7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/144


Articolo 216

1.   L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

2.   Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.