7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/401


Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1.   Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2.   I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.