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IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/279 |
PROTOCOLLO (N. 12)
SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
I valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono:
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il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, |
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il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. |
Articolo 2
Nell'articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:
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per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati, |
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per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati, |
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per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati, |
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per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino. |
Articolo 3
Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.
Articolo 4
I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.