peaceful applications of atomic energy. Such cooperation will be undertaken from time to time pursuant to such terms and conditions as may be agreed and shall be subject to all provisions of law respectively applicable to the Parties. Specifically it is understood that under existing law the cooperation extended by the Government of the United States of America will be undertaken pursuant to an Agreement for Cooperation entered into in accordance with Section 123 of the Atomic Energy Act of 1954, as amended.

Article II

As used in this Agreement, `Parties' means the European Atomic Energy Community (Euratom), acting through its Commission and the Government of the United States of America. `Party' means one of the Parties.

Article III

This Agreement shall enter into force on the day on which each Party shall have received from the other Party written notification that it has complied with all statutory and constitutional requirements for the entry into force of such Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives duly authorized thereto have signed this Agreement.

Done at Brussels on May 29, 1958, and at Washington on June 19, 1958, in duplicate, in the English, French, German, Italian, and Netherlands languages, each language being equally authentic.

For the Government of the

United States of America:

John Foster DULLES

Lewis L. STRAUSS

For the European Atomic

Energy Community (Euratom):

Louis ARMAND

Enrico MEDI

Paul DE GROOTE

Heinz KREKELER

E. M. J. A. SASSEN