7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/134 |
Articolo 193
(ex articolo 176 del TCE)
I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.