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7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/74 |
Articolo 73
Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.