7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/177 |
Articolo 301
(ex articolo 258 del TCE)
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.
Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.