7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/166 |
Articolo 278
(ex articolo 242 del TCE)
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.