7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/402 |
Articolo 43
Mediatore europeo
Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.