7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/401 |
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.