7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/134


Articolo 193

(ex articolo 176 del TCE)

I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.