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IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/265 |
PROTOCOLLO (N. 6)
SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE EUROPEA
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
VISTO l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo unico
a) |
Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo. |
b) |
Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo. |
c) |
La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo. |
d) |
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo. |
e) |
La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo. |
f) |
Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles. |
g) |
Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles. |
h) |
La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo. |
i) |
La Banca centrale europea ha sede a Francoforte. |
j) |
L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia. |