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7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/144 |
Articolo 217
(ex articolo 310 del TCE)
L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.