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7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/131 |
Articolo 187
(ex articolo 171 del TCE)
L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione.