7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/110


Articolo 141

(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2, primi cinque trattini, del TCE)

1.   Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 44 dello statuto del SEBC e della BCE sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.

2.   Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:

rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,

rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi,

sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio,

procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari,

esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.