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28.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 400/1 |
Rettifica delle versioni consolidate del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202 del 7 giugno 2016 )
(2016/C 400/01)
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1. |
Seconda pagina di copertina, l’avviso al lettore è sostituito dal testo seguente: |
«AVVISO AL LETTORE
La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del trattato sull’Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché dei loro protocolli e allegati, quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona ed entrato in vigore il 1o dicembre 2009. Essa contiene, inoltre, le dichiarazioni allegate all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona.
Inoltre, la presente pubblicazione contiene la modifica apportata dal protocollo che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, la modifica apportata dal regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il relativo allegato I, nonché le modifiche apportate dalle decisioni 2010/718/UE e 2012/419/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010 e dell’11 luglio 2012, che modificano rispettivamente lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy e di Mayotte. Essa incorpora altresì l’aggiunta del paragrafo 3 all’articolo 136 TFUE ad opera della decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, in esito all’espletamento delle procedure di ratificazione degli Stati membri. La presente pubblicazione contiene parimenti le modifiche apportate dall’atto di adesione della Croazia, nonché l’aggiunta del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, che è stato ratificato da tutti gli Stati membri. La presente pubblicazione contiene inoltre le modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
La presente pubblicazione incorpora altresì le rettifiche approvate fino al marzo 2016.
La presente pubblicazione contiene infine la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1). Tale testo riprende, con i dovuti adattamenti, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituisce dal 1o dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. In virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull’Unione europea, la Carta proclamata nel 2007 ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
La presente pubblicazione rappresenta uno strumento di documentazione che non implica la responsabilità delle istituzioni dell’Unione europea.»
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2. |
Pagina 9, sommario, dopo il titolo del protocollo (n.37), è aggiunto il titolo del protocollo seguente: |
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«Protocollo (N. 38) |
Concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di lisbona | 328. |
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3. |
Pagina 328, è aggiunto il protocollo seguente: |
«PROTOCOLLO (N. 38)
CONCERNENTE LE PREOCCUPAZIONI DEL POPOLO IRLANDESE RELATIVE AL TRATTATO DI LISBONA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
RICORDANDO la decisione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona,
RICORDANDO la dichiarazione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, secondo la quale, all’atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni di detta decisione in un protocollo da accludere, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
CONSTATANDO la firma da parte delle Alte parti contraenti del trattato tra le Alte parti contraenti e la Repubblica di Croazia relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
TITOLO I
DIRITTO ALLA VITA, ALLA FAMIGLIA E ALL’ISTRUZIONE
Articolo 1
Nessuna disposizione del trattato di Lisbona che attribuisce uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o disposizione di tale trattato riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l’ambito e l’applicabilità della tutela del diritto alla vita di cui all’articolo 40.3.1, 40.3.2 e 40.3.3, della protezione della famiglia di cui all’articolo 41 e della tutela dei diritti in materia di istruzione di cui agli articoli 42, 44.2.4 e 44.2.5 della Costituzione irlandese.
TITOLO II
FISCALITÀ
Articolo 2
Nessuna disposizione del trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l’esercizio della competenza dell’Unione europea in materia di fiscalità.
TITOLO III
SICUREZZA E DIFESA
Articolo 3
L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello stato di diritto, dell’universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
La politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune e assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
Essa non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, compresa l’Irlanda, né gli obblighi di alcuno Stato membro.
Il trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la politica tradizionale di neutralità militare dell’Irlanda.
Spetterà agli Stati membri — compresa l’Irlanda che agirà in uno spirito di solidarietà e senza pregiudicare la sua tradizionale politica di neutralità militare — determinare la natura dell’aiuto o dell’assistenza da prestare ad uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o subisca un’aggressione armata nel suo territorio.
Qualsiasi decisione per giungere ad una difesa comune richiederà una decisione unanime del Consiglio europeo. Spetterebbe agli Stati membri, compresa l’Irlanda, decidere, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona e alle loro rispettive norme costituzionali, se adottare o meno una difesa comune.
Nessuna disposizione del presente titolo condiziona o pregiudica la posizione o la politica di qualsiasi altro Stato membro in materia di sicurezza e di difesa.
Spetta altresì a ciascuno Stato membro decidere, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona e ad eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare alla cooperazione strutturata permanente o all’Agenzia europea per la difesa.
Il trattato di Lisbona non prevede la creazione di un esercito europeo né la coscrizione per una qualsiasi formazione militare.
Esso non pregiudica il diritto dell’Irlanda o di qualsiasi altro Stato membro di determinare la natura e il volume delle proprie spese di difesa e sicurezza e la natura delle proprie capacità di difesa.
Spetterà all’Irlanda o a qualsiasi altro Stato membro decidere, conformemente alle eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare o meno ad un’operazione militare.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 4
Il presente protocollo rimarrà aperto alla firma delle Alti parti contraenti fino al 30 giugno 2012.
Il presente protocollo sarà ratificato dalle Alte parti contraenti e dalla Repubblica di Croazia nel caso in cui il presente protocollo non sia entrato in vigore entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Il presente protocollo entrerà in vigore, se possibile, il 30 giugno 2013, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che procederà per ultimo a tale formalità.
Articolo 5
Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.
Non appena la Repubblica di Croazia sarà vincolata dal presente protocollo a norma dell’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, il testo croato del presente protocollo, che fa ugualmente fede come i testi di cui al primo comma, sarà del pari depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.»