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7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/193 |
Articolo 339
(ex articolo 287 del TCE)
I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.